Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.17 Distanze di rispetto dagli elettrodotti e disposizioni riguardanti la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

1. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale vigente in materia, le tavole di zonizzazione del PRG individuano, con apposite grafie, gli elettrodotti esistenti con tensione uguale o superiore a 15 kV.

2. Le "fasce di rispetto" costituiscono l'effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Il valore dell'induzione magnetica all'interno delle fasce di rispetto non deve superare l'obiettivo di qualità definito dalla disciplina vigente in materia.

3. Il calcolo delle "fasce di rispetto" dovrà essere eseguito ai sensi della normativa vigente.

4. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi edilizi o cambi di destinazione d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili.

5. Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione. Al fine di valutare la fattibilità dell'intervento l'amministrazione comunale procederà a richiedere al proprietario/gestore dell'impianto di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione per il perseguimento dell'obiettivo di qualità.

6. Per ogni richiesta di Permesso di costruire o S.C.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela nazionali in materia. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento.

7. Relativamente alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti.

8. La localizzazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale è consentita esclusivamente nei Siti/Aree individuati attraverso apposita scheda in Allegato 1 e distinti in:

  • - Siti esistenti per la telefonia mobile di tipo compatibile;
  • - Aree individuate per l'istallazione di nuovi siti di telefonia mobile.

9. Inoltre, sono "Aree individuate per l'istallazione di nuovi siti di telefonia mobile", anche se non comprese all'interno dell'Allegato 1 le aree al centro delle rispettive tre rotatorie in previsione nell'ambito del progetto della nuova tangenziale di Nonantola, individuate ad ovest della via Di Mezzo (S.P. 14), solo ad avvenuta acquisizione della proprietà dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale.

10. Il Sito n°3 - Torre Piezometrica individuato tra i "Siti esistenti di telefonia mobile di tipo incompatibile", fermo restando quanto stabilito al successivo comma, dovrà perseguire, attraverso scelte progettuali, la minimizzazione dei livelli di campo, valutata in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'adozione delle caratteristiche e nella definizione degli orientamenti del sistema ricetrasmittente.

11. Gli impianti per telefonia mobile esistenti o autorizzati alla data di adozione delle presenti norme in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi devono essere delocalizzati secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telefonia mobile approvato con Del. n. 88 del 25/10/2001.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28