Art. 42 Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Le trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali, nel rispetto, se del caso, del regime autorizzativo in materia di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico.

2. Nelle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola è ammessa la realizzazione di manufatti pertinenziali, comprese le installazioni stagionali di cui all’Art.136 c.2 lett.c-bis) della L.R.n.65/2014 e le opere, interventi e manufatti di cui all’Art.137 c.1 lett.a), inclusi i ricoveri per animali domestici e da cortile aventi superficie coperta fino a 5 mq., in numero massimo di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie coperta superiore a 5 mq. sono disciplinati al successivo Art.43), a condizione che sia dimostrata l’impossibilità dell’eventuale riutilizzo di manufatti esistenti nell’area di pertinenza, e che la realizzazione non comporti alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni.

3. Nell’area di pertinenza di edifici con destinazione non agricola, è ulteriormente ammessa l’installazione di:

  1. a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
  2. b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
  3. c) box in legno della superficie coperta massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
  4. d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
    • - mq.40 di superficie coperta se afferenti a strutture ricettive;
    • - mq.20 di superficie coperta se afferenti a fabbricati residenziali privati.

Art. 43 Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici, per esigenze venatorie, a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo

1. Il POiC-MM consente, ad eccezione delle aree di pertinenza degli immobili e delle aree schedate nell’Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, l’installazione di annessi per l’attività agricola amatoriale, mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente alle seguenti condizioni:

  • - l’installazione non genera diritti edificatori ed è consentita per motivate esigenze produttive e previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo relativo alla complessiva superficie di proprietà, secondo uno schema predisposto dall’ufficio edilizia privata, a spese del richiedente, da registrare e trascrivere a favore del Comune, contenente forme di garanzia fideiussorie o bancarie finalizzate alla rimozione di ciascun annesso agricolo al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • - l’ubicazione deve rispettare la maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio rurale, in modo da non interessare i crinali, né superare con il colmo di alcuna parte le linee dei crinali;
  • - deve essere favorita la corrispondenza della situazione insediativa e il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - che siano realizzati interamente in legno, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie; in alternativa alla realizzazione in legno, è altresì consentito che siano realizzati interamente con lamiere in colore opacizzato verde scuro o marrone e finitura “simil-legno”, sempre con struttura semplicemente ancorata a terra senza opere murarie;
  • - è vietato il mutamento della loro destinazione d’uso;
  • - sono vietati in terreni provenienti da frazionamenti di fondi rurali avvenuti dopo l’adozione del presente piano;
  • in essi sono vietate le dotazioni che ne consentano l’utilizzo per funzioni residenziali, commerciali, direzionali o turistico-ricettive, escludendo anche la possibilità di essere dotati di servizi igienici;
  • la dimensione massima dei manufatti, per superfici fondiarie:
    • - uguali o superiori a 3 ha è pari a 80 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 3 ha e superiori ad 1 ha è pari a 60 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 1 ha e superiori ad 0,50 ha è pari a 30 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
    • - inferiori a 0,50 ha e superiori ad 0,10 ha è pari a 20 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
  • non è consentita l’installazione per superfici fondiarie inferiori a 0,10 ha (1.000 mq);
  • le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • - m.10,00 da altri fabbricati esistenti;
    • - m.5,00 dai confini;
    • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

2. Il POiC-MM consente, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente, l’installazione di box necessari al ricovero di animali domestici di bassa corte, felini o cani, aventi superficie superiore a 5 mq. o, se di superficie inferiore a 5 mq., in numero maggiore di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie inferiore a 5 mq. sono disciplinati al precedente Art.42) alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono essere in numero massimo di uno per ogni edificio, avere dimensioni proporzionate al numero ed alla specie di animali da ricoverare, di superficie massima di 20 mq ed altezza massima di 2,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

3. Il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente l’installazione degli annessi necessari al ricovero di animali quali cavalli, bovini, suini, ovicaprini e simili, secondo le disposizioni dell’Art.13 del Reg.n.63/R/2016, alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono avere dimensioni massime di 50 mq o dimensioni inferiori in proporzione al numero di animali da ricoverare, con altezza massima di 3,50 m; nel caso di necessità del ricovero di animali di specie diversa, è consentita la realizzazione di annessi distinti per specie di superficie massima in proporzione al numero di animali da ricoverare ed in ogni caso non complessivamente superiore a 150 mq, con altezza massima di 3,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica.

4. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, il POiC-MM, per comprovati motivi e mediante la presentazione di, idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente la installazione dei manufatti per esigenze venatorie di cui all’Art.34-bis della L.R.n.3/1994, secondo le disposizioni dell’Art.13-bis del Reg.n.63/R/2016, della dimensione massima di 60mq. incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50; la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, lett.a), b) e c) dello stesso Art.13-bis. I manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

5. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata, il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente o progetto di opera pubblica, consente l’installazione di manufatti a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo, realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie, della dimensione massima di 40mq. di superficie coperta incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50.

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, su tutti gli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti:

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 136, comma 1, lettera a);
  • b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b) e 136, comma 2, lettera a), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
  • c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
  • d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui agli articoli 135, comma 2, lettera a) e 136, comma 1, lettera b).

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b) e 136, comma 2, lettera a), comportanti frazionamento delle unità immobiliari e gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unità immobiliari.

3. Oltre agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(4), sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

  1. a) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, c.2, lett.d) della L.R.n.65/2014, con le specificazioni di cui all’Art.13, commi 3 e 4, delle presenti norme, ivi inclusa la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche di cui al successivo punto i-5) e la realizzazione di scannafossi di cui al successivo punto i-6);
  2. b) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, c.2, lett.e) e 136, c.2, lett.a-ter) della L.R.n.65/2014, ivi incluse le cantine seminterrate di cui al successivo punto i-3) ed i forni ad uso cottura di cui al successivo punto i-7);
  3. c) le addizioni volumetriche, di cui all’articolo 134, comma 1, lettera g), nonché nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell’architettura rurale toscana; nello specifico, sono ammesse:
    1. 1) per i fabbricati ad uso residenziale, concesse una sola volta dall’approvazione del presente piano, anche con contestuale mutamento delle destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo, per i seguenti casi, fra di loro alternativi:
      • - entro il 35% del volume legittimo dell’edificio, con aumento, per addizioni volumetriche con destinazione turistico-ricettiva sino al 50% per ciascuna unità immobiliare costituente lo stesso edificio, a condizione tale destinazione sia mantenuta per 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento;
      • - pari a 50 mq in aggiunta alla superficie edificabile legittima esistente, con aumento, per addizioni volumetriche con destinazione turistico-ricettiva sino al 100mq per ciascuna unità immobiliare costituente lo stesso edificio, a condizione tale destinazione sia mantenuta per 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento;
    2. prescrivendosi inoltre che tali addizioni volumetriche siano ridotte della quantità già costruita per ampliamenti una-tantum di 20 mq. di superficie edificabile o 60 mc. realizzati in base alle nome del previgente Regolamento urbanistico;

    3. 2) per gli altri fabbricati, ad eccezione degli annessi realizzati il cui inizio lavori è successivo al 15.04.2007, addizioni volumetriche concesse una sola volta dall’approvazione del presente piano, anche con contestuale mutamento delle destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo, per i seguenti casi, fra di loro alternativi:
      • - entro il 30% del volume legittimo dell’edificio;
      • - pari a 40 mq in aggiunta alla superficie edificabile legittima esistente;
  4. d) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h);
  5. e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, comma 1, lettera i);
  6. f) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l);
  7. g) le piscine, nonché gli impianti sportivi di cui all’articolo 134, comma 1, lettera m);
  8. h) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4;
  9. i) sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
    1. 1) interventi di adeguamento igienico-sanitario mediante addizioni volumetriche per realizzazione di wc con antibagno della superficie massima di 8 mq di superficie calpestabile, in quantità massima di una addizione per ogni fabbricato, non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    2. 2) realizzazione di volumi tecnici mediante addizioni volumetriche non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    3. 3) realizzazione di cantine interrate o prevalentemente interrate, da ubicare entro l’area di sedime del fabbricato ad eccezione delle scale di accesso, di superficie calpestabile fino a 20 mq e con altezza utile di m 2,30, con un massimo di una cantina per ogni edificio e di volumetria complessiva massima non superiore al 20% dello stesso edificio; la superficie accessoria non è computata nelle verifiche degli indici di edificabilità, concorrendo alla determinazione della superficie complessiva;
    4. 4) realizzazione di portici e loggiati, ad eccezione degli edifici di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti norme, la cui ampiezza totale non può essere superiore al 40% della superficie coperta degli edifici, inclusa la superficie dei portici o loggiati esistenti; la copertura del portico deve avere le stesse caratteristiche di quella dell’edificio afferente; non costituisce superficie edificabile la porzione di portico o loggiato non eccedente i 2,00 m misurati come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma dello stesso edificio;
    5. 5) rialzamento dell’edificio, per lo spessore necessario e comunque non superiore a 70 cm, per la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche, tipo cordoli di coronamento e simili; i volumi realizzati non sono computati nelle verifiche degli indici di edificabilità;
    6. 6) realizzazione di scannafossi di larghezza massima pari a 70 cm., ispezionabili esclusivamente attraverso aperture di dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 150 cm. di altezza;
    7. 7) realizzazione di forni ad uso cottura, in muratura di pietra a faccia vista con inserti in cotto, delle dimensioni massime di 10 mq di superficie di ingombro ed altezza non superiore a 2,00m, da ubicare nell’area di pertinenza di residenze rurali o annessi agricoli con inizio lavori non successivo al 15.04.2007, in ragione di un forno per ogni area di pertinenza.
    8. 8) Nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso non agricolo, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
      • a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
      • b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
      • c) box in legno della superficie massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
      • d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
        • mq.40 se afferenti a strutture ricettive;
        • mq.20 se afferenti a fabbricati residenziali privati.

4. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all’articolo 34-bis della L.R.n.3/1994.

5. Sui manufatti realizzati ai sensi dell’articolo 78 della L.R.n.65/2014 sono ammessi gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d).

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:

  • - HMax = 8,00 m.
  • - distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
  • - distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altresì ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
  • - distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
  • - IPmin = 25%.

(4) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.