Norme Tecniche di Attuazione

Art. 4 Validità ed efficacia del P.R.G.

1. Il P.R.G., come modificato e integrato dalle Varianti approvate e dalla presente Variante 2014, ha validità giuridica a tempo indeterminato.

2. Esso si basa su una previsione decennale ma può essere soggetta a revisioni periodiche o a varianti nei modi e con le procedure di legge.

3. Limitatamente ai contenuti della Variante 2014, dalla data di adozione e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952 e successive integrazioni.
I permessi di costruire rilasciati anteriormente alla data di adozione della Variante 2014 al PRG, e le SCIA presentate prima della data di adozione della Variante 2014 al PRG, sono considerati non in contrasto con le prescrizioni di tale strumento e mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nel titolo abilitativo stesso a norma di legge. La Variante 2014 non si applica inoltre alle varianti ai suddetti titoli. Le variazioni rispetto al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 22 della L.R. n. 15/2013.

4. Negli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di adozione della Variante 2014 al PRG, sono confermati i parametri edilizi ed urbanistici dello strumento attuativo, con le specificazioni di cui all'art 23 commi 6 e 7. Sono ammessi adeguamenti agli usi previsti dalle norme di zona, nel rispetto delle dotazioni minime di parcheggi di pertinenza di cui all'art. 11.

5. Sono pure fatti salvi i Piani di coordinamento zone di ristrutturazione già approvati alla data di adozione delle presenti norme della presente Variante 2014 ad eccezione di quello denominato "Zona 3, via W.Tabacchi" per il quale la V./PRG prevede la formazione di un Piano di recupero di cui alla L. 457/78 di iniziativa pubblica il cui comparto è individuato nella tavola 6D.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28