Sezione I Interventi attuabili da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 35 Installazione di serre o manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. Per lo svolgimento dell'attività agricola, l'installazione di serre o manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, è disciplinata dall'Art.70 al c.1 ed al c.3 lett.a) della L.R.n.65/2014 e, rispettivamente, anche:

  • - per un periodo di installazione non superiore a due anni dall'Art.1 del Reg.n.63/R/2016;
  • - per un periodo di installazione superiore a due anni dall'Art.2 del Reg.n.63/R/2016;

2. L'installazione dei manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e), ovvero con riferimento alle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT, è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione:

  • - delle aree boscate;
  • - delle fasce di rispetto stradale come definite dal "Codice della Strada";
  • - dalle aree di rispetto cimiteriale.

3. Per lo svolgimento dell'attività agricola, è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, disciplinata dall'Art.70 c.3 lett.b) della L.R.n.65/2014 e dall'Art.3 del Reg.n.63/R/2016. La suddetta realizzazione è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2. In coerenza con l'art.23, comma 9, del PTC 2010 ora vigente, tali manufatti devono essere ubicati in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi, disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie va comunque garantito il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale; da tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all'allevamento di bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico.

4. In contiguità con gli immobili e le aree schedati nell'Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, le caratteristiche dei manufatti di cui al comma 3 devono essere le seguenti:

  • - i silos devono essere realizzati in materiale non riflettente e preferibilmente verniciati in colore verde chiaro o marrone chiaro;
  • - le tettoie devono essere realizzate in materiale non riflettente di colore verde o rosso mattone;
  • - le serre devono essere costituite da elementi smontabili in prevalenza trasparenti e provviste delle opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche; se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, devono essere comprese nelle aree riservate dal piano strutturale alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.

Art. 36 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale su tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi:

  • a) la manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, c.2, lett.b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati ed all’articolo 136, c.2, lett.a) della L.R.n.65/2014;
  • b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui agli articoli 135, c.2, lett.c) e 136, c.2, lett.a-bis) della L.R.n.65/2014;
  • c) gli interventi di cui agli articoli 135, c.2, lett.a) e 136, c.1, lett.b) della L.R.n.65/2014, necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  • d) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica;
  • e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, c.1, lett.i) della L.R.n.65/2014.

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(2), sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

  • a) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, c.2, lett.d) della L.R.n.65/2014, con le specificazioni di cui all’Art.13, commi 3 e 4, delle presenti norme, ivi inclusa la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche di cui al successivo punto h-5) e la realizzazione di scannafossi di cui al successivo punto h-6);
  • b) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, c.2, lett.e) e 136, c.2, lett.a-ter) della L.R.n.65/2014, ivi incluse le cantine seminterrate di cui al successivo punto h-3) ed i forni ad uso cottura di cui al successivo punto h-7);
  • c) le addizioni volumetriche di cui all’articolo 134, c.1, lett.g) della L.R.n.65/2014;
  • d) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 134, c.1, lett.h) della L.R.n.65/2014;
  • e) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, c.1, lettera l) della L.R.n.65/2014;
  • f) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all’articolo 134, c.1, lett.m) della L.R.n.65/2014;
  • g) sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi;
  • h) sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

    1. 1) interventi di adeguamento igienico-sanitario mediante addizioni volumetriche per realizzazione di wc con antibagno della superficie massima di 8 mq di superficie calpestabile, in quantità massima di una addizione per ogni fabbricato, non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    2. 2) realizzazione di volumi tecnici mediante addizioni volumetriche non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    3. 3) realizzazione di cantine interrate o prevalentemente interrate, da ubicare entro l’area di sedime del fabbricato ad eccezione delle scale di accesso, di superficie calpestabile fino a 20 mq e con altezza utile di m 2,30, con un massimo di una cantina per ogni edificio e di volumetria complessiva massima non superiore al 20% dello stesso edificio; la superficie accessoria non è computata nelle verifiche degli indici di edificabilità, concorrendo alla determinazione della superficie complessiva;
    4. 4) realizzazione di portici e loggiati la cui ampiezza totale non può essere superiore al 40% della superficie coperta degli edifici, inclusa la superficie dei portici o loggiati esistenti; la copertura del portico deve avere le stesse caratteristiche di quella dell’edificio afferente; non costituisce superficie edificabile la porzione di portico o loggiato non eccedente i 2,00 m misurati come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma dello stesso edificio;
    5. 5) rialzamento dell’edificio, per lo spessore necessario e comunque non superiore a 70 cm, per la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche, tipo cordoli di coronamento e simili; i volumi realizzati non sono computati nelle verifiche degli indici di edificabilità;
    6. 6) realizzazione di scannafossi di larghezza massima pari a 70 cm., ispezionabili esclusivamente attraverso aperture di dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 150 cm. di altezza;
    7. 7) realizzazione di forni ad uso cottura, in muratura di pietra a faccia vista con inserti in cotto, delle dimensioni massime di 10 mq ed altezza non superiore a 2,00 m, da ubicare nell’area di pertinenza di residenze rurali o annessi agricoli, in ragione di un forno per ogni area di pertinenza;
    8. 8) nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso agricolo, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
      • a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
      • b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
      • c) box in legno della superficie massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
      • d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
        • - mq.40 se afferenti a strutture ricettive;
        • - mq.20 se afferenti a fabbricati residenziali privati.
      • 3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all’imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2 lett.g).
      • 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola. 5. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1 lett.e), comma 2, lettere d), e) e di cui al comma 3 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.
      • 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:
        • HMax = 8,00 m.
        • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
        • - distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altresì ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
        • - distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
        • - IPmin = 25%.

(2) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Art. 37 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, ad eccezione degli edifici vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(3), previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:

  • - trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 71, comma 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014, ad opera dell’imprenditore agricolo non professionale;
  • - ristrutturazioni urbanistiche;
  • - trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014;
  • - trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2 della L.R.n.65/2014, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.4 del Reg.n.63/R/2016.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  1. a) siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale;
  2. b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, dall’Art.5 del Reg.n.63/R/2016.
  3. c) siano rispettati i seguenti parametri:
    • HMax = 8,00 m.
    • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
    • distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altres&igr ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
    • distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
    • IPmin = 25%.

class="small">(3) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Art. 38 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, restando fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi; devono essere inoltre seguiti i seguenti i criteri per la realizzazione degli interventi edilizi e urbanistici:

  • - la nuova edificazione deve essere inserita nel rispetto della morfologia dei luoghi e della struttura del paesaggio, rispettando la maglia territoriale e poderale favorendo, ove possibile, l'aggregazione con gli edifici esistenti e deve essere ubicata in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi, disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie va comunque garantito il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio;
  • - per tutti gli interventi edilizi devono essere adottate tipologie edilizie, costruttive e materiali conformi alle caratteristiche ed alle tradizioni costruttive dell'intorno e, in generale, dell'architettura rurale toscana;
  • - la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante deve essere sviluppata in coerenza con il sistema delle acque superficiali e sotterranee ed in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo ed al rischio idrogeologico;
  • - nel caso che il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie dovranno essere ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;
  • - sia contenuta la volumetria fuori terra delle cantine e altre grandi strutture;
  • - eventuale nuova viabilità, da ammettersi unicamente come collegamento alla viabilità principale, dovrà essere realizzata con caratteri tipici della maglia poderale; il progetto delle sistemazioni ambientali specificherà le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare.

2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata:

  • a) all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016;
  • c) alla condizione che, qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sia equiparata alla superficie aziendale prevalente dell'area di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea, dell'art.23 delle norme del PTC 2010 ora vigente.

3. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita secondo quanto stabilito dall'Art.4 del Reg.n.63/R/2016 ed inoltre:

  • - è consentita per una superficie utile (SU) massima di 150 mq;
  • - le nuove costruzioni agricole ad uso abitativo possono essere realizzate al massimo su due livelli fuori terra, non consentendo tipologie a pilotis, con altezza massima pari a 8,00 m;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente Codice della strada;
  • - è vietata all'interno di aree boscate;
  • - deve prevedere tipologie edilizie e caratteristiche costruttive in coerenza con i fabbricati esistenti;
  • - deve privilegiare dislocazioni in continuità con i fabbricati esistenti e per le quali si minimizzi la realizzazione di nuova viabilità;
  • - deve evitare ubicazioni in luoghi di belvedere panoramico;
  • - deve prevedere l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile ed il ricorso ad utilizzazione di fonti di energia rinnovabile.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli:

  • - è soggetta all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • - è soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o, in mancanza, da quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016; l'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo;
  • - deve avvenire escludendo dotazioni che ne consentano, anche temporaneamente, l'utilizzo abitativo;
  • - deve privilegiare dislocazioni per le quali si minimizzi la realizzazione di nuova viabilità;
  • - deve evitare ubicazioni di belvedere panoramico;
  • - i nuovi annessi agricoli, ad eccezione di quanto previsto al seguente capoverso, possono essere realizzati esclusivamente ad un livello fuori terra, con altezza massima interna pari a 2,60 m;
  • - nel caso di realizzazione di nuovi annessi agricoli costruiti con strutture prefabbricate, la loro altezza non può essere superiore a m.8,00 e devono essere previsti opportuni interventi di mitigazione dell'impatto visivo mediante parziali interramenti, utilizzazione di dislivelli naturali e impianto di schermature vegetazionali a medio-alto fusto;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - deve prevedere l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile ed il ricorso ad utilizzazione di fonti di energia rinnovabile.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare, è consentita alle condizioni di cui dell'Art.6 del Reg.n.63/R/2016 ed inoltre la realizzazione degli annessi di cui al presente comma:

  • - non è soggetta alla presentazione del programma aziendale;
  • - è consentita per una superficie edificabile massima di 300 mq;
  • - i nuovi annessi agricoli possono essere realizzati esclusivamente ad un livello fuori terra, con altezza massima interna pari a 3,50 m;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - è vietata all'interno di aree boscate;
  • - la dimensione dell'unità minima aziendale, di cui all'Art.23 c.4 del PTC 2010 ora vigente, non può essere inferiore a 3ha.

Art. 39 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Al fine della verifica delle condizioni di cui ai precedenti articoli 38 e 39, l’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, avente i contenuti indicati all’Art.7 del Reg.n.63/R/2016.

2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

3. Il programma aziendale è presentato, secondo le modalità previste dall’Art.7 del Reg.n.63/R/2016, al Comune o ai Comuni competenti per territorio.

4. Per l’approvazione del programma aziendale, il Comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della L.241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti; nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dal successivo comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111 delle L.R.n.65/2014.

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune.

6. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:

  1. a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui ai precedenti articoli 38 e 39;
  2. b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
  3. c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
  4. d) a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
  5. e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall’inadempienza.

7. Il programma aziendale ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del Comune.

8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque soddisfino tutte le seguenti condizioni:

  1. a) non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
  2. b) non comportino incremento superiore al 20 per cento della superficie utile per singolo edificio di nuova realizzazione;
  3. c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
  4. d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati;
  5. e) non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all’articolo 76, comma 5, della L.R.n.65/2014.

10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.

11. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, l’Art.7 del Reg.n.63/R/2016 specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.

13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo, ai sensi dell’articolo 107 della L.R.n.65/2014, quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, nonché quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • realizzazione di annessi agricoli, attraverso la nuova edificazione, per una dimensione eccedente i 4.000 metri quadrati di superficie utile lorda;
  • realizzazione di almeno 4 nuove unità abitative.

Art. 40 Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e delle altre normative di settore, nonché dell'Art.11 del Reg.n.63/R/2016.

3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale, ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all'interno del fondo.

4. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all'attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite dall'Art.11 del Reg.n.63/R/2016.

5. L'utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all'attività agricola non determina il mutamento della destinazione d'uso industriale o commerciale degli immobili stessi.

Art. 41 L'attività agrituristica e l'agricampeggio

1. Il POiC-MM ammette in tutto il territorio rurale lo svolgimento dell'attività agrituristica, che include anche l'attività di agricampeggio, recependo la disciplina di cui alla L.R.n.30/2003 e del suo regolamento attuativo, in ultimo integrato con D.P.G.R.n.34/R/2021.

2. Per le esigenze di conduzione delle attività agrituristiche, nelle aree di pertinenza degli edifici è consentita l'installazione temporanea di tensostrutture, gazebo, aree ombreggiate, anche per attività ludico-ricreative, di intrattenimento e simili.

Sezione III Interventi attuabili da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo

Art. 42 Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Le trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali, nel rispetto, se del caso, del regime autorizzativo in materia di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico.

2. Nelle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola è ammessa la realizzazione di manufatti pertinenziali, comprese le installazioni stagionali di cui all’Art.136 c.2 lett.c-bis) della L.R.n.65/2014 e le opere, interventi e manufatti di cui all’Art.137 c.1 lett.a), inclusi i ricoveri per animali domestici e da cortile aventi superficie coperta fino a 5 mq., in numero massimo di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie coperta superiore a 5 mq. sono disciplinati al successivo Art.43), a condizione che sia dimostrata l’impossibilità dell’eventuale riutilizzo di manufatti esistenti nell’area di pertinenza, e che la realizzazione non comporti alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni.

3. Nell’area di pertinenza di edifici con destinazione non agricola, è ulteriormente ammessa l’installazione di:

  1. a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
  2. b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
  3. c) box in legno della superficie coperta massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
  4. d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
    • - mq.40 di superficie coperta se afferenti a strutture ricettive;
    • - mq.20 di superficie coperta se afferenti a fabbricati residenziali privati.

Art. 43 Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici, per esigenze venatorie, a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo

1. Il POiC-MM consente, ad eccezione delle aree di pertinenza degli immobili e delle aree schedate nell’Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, l’installazione di annessi per l’attività agricola amatoriale, mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente alle seguenti condizioni:

  • - l’installazione non genera diritti edificatori ed è consentita per motivate esigenze produttive e previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo relativo alla complessiva superficie di proprietà, secondo uno schema predisposto dall’ufficio edilizia privata, a spese del richiedente, da registrare e trascrivere a favore del Comune, contenente forme di garanzia fideiussorie o bancarie finalizzate alla rimozione di ciascun annesso agricolo al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • - l’ubicazione deve rispettare la maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio rurale, in modo da non interessare i crinali, né superare con il colmo di alcuna parte le linee dei crinali;
  • - deve essere favorita la corrispondenza della situazione insediativa e il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - che siano realizzati interamente in legno, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie; in alternativa alla realizzazione in legno, è altresì consentito che siano realizzati interamente con lamiere in colore opacizzato verde scuro o marrone e finitura “simil-legno”, sempre con struttura semplicemente ancorata a terra senza opere murarie;
  • - è vietato il mutamento della loro destinazione d’uso;
  • - sono vietati in terreni provenienti da frazionamenti di fondi rurali avvenuti dopo l’adozione del presente piano;
  • in essi sono vietate le dotazioni che ne consentano l’utilizzo per funzioni residenziali, commerciali, direzionali o turistico-ricettive, escludendo anche la possibilità di essere dotati di servizi igienici;
  • la dimensione massima dei manufatti, per superfici fondiarie:
    • - uguali o superiori a 3 ha è pari a 80 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 3 ha e superiori ad 1 ha è pari a 60 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 1 ha e superiori ad 0,50 ha è pari a 30 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
    • - inferiori a 0,50 ha e superiori ad 0,10 ha è pari a 20 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
  • non è consentita l’installazione per superfici fondiarie inferiori a 0,10 ha (1.000 mq);
  • le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • - m.10,00 da altri fabbricati esistenti;
    • - m.5,00 dai confini;
    • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

2. Il POiC-MM consente, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente, l’installazione di box necessari al ricovero di animali domestici di bassa corte, felini o cani, aventi superficie superiore a 5 mq. o, se di superficie inferiore a 5 mq., in numero maggiore di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie inferiore a 5 mq. sono disciplinati al precedente Art.42) alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono essere in numero massimo di uno per ogni edificio, avere dimensioni proporzionate al numero ed alla specie di animali da ricoverare, di superficie massima di 20 mq ed altezza massima di 2,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

3. Il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente l’installazione degli annessi necessari al ricovero di animali quali cavalli, bovini, suini, ovicaprini e simili, secondo le disposizioni dell’Art.13 del Reg.n.63/R/2016, alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono avere dimensioni massime di 50 mq o dimensioni inferiori in proporzione al numero di animali da ricoverare, con altezza massima di 3,50 m; nel caso di necessità del ricovero di animali di specie diversa, è consentita la realizzazione di annessi distinti per specie di superficie massima in proporzione al numero di animali da ricoverare ed in ogni caso non complessivamente superiore a 150 mq, con altezza massima di 3,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica.

4. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, il POiC-MM, per comprovati motivi e mediante la presentazione di, idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente la installazione dei manufatti per esigenze venatorie di cui all’Art.34-bis della L.R.n.3/1994, secondo le disposizioni dell’Art.13-bis del Reg.n.63/R/2016, della dimensione massima di 60mq. incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50; la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, lett.a), b) e c) dello stesso Art.13-bis. I manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

5. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata, il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente o progetto di opera pubblica, consente l’installazione di manufatti a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo, realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie, della dimensione massima di 40mq. di superficie coperta incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50.

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, su tutti gli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti:

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 136, comma 1, lettera a);
  • b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b) e 136, comma 2, lettera a), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
  • c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
  • d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui agli articoli 135, comma 2, lettera a) e 136, comma 1, lettera b).

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b) e 136, comma 2, lettera a), comportanti frazionamento delle unità immobiliari e gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unità immobiliari.

3. Oltre agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(4), sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

  1. a) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, c.2, lett.d) della L.R.n.65/2014, con le specificazioni di cui all’Art.13, commi 3 e 4, delle presenti norme, ivi inclusa la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche di cui al successivo punto i-5) e la realizzazione di scannafossi di cui al successivo punto i-6);
  2. b) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, c.2, lett.e) e 136, c.2, lett.a-ter) della L.R.n.65/2014, ivi incluse le cantine seminterrate di cui al successivo punto i-3) ed i forni ad uso cottura di cui al successivo punto i-7);
  3. c) le addizioni volumetriche, di cui all’articolo 134, comma 1, lettera g), nonché nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell’architettura rurale toscana; nello specifico, sono ammesse:
    1. 1) per i fabbricati ad uso residenziale, concesse una sola volta dall’approvazione del presente piano, anche con contestuale mutamento delle destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo, per i seguenti casi, fra di loro alternativi:
      • - entro il 35% del volume legittimo dell’edificio, con aumento, per addizioni volumetriche con destinazione turistico-ricettiva sino al 50% per ciascuna unità immobiliare costituente lo stesso edificio, a condizione tale destinazione sia mantenuta per 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento;
      • - pari a 50 mq in aggiunta alla superficie edificabile legittima esistente, con aumento, per addizioni volumetriche con destinazione turistico-ricettiva sino al 100mq per ciascuna unità immobiliare costituente lo stesso edificio, a condizione tale destinazione sia mantenuta per 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento;
    2. prescrivendosi inoltre che tali addizioni volumetriche siano ridotte della quantità già costruita per ampliamenti una-tantum di 20 mq. di superficie edificabile o 60 mc. realizzati in base alle nome del previgente Regolamento urbanistico;

    3. 2) per gli altri fabbricati, ad eccezione degli annessi realizzati il cui inizio lavori è successivo al 15.04.2007, addizioni volumetriche concesse una sola volta dall’approvazione del presente piano, anche con contestuale mutamento delle destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo, per i seguenti casi, fra di loro alternativi:
      • - entro il 30% del volume legittimo dell’edificio;
      • - pari a 40 mq in aggiunta alla superficie edificabile legittima esistente;
  4. d) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h);
  5. e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, comma 1, lettera i);
  6. f) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l);
  7. g) le piscine, nonché gli impianti sportivi di cui all’articolo 134, comma 1, lettera m);
  8. h) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4;
  9. i) sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
    1. 1) interventi di adeguamento igienico-sanitario mediante addizioni volumetriche per realizzazione di wc con antibagno della superficie massima di 8 mq di superficie calpestabile, in quantità massima di una addizione per ogni fabbricato, non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    2. 2) realizzazione di volumi tecnici mediante addizioni volumetriche non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    3. 3) realizzazione di cantine interrate o prevalentemente interrate, da ubicare entro l’area di sedime del fabbricato ad eccezione delle scale di accesso, di superficie calpestabile fino a 20 mq e con altezza utile di m 2,30, con un massimo di una cantina per ogni edificio e di volumetria complessiva massima non superiore al 20% dello stesso edificio; la superficie accessoria non è computata nelle verifiche degli indici di edificabilità, concorrendo alla determinazione della superficie complessiva;
    4. 4) realizzazione di portici e loggiati, ad eccezione degli edifici di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti norme, la cui ampiezza totale non può essere superiore al 40% della superficie coperta degli edifici, inclusa la superficie dei portici o loggiati esistenti; la copertura del portico deve avere le stesse caratteristiche di quella dell’edificio afferente; non costituisce superficie edificabile la porzione di portico o loggiato non eccedente i 2,00 m misurati come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma dello stesso edificio;
    5. 5) rialzamento dell’edificio, per lo spessore necessario e comunque non superiore a 70 cm, per la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche, tipo cordoli di coronamento e simili; i volumi realizzati non sono computati nelle verifiche degli indici di edificabilità;
    6. 6) realizzazione di scannafossi di larghezza massima pari a 70 cm., ispezionabili esclusivamente attraverso aperture di dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 150 cm. di altezza;
    7. 7) realizzazione di forni ad uso cottura, in muratura di pietra a faccia vista con inserti in cotto, delle dimensioni massime di 10 mq di superficie di ingombro ed altezza non superiore a 2,00m, da ubicare nell’area di pertinenza di residenze rurali o annessi agricoli con inizio lavori non successivo al 15.04.2007, in ragione di un forno per ogni area di pertinenza.
    8. 8) Nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso non agricolo, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
      • a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
      • b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
      • c) box in legno della superficie massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
      • d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
        • mq.40 se afferenti a strutture ricettive;
        • mq.20 se afferenti a fabbricati residenziali privati.

4. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all’articolo 34-bis della L.R.n.3/1994.

5. Sui manufatti realizzati ai sensi dell’articolo 78 della L.R.n.65/2014 sono ammessi gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d).

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:

  • - HMax = 8,00 m.
  • - distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
  • - distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altresì ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
  • - distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
  • - IPmin = 25%.

(4) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Sezione IV Altri interventi nel territorio rurale attuabili da qualunque soggetto

Art. 45 Piscine, maneggi e altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive

1. Il POiC-MM consente la realizzazione di strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero nelle pertinenze di fabbricati residenziali privati, o ad uso agrituristico, o a servizio di “alberghi rurali”; è ammessa, senza poter prevedere in alcun caso una loro copertura fissa o temporanea, la realizzazione di strutture per le seguenti categorie di pratiche sportive:

  • - piscine;
  • - campi da tennis o da padel;
  • - campi polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcetto, tiro con l'arco, ecc.);
  • - maneggi.

2. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono contenere un'adeguata documentazione tesa ad illustrare la posizione del manufatto dai vari punti di visuale, la descrizione dei materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali autoctoni o naturalizzati che si intendono realizzare; devono inoltre essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento paesaggistico;
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

3. Le strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero dovranno attenersi ai seguenti criteri:

  • - è consentita la realizzazione di una sola opera autonoma delle suddette categorie per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario;
  • - gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare i movimenti di terra e non alterare il contesto ambientale, anche tenendo conto di allineamenti con muri esistenti, filari, siepi, fossi e con gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - per contenere l'impatto visivo di dette strutture devono essere previste schermature con essenze arboree adulte tipiche del luogo;
  • - per le strutture in argomento possono essere realizzati volumi tecnici interrati, di dimensioni strettamente necessarie alla loro funzionalità;
  • - i materiali costruttivi e le pavimentazioni a corredo delle nuove strutture devono essere compatibili con il contesto circostante.

4. Per la realizzazione di piscine devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - deve essere dimostrato un autonomo approvvigionamento idrico;
  • - la superficie massima della vasca deve essere inferiore a:
    • - 80 mq con profondità massima di 140 cm, se a corredo di strutture private;
    • - 120 mq con profondità massima di 200 cm, se a servizio di strutture ricettive (agriturismi o alberghi di campagna);
  • - la forma dell'invaso deve adeguarsi alle caratteristiche del sito, evitando eccessivi movimenti di terreno;
  • - i nuovi vani tecnici dovranno essere completamente interrati e realizzati in prossimità della vasca (sono esclusi volumi fuori terra, rampe esterne, ecc.);
  • - il rivestimento della piscina dovrà essere realizzato in lastre di pietra, o rasante impermeabile colorato in pasta, o con telo in pvc, in tutti i casi nelle tonalità scure del grigio-marrone o del verde olivastro o del verde-petrolio, o cromie similari;
  • - il bordo esterno della piscina, di larghezza non superiore ai 150 cm, dovrà essere realizzato con lastroni di pietra naturale locale o in legno;
  • - attorno alla piscina non dovranno essere eseguite pavimentazioni di alcun genere;
  • - la superficie circostante, onde ridurre l'artificializzazione dell'area e garantire un migliore inserimento paesaggistico del manufatto, dovrà essere mantenuta a tappeto erboso naturale;
  • - l'eventuale telo di protezione della vasca dovrà essere di colore tale da mimetizzarsi con quelli dominanti dell'intorno, escludendo rigorosamente materiali lucidi o riflettenti;
  • - come opera di mitigazione sia prevista idonea sistemazione di siepi sempreverdi autoctone disposte in modo naturale intorno alla zona in cui è prevista la piscina.

5. I campi da tennis o polivalenti (calcetto, pallavolo, pallacanestro, tiro con l'arco, ecc.) devono essere realizzati esclusivamente con pavimentazioni filtranti, in erba, erba sintetica o terra battuta; la recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta, con altezza massima di 2,00m.

6. I maneggi per la pratica sportiva sono consentiti in aree di pertinenza di fabbricati residenziali o di annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, aventi superficie maggiore di 5.000 mq. e realizzati mediante recinzione con staccionata in legno di altezza adeguata.

Q

Art. 46 Recinzioni, cancelli, finiture per nuova viabilità e manutenzioni stradali

1. In tutto il territorio rurale, nel rispetto delle disposizioni dettate in merito dal Codice della Strada:

  • - sono ammesse le seguenti recinzioni:
    • - a rete metallica con sostegni in acciaio o legno, di altezza massima di 1,80 m.;
    • - con staccionata in legno secondo tipologie tipiche della zona dell'altezza massima di m 1,80;
    • - con siepi di essenze arboree tipiche dei luoghi.

2. E' consentita la installazione di cancelli di ingresso, a semplice disegno, posti all'interno della proprietà e realizzati esclusivamente in legno o ferro, questi ultimi di colore grigio scuro o marrone scuro, ammettendo la realizzazione di elementi portanti in muratura di forma e dimensione tipica dell'architettura rurale.

3. La pavimentazione della nuova viabilità dovrà essere realizzata attraverso un trattamento ecologico di depolverizzazione (triplo strato) realizzato mediante stesa simultanea di una mano di emulsione bituminosa e pietrischetto frantumato lavato di pezzatura variabile (primo strato 8-12 mm, secondo strato 4-8 mm, terzo strato 2-5 mm), oppure con superficie naturale in terra stabilizzata drenante resistente al traffico carrabile.

4. Per le manutenzioni alla viabilità esistente asfaltata, il tappeto di usura dovrà essere realizzato in calcestruzzo architettonico o asfalto ecologico sulle tonalità terrose del grigio-marrone al fine di garantire un migliore inserimento paesaggistico all'interno di un contesto contraddistinto da un marcato carattere di ruralità; la scelta della mescola degli inerti e la colorazione del legante dovranno pertanto garantire una soluzione ben integrata e quanto più possibile assimilabile a livello percettivo ad una tradizionale strada bianca di campagna.