Art. 47 Destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale
1. Le destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale, ad eccezione delle ARDS per le quali sono disciplinate nella loro specifica normativa, sono le seguenti:
- - residenziale;
- - direzionale;
- - turistico-ricettiva;
- - attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
- - attività commerciali di promozione e vendita di prodotti tipici;
- - esercizi pubblici;
- - centri di studio e ricerca;
- - strutture per l'istruzione;
- - strutture culturali;
- - strutture associative;
- - strutture religiose;
- - strutture sanitarie e assistenziali, quali residenze sanitarie assistite, ambulatori e centri di primo soccorso, cliniche e laboratori veterinari, ricoveri per animali;
- - impianti tecnologici.
Art. 48 Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola
1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007(5) non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare la loro destinazione attuale in una di quelle ammissibili di cui al precedente Art.47, alle condizioni di cui ai seguenti articoli 49 e 50, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.
3. Qualora il mutamento della destinazione d'uso agricola sia finalizzato alla realizzazione di residenze non rurali:
- a) è possibile prevedere unità abitative esclusivamente di superficie edificabile minima pari a 45 metri quadrati ciascuna;
- b) le nuove unità abitative possono essere ricavate anche mediante interventi di sostituzione edilizia, con accorpamento di più fabbricati che insistono nella stessa pertinenza, a condizione di realizzare un unico fabbricato;
- c) il mutamento di destinazione d'uso residenziale può ammettere non più di n.5 nuove residenze per ciascun fabbricato o per ciascun intervento di sostituzione edilizia;
- d) è comunque consentita l'ampliamento della residenza a tutti i soggetti mediante cambi d'uso di volumi già compresi in fabbricati destinati a scopo residenziale per i quali non siano previsti interventi di demolizione e ricostruzione o eccedenti tali interventi.
4. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.
(5) Data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n.5/R.
Art. 49 Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 48, previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico-testimoniale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC oppure, in mancanza, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016.
2. Il POiC-MM contiene la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, compresi quelli di cui al comma 1, disciplinando, se del caso, gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d'uso.
Art. 50 Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 1, dall'articolo 81 e dall'articolo 82, della L.R.n.65/2014, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente.
3. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 1, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza così individuate, corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile sulla quale gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione. Qualora la possibilità di modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici sia condizionata alla sistemazione ambientale delle aree di pertinenza, la realizzazione degli interventi dovrà seguire i criteri riportati nella Scheda 9 del PTC 2010 ora vigente. Di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali ai sensi dell'Art.23 c.11 dello stesso PTC. Nei T.E.R.A. detta superficie è ridotta della metà.
4. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro, nella convenzione o nell'atto d'obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d'interventi di sistemazione ambientale, così come individuati al successivo Art.52, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 5, è dovuta al Comune la relativa differenza.
5. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.
6. Gli oneri e gli impegni di cui ai commi 1, 4 e 5 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII della L.R.n.65/2014.
Art. 51 Gli interventi di sistemazione ambientale
1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici ricadenti nel territorio rurale, da prevedersi nel caso di interventi su edifici aventi aree di pertinenza superiori ad 1 ettaro, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1, anche eventualmente contenuti nei programmi aziendali, devono prevedere la manutenzione, la conservazione, il ripristino o l'adeguamento:
- - delle strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo;
- - di opere di difesa idrogeologica, di prevenzione degli incendi o di contenimento degli altri fattori di rischio;
- - dei sistemi vegetazionali quali le formazioni lineari di specie vegetali autoctone, alberi monumentali, così come definiti dalla normativa vigente o riconosciuti tali dalla disciplina comunale;
- - delle infrastrutture esistenti, tra cui strade vicinali o percorsi pedonali ad uso pubblico;
- - di sistemazioni agrarie e idrauliche con simili caratteristiche a quelle della zona;
- - dei muri in pietra di recinzione o lungo le strade campestri.