Norme Tecniche di Attuazione

Art. 11 bis Monetizzazione delle dotazioni

1. Negli interventi diretti all'interno del centro storico, nel territorio urbano consolidato e nelle zone per insediamenti produttivi consolidati, l'onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dalla delibera comunale.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. A-26 della L.R. n. 20/2000 commi 6 e 7, il Comune può concedere, a chi ne faccia richiesta, la monetizzazione di tutta o parte della dotazione territoriale afferente un dato intervento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

  • - la realizzazione delle dotazioni territoriali costituisce elemento fondamentale per la fattibilitò dell'intervento edilizio; pertanto la monetizzazione delle dotazioni riveste comunque carattere di straordinarietà;
  • - la monetizzazione non è ammessa nei casi in cui il PRG preveda che la mancata realizzazione delle dotazioni territoriali costituirebbe, per l'ambito interessato, un peggioramento delle condizioni di vivibilità;

3. L'Amministrazione può diversificare i parametri economici della monetizzazione per aree situate nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale. Il PRG può prevedere (ai sensi del comma 6 dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000) che la cessione e sistemazione di aree da destinare a dotazioni territoriali avvenga al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione, al fine di ottimizzare la localizzazione e l'efficacia delle attrezzature e degli spazi pubblici.

4. Fatti salvi i criteri generali di cui ai punti del comma 2 del presente articolo, la monetizzazione, finalizzata a contribuire economicamente all'acquisizione e qualificazione del demanio di aree pubbliche destinate a dotazioni territoriali, può essere decisa, in conformità all'art. A-26 c.7 della L.R. n. 20/2000, nella seguente casistica:

  • - l'ambito interessato dall'intervento disponga interamente delle dotazioni territoriali nella misura minima richiesta dal PRG valuti opportuno procedere alla qualificazione delle dotazioni esistenti;
  • - qualora il Comune non abbia definito attraverso il PRG la possibilità di cui al comma 2, e sia dimostrata l'impossibilità di reperire la quantità di dotazioni necessaria entro l'ambito oggetto dell'intervento;
  • - nei casi in cui la modesta dimensione delle dotazioni da cedere non consenta la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie.

5. Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:

  • - nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
  • - nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato come definiti dai "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa", purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28