Art. 66 Il "sistema del verde"
1. Il POiC-MM promuove, all'interno del territorio urbanizzato, la conservazione e la valorizzazione del "sistema del verde" che assolve, oltre alla funzione ecologica e ornamentale, alle funzioni di svago e sosta di relazione dei residenti e che, ai fini del dimensionamento complessivo degli standard urbanistici di cui al D.M.n.1444/1968, risulta così articolato:
- - verde urbano (V), costituito dall'insieme delle componenti vegetali interne al perimetro del territorio urbanizzato, pubbliche o private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e che sono indispensabili a compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività dell'uomo; esso comprende i parchi pubblici e le aree verdi naturali ad uso pubblico (V1), le aree a verde privato (V2), le aree a verde attrezzato (V3), costituito dalle aree adibite a verde pubblico dotate di infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero, di allestimenti fissi o predisposizioni temporanee per spettacoli all'aperto, di infrastrutture per l'intrattenimento ed il gioco o di attrezzature per gli animali domestici ed il verde di connettività urbana (V4), costituito dal verde pubblico, interno al tessuto insediativo, avente la funzione di mantenere o stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani, nello specifico costituito dai percorsi pedonali o ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde ed alberi, dal verde e dalle alberature adiacenti alle strade ed agli spazi verdi e dalle aree agricole residuali presenti ai margini del centro abitato; queste ultime, definite "aree di margine", risultano di prioritaria importanza sia per le azioni di ridefinizione e qualificazione in esse previste dal PIT-PPR, sia per la loro funzione essenziale di contenimento dell'espansione urbana.
Art. 67 Misure di conservazione del "sistema del verde"
1. Il POIC-MM persegue la conservazione e la salvaguardia dell'assetto esistente del "sistema del verde", costituito dalle aree V1, V2, V3 e V4, tutelando le sue funzioni ecologiche e paesaggistiche interne ai sistemi insediativi, nonché la valorizzazione dei collegamenti funzionali tra le diverse aree verdi e tra queste con i tessuti insediativi.
2. Al fine di conservare il corretto rapporto tra gli elementi della rete ecologica urbana e i tessuti edificati, i proprietari -o chiunque ne abbia titolo- devono effettuare la manutenzione di tali aree mediante la pulizia delle stesse, il taglio periodico dell'erba, la potatura delle piante, l'incremento o la sostituzione delle essenze ammalorate con altre autoctone e tutte le altre pratiche di corretta gestione che si rendano necessarie.
Art. 68 Interventi ammissibili all'interno del "sistema del verde"
1. All'interno delle aree V1, V2, V3 e V4 è sempre consentito qualsiasi intervento di realizzazione di opere di pubblica utilità, ad eccezione di interventi di nuova edificazione, che dovranno essere subordinati alla approvazione di specifica variante al presente POiC-MM.
2. Per i fabbricati esistenti inseriti nelle aree V1, V2, V3 e V4 sono consentiti i seguenti interventi:
- - manutenzione ordinaria;
- - manutenzione straordinaria;
- - restauro e risanamento conservativo;
- - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva.
Art. 69 Verde urbano (V), parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico (V1) e verde privato (V2)
1. Il POiC-MM suddivide le aree a verde urbano (V) in quelle esistenti o destinate a parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico (V1) e in quelle a verde privato (V2).
2. Il POiC-MM classifica le aree naturali e i boschi interni al perimetro del territorio urbanizzato come "Parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico - V1", da ritenere elementi essenziali per l'equilibrio degli assetti dei tessuti insediativi.
Nelle aree V1, esistenti o costituenti standard urbanistici di progetto, il POiC-MM prescrive:
- - la conservazione degli assetti forestali, delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali;
- - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
- - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree;
- - la conservazione ed il mantenimento delle formazioni arboree d'argine e di altri elementi di particolare interesse paesaggistico quali conformazioni boschive, filari di alberi, cespugli, muri a secco, e simili.
3. Il POiC-MM classifica le aree a verde urbano non destinate a parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico come "Aree a verde privato - V2", costituite da aree di proprietà privata non edificate e non destinate a interventi di trasformazione, con esclusione delle aree di pertinenza di fabbricati esistenti.
Nelle aree V2, oltre a prescriversi quanto genericamente stabilito al precedente Art.67, nonché al comma precedente per le aree V1, il POiC-MM ammette l'utilizzazione orticola e l'attività di agricoltura urbana, con possibilità di installare manufatti in materiale leggero semplicemente appoggiati al suolo, finalizzati all'attività agricola non professionale, in ragione di uno per ogni fondo esclusivo e delle dimensioni massime di:
- - 10,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è compresa tra 50 mq e 100 mq.;
- - 20,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è compresa tra 100 mq e 200 mq.;
- - 30,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è maggiore di 200 mq;
Per un loro corretto inserimento paesaggistico, non dovranno interferire con le visuali panoramiche di pregio verso il centro storico, dovranno essere realizzati in legno, di colorazione marrone o legno naturale, copertura di stesso colore marrone o color cotto toscano.
Art. 70 Verde pubblico attrezzato (V3)
1. Il POiC-MM inserisce nel "Verde pubblico attrezzato - V3" le aree urbane, esistenti o costituenti standard urbanistici di progetto, che sviluppano il loro ruolo di connessione, con attrezzature di vario genere, fra le aree costruite.
2. Nelle aree V3 sono ammessi interventi di nuova edificazione mediante approvazione di specifica variante al presente POiC-MM, o ampliamento di attrezzature e manufatti per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, per il gioco e lo sport agonistico e non agonistico, per spettacoli e manifestazioni all'area aperta, nonché di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti funzionali all'ottimizzazione e alla qualificazione delle attività sportive, anche in relazione ai requisiti e agli standard dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore, senza incidere sugli assetti vegetazionali e arborei o ridurre le aree piantumate a verde.
3. Nelle aree V3 è altresì ammessa la realizzazione di percorsi pedonali o ciclabili, con tipologia di pavimentazione tale da non pregiudicare la capacità filtrante dei suoli e il deflusso naturale delle acque meteoriche.
Art. 71 Verde di connettività urbana (V4)
1. Il POiC-MM, in conformità al perimetro del territorio urbanizzato individuato nel PSi-CM, inserisce nel "Verde di connettività urbana - V4" le aree pubbliche, esistenti o incluse negli standard urbanistici di progetto, costituite da spazi non urbanizzati che, per le caratteristiche morfologiche o di utilizzazione, sono da ritenere comunque localizzabili internamente al suddetto perimetro.
2. Il POiC-MM promuove la riqualificazione delle aree V4 sia come spazi di relazione fra il territorio urbano sotto il profilo paesaggistico, ambientale e funzionale, sia come aree preferenziali per la costituzione di parchi urbani e per il rafforzamento della dotazione di servizi degli insediamenti contermini.
3. Il POiC-MM dispone la conservazione e la tutela delle aree V4 finalizzata al perseguimento di future politiche insediative tese:
- - alla qualificazione e ridefinizione dei margini urbani;
- - all'incentivazione di interventi di rigenerazione urbana;
- - alla valorizzazione delle relazioni funzionali e paesaggistica tra il territorio urbanizzato e quello rurale;
- - alla salvaguardia delle visuali consolidate dei panorami da e verso il territorio urbanizzato.
4. In particolare è vietata ogni forma di utilizzazione delle aree V4 che comporti:
- - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
- - realizzazioni di consistenze edilizie;
- - depositi di merci e materiali a cielo libero;
- - realizzazioni di muri di cinta.
5. Nelle aree V4 è prescritta:
- - la conservazione delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali esistenti;
- - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
- - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree.
6. Nelle aree V4 è ammessa l'utilizzazione orticola e l'attività di agricoltura urbana, con possibilità di installare manufatti in materiale leggero semplicemente appoggiati al suolo, finalizzati all'attività agricola non professionale, in ragione di uno per ogni fondo esclusivo e delle dimensioni massime di:
- - 10,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è compresa tra 50 mq e 100 mq.;
- - 20,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è compresa tra 100 mq e 200 mq.;
- - 30,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è maggiore di 200 mq.
Per un loro corretto inserimento paesaggistico, non dovranno interferire con le visuali panoramiche di pregio verso il centro storico, dovranno essere realizzati in legno, di colorazione marrone o legno naturale, copertura di stesso colore marrone o color cotto toscano.
7. Nelle aree V4 il POiC-MM prevede, laddove possibile, interventi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee ubicati in adiacenza a tali aree, nonché rispettare quanto previsto dalle "Indicazioni per le azioni" di cui alle schede del PIT-PPR relative ai morfotipi rurali di contatto con le stesse aree.
Art. 72 L'arredo urbano
1. Il POiC-MM prevede la conservazione, il recupero e la riqualificazione dell'arredo urbano, formato dal complesso delle opere strutturali, formali e funzionali atte a garantire la fruibilità ed il decoro dello spazio urbano e costituito:
- - dalle opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;
- - dalle alberature, dalle aiuole e dalle sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;
- - dagli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto del piano terra degli edifici;
- - dalle insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;
- - dalle attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
2. Il POiC-MM attribuisce all'arredo urbano fondamentale importanza per il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di salubrità, vivibilità ed accessibilità dell'ambito urbano, al riguardo ponendosi i seguenti criteri generali:
- - miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione;
- - la progettazione degli interventi pubblici e privati sia indirizzata a più elevati livelli tecnici e qualitativi;
- - siano privilegiati interventi in grado di incrementare la qualità degli assetti insediativi e dello spazio pubblico sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale, paesaggistico e ambientale.
3. Il POiC-MM, nello specifico, detta le seguenti disposizioni:
- a) i nuovi elementi di arredo, quali panchine, cestini per i rifiuti, corpi illuminanti, fioriere, rastrelliere per biciclette, ecc., dovranno essere scelti facendo attenzione al luogo di intervento e dovranno avere caratteristiche uguali per materiali, colori e tipo di finitura; in particolare nei centri storici, gli elementi di arredo dovranno essere scelti in coerenza con quelli eventualmente esistenti e che costituiscono testimonianza della cultura locale;
- b) per le pavimentazioni siano utilizzati materiali a basso impatto ambientale e tali da garantire, una volta messi in opera, il maggior grado di permeabilità alle acque meteoriche;
- c) è consentita la messa a dimora di essenze arboree autoctone, mentre le essenze arboree non autoctone ed avulse dal contesto locale dovranno essere progressivamente eliminate;
- d) la segnaletica stradale dovrà essere posizionata in modo tale da non disturbare la percezione corretta di edifici e spazi pubblici, preferibilmente accorpando più segnali su di un unico palo.