Art. 35 Installazione di serre o manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. Per lo svolgimento dell'attività agricola, l'installazione di serre o manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, è disciplinata dall'Art.70 al c.1 ed al c.3 lett.a) della L.R.n.65/2014 e, rispettivamente, anche:

  • - per un periodo di installazione non superiore a due anni dall'Art.1 del Reg.n.63/R/2016;
  • - per un periodo di installazione superiore a due anni dall'Art.2 del Reg.n.63/R/2016;

2. L'installazione dei manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e), ovvero con riferimento alle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT, è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione:

  • - delle aree boscate;
  • - delle fasce di rispetto stradale come definite dal "Codice della Strada";
  • - dalle aree di rispetto cimiteriale.

3. Per lo svolgimento dell'attività agricola, è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, disciplinata dall'Art.70 c.3 lett.b) della L.R.n.65/2014 e dall'Art.3 del Reg.n.63/R/2016. La suddetta realizzazione è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2. In coerenza con l'art.23, comma 9, del PTC 2010 ora vigente, tali manufatti devono essere ubicati in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi, disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie va comunque garantito il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale; da tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all'allevamento di bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico.

4. In contiguità con gli immobili e le aree schedati nell'Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, le caratteristiche dei manufatti di cui al comma 3 devono essere le seguenti:

  • - i silos devono essere realizzati in materiale non riflettente e preferibilmente verniciati in colore verde chiaro o marrone chiaro;
  • - le tettoie devono essere realizzate in materiale non riflettente di colore verde o rosso mattone;
  • - le serre devono essere costituite da elementi smontabili in prevalenza trasparenti e provviste delle opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche; se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, devono essere comprese nelle aree riservate dal piano strutturale alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.

Art. 36 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale su tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi:

  • a) la manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, c.2, lett.b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati ed all’articolo 136, c.2, lett.a) della L.R.n.65/2014;
  • b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui agli articoli 135, c.2, lett.c) e 136, c.2, lett.a-bis) della L.R.n.65/2014;
  • c) gli interventi di cui agli articoli 135, c.2, lett.a) e 136, c.1, lett.b) della L.R.n.65/2014, necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  • d) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica;
  • e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, c.1, lett.i) della L.R.n.65/2014.

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(2), sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

  • a) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, c.2, lett.d) della L.R.n.65/2014, con le specificazioni di cui all’Art.13, commi 3 e 4, delle presenti norme, ivi inclusa la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche di cui al successivo punto h-5) e la realizzazione di scannafossi di cui al successivo punto h-6);
  • b) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, c.2, lett.e) e 136, c.2, lett.a-ter) della L.R.n.65/2014, ivi incluse le cantine seminterrate di cui al successivo punto h-3) ed i forni ad uso cottura di cui al successivo punto h-7);
  • c) le addizioni volumetriche di cui all’articolo 134, c.1, lett.g) della L.R.n.65/2014;
  • d) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 134, c.1, lett.h) della L.R.n.65/2014;
  • e) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, c.1, lettera l) della L.R.n.65/2014;
  • f) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all’articolo 134, c.1, lett.m) della L.R.n.65/2014;
  • g) sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi;
  • h) sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

    1. 1) interventi di adeguamento igienico-sanitario mediante addizioni volumetriche per realizzazione di wc con antibagno della superficie massima di 8 mq di superficie calpestabile, in quantità massima di una addizione per ogni fabbricato, non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    2. 2) realizzazione di volumi tecnici mediante addizioni volumetriche non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    3. 3) realizzazione di cantine interrate o prevalentemente interrate, da ubicare entro l’area di sedime del fabbricato ad eccezione delle scale di accesso, di superficie calpestabile fino a 20 mq e con altezza utile di m 2,30, con un massimo di una cantina per ogni edificio e di volumetria complessiva massima non superiore al 20% dello stesso edificio; la superficie accessoria non è computata nelle verifiche degli indici di edificabilità, concorrendo alla determinazione della superficie complessiva;
    4. 4) realizzazione di portici e loggiati la cui ampiezza totale non può essere superiore al 40% della superficie coperta degli edifici, inclusa la superficie dei portici o loggiati esistenti; la copertura del portico deve avere le stesse caratteristiche di quella dell’edificio afferente; non costituisce superficie edificabile la porzione di portico o loggiato non eccedente i 2,00 m misurati come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma dello stesso edificio;
    5. 5) rialzamento dell’edificio, per lo spessore necessario e comunque non superiore a 70 cm, per la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche, tipo cordoli di coronamento e simili; i volumi realizzati non sono computati nelle verifiche degli indici di edificabilità;
    6. 6) realizzazione di scannafossi di larghezza massima pari a 70 cm., ispezionabili esclusivamente attraverso aperture di dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 150 cm. di altezza;
    7. 7) realizzazione di forni ad uso cottura, in muratura di pietra a faccia vista con inserti in cotto, delle dimensioni massime di 10 mq ed altezza non superiore a 2,00 m, da ubicare nell’area di pertinenza di residenze rurali o annessi agricoli, in ragione di un forno per ogni area di pertinenza;
    8. 8) nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso agricolo, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
      • a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
      • b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
      • c) box in legno della superficie massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
      • d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
        • - mq.40 se afferenti a strutture ricettive;
        • - mq.20 se afferenti a fabbricati residenziali privati.
      • 3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all’imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2 lett.g).
      • 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola. 5. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1 lett.e), comma 2, lettere d), e) e di cui al comma 3 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.
      • 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:
        • HMax = 8,00 m.
        • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
        • - distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altresì ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
        • - distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
        • - IPmin = 25%.

(2) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Art. 37 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, ad eccezione degli edifici vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(3), previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:

  • - trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 71, comma 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014, ad opera dell’imprenditore agricolo non professionale;
  • - ristrutturazioni urbanistiche;
  • - trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014;
  • - trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2 della L.R.n.65/2014, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.4 del Reg.n.63/R/2016.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  1. a) siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale;
  2. b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, dall’Art.5 del Reg.n.63/R/2016.
  3. c) siano rispettati i seguenti parametri:
    • HMax = 8,00 m.
    • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
    • distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altres&igr ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
    • distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
    • IPmin = 25%.

class="small">(3) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Art. 38 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, restando fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi; devono essere inoltre seguiti i seguenti i criteri per la realizzazione degli interventi edilizi e urbanistici:

  • - la nuova edificazione deve essere inserita nel rispetto della morfologia dei luoghi e della struttura del paesaggio, rispettando la maglia territoriale e poderale favorendo, ove possibile, l'aggregazione con gli edifici esistenti e deve essere ubicata in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi, disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie va comunque garantito il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio;
  • - per tutti gli interventi edilizi devono essere adottate tipologie edilizie, costruttive e materiali conformi alle caratteristiche ed alle tradizioni costruttive dell'intorno e, in generale, dell'architettura rurale toscana;
  • - la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante deve essere sviluppata in coerenza con il sistema delle acque superficiali e sotterranee ed in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo ed al rischio idrogeologico;
  • - nel caso che il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie dovranno essere ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;
  • - sia contenuta la volumetria fuori terra delle cantine e altre grandi strutture;
  • - eventuale nuova viabilità, da ammettersi unicamente come collegamento alla viabilità principale, dovrà essere realizzata con caratteri tipici della maglia poderale; il progetto delle sistemazioni ambientali specificherà le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare.

2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata:

  • a) all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016;
  • c) alla condizione che, qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sia equiparata alla superficie aziendale prevalente dell'area di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea, dell'art.23 delle norme del PTC 2010 ora vigente.

3. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita secondo quanto stabilito dall'Art.4 del Reg.n.63/R/2016 ed inoltre:

  • - è consentita per una superficie utile (SU) massima di 150 mq;
  • - le nuove costruzioni agricole ad uso abitativo possono essere realizzate al massimo su due livelli fuori terra, non consentendo tipologie a pilotis, con altezza massima pari a 8,00 m;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente Codice della strada;
  • - è vietata all'interno di aree boscate;
  • - deve prevedere tipologie edilizie e caratteristiche costruttive in coerenza con i fabbricati esistenti;
  • - deve privilegiare dislocazioni in continuità con i fabbricati esistenti e per le quali si minimizzi la realizzazione di nuova viabilità;
  • - deve evitare ubicazioni in luoghi di belvedere panoramico;
  • - deve prevedere l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile ed il ricorso ad utilizzazione di fonti di energia rinnovabile.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli:

  • - è soggetta all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • - è soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o, in mancanza, da quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016; l'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo;
  • - deve avvenire escludendo dotazioni che ne consentano, anche temporaneamente, l'utilizzo abitativo;
  • - deve privilegiare dislocazioni per le quali si minimizzi la realizzazione di nuova viabilità;
  • - deve evitare ubicazioni di belvedere panoramico;
  • - i nuovi annessi agricoli, ad eccezione di quanto previsto al seguente capoverso, possono essere realizzati esclusivamente ad un livello fuori terra, con altezza massima interna pari a 2,60 m;
  • - nel caso di realizzazione di nuovi annessi agricoli costruiti con strutture prefabbricate, la loro altezza non può essere superiore a m.8,00 e devono essere previsti opportuni interventi di mitigazione dell'impatto visivo mediante parziali interramenti, utilizzazione di dislivelli naturali e impianto di schermature vegetazionali a medio-alto fusto;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - deve prevedere l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile ed il ricorso ad utilizzazione di fonti di energia rinnovabile.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare, è consentita alle condizioni di cui dell'Art.6 del Reg.n.63/R/2016 ed inoltre la realizzazione degli annessi di cui al presente comma:

  • - non è soggetta alla presentazione del programma aziendale;
  • - è consentita per una superficie edificabile massima di 300 mq;
  • - i nuovi annessi agricoli possono essere realizzati esclusivamente ad un livello fuori terra, con altezza massima interna pari a 3,50 m;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - è vietata all'interno di aree boscate;
  • - la dimensione dell'unità minima aziendale, di cui all'Art.23 c.4 del PTC 2010 ora vigente, non può essere inferiore a 3ha.

Art. 39 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Al fine della verifica delle condizioni di cui ai precedenti articoli 38 e 39, l’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, avente i contenuti indicati all’Art.7 del Reg.n.63/R/2016.

2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

3. Il programma aziendale è presentato, secondo le modalità previste dall’Art.7 del Reg.n.63/R/2016, al Comune o ai Comuni competenti per territorio.

4. Per l’approvazione del programma aziendale, il Comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della L.241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti; nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dal successivo comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111 delle L.R.n.65/2014.

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune.

6. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:

  1. a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui ai precedenti articoli 38 e 39;
  2. b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
  3. c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
  4. d) a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
  5. e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall’inadempienza.

7. Il programma aziendale ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del Comune.

8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque soddisfino tutte le seguenti condizioni:

  1. a) non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
  2. b) non comportino incremento superiore al 20 per cento della superficie utile per singolo edificio di nuova realizzazione;
  3. c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
  4. d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati;
  5. e) non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all’articolo 76, comma 5, della L.R.n.65/2014.

10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.

11. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, l’Art.7 del Reg.n.63/R/2016 specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.

13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo, ai sensi dell’articolo 107 della L.R.n.65/2014, quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, nonché quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • realizzazione di annessi agricoli, attraverso la nuova edificazione, per una dimensione eccedente i 4.000 metri quadrati di superficie utile lorda;
  • realizzazione di almeno 4 nuove unità abitative.

Art. 40 Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e delle altre normative di settore, nonché dell'Art.11 del Reg.n.63/R/2016.

3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale, ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all'interno del fondo.

4. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all'attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite dall'Art.11 del Reg.n.63/R/2016.

5. L'utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all'attività agricola non determina il mutamento della destinazione d'uso industriale o commerciale degli immobili stessi.

Art. 41 L'attività agrituristica e l'agricampeggio

1. Il POiC-MM ammette in tutto il territorio rurale lo svolgimento dell'attività agrituristica, che include anche l'attività di agricampeggio, recependo la disciplina di cui alla L.R.n.30/2003 e del suo regolamento attuativo, in ultimo integrato con D.P.G.R.n.34/R/2021.

2. Per le esigenze di conduzione delle attività agrituristiche, nelle aree di pertinenza degli edifici è consentita l'installazione temporanea di tensostrutture, gazebo, aree ombreggiate, anche per attività ludico-ricreative, di intrattenimento e simili.