Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2 Trasformazioni disciplinate dal P.R.G.

1. Sono soggetti alla disciplina del P.R.G. i seguenti interventi edilizi ed urbanistici, definiti dalla L.R. n. 15 del 30 luglio 2013, e ss. mm. (allegato all'art.9, comma 1) a meno della disciplina particolareggiata del Centro Storico:

  1. A 1 - restauro scientifico RS
  2. A 2.A,B - restauro e risanamento conservativo (distinto dalle Norme del PRG in tipo A e tipo B, vedi disciplina particolareggiata) RRC
  3. A 2.C - ripristino tipologico RT
  4. A 3.1 - ristrutturazione edilizia (definita per la zona omogenea "A" dalle Norme del PRG, vedi disciplina particolareggiata)
  5. A 3.2 - ristrutturazione edilizia RE
  6. A 4 - ristrutturazione urbanistica RU
  7. A 8 - manutenzione ordinaria MO
  8. A 9 - manutenzione straordinaria MS
  9. A 10 - demolizione D
  10. A 13 - recupero e risanamento delle aree libere (modifica dello stato dei luoghi) RRAL
  11. A 14 - nuova costruzione NC
  12. A 15 - significativi movimenti di terra.

2. Limitazioni alle modalità di intervento di ristrutturazione edilizia nel centro storico e nelle zone rurali.
Gli edifici del centro storico per i quali è ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia non possono essere demoliti integralmente e non può essere applicata la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. I lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
Gli interventi ammessi nelle zone rurali sono descritti al successivo Art.27.

3. Rientrano nella ristrutturazione edilizia gli interventi di recupero dei sottotetti realizzati ai sensi della L.R. n. 11/1998, come modificata dalla L.R. n. 5/2014, che sono ammessi per tutti gli edifici collocati nel territorio urbanizzato destinati a residenza per almeno il 25% della SU, iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013.
Le condizioni di altezza media dei locali, del rapporto illuminante, dei requisiti di rendimento energetico sono riportati all'art. 2 della L.R. 11/1998 e smi.
L'obbligo di cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e quello di reperimento dei parcheggi privati pertinenziali, come definito dall'art.3 comma 4 della L.R. 11/1998, può essere sostituito dalla monetizzazione, secondo i criteri definiti con delibera del Consiglio comunale.di

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28