Art. 32 Gli ambiti periurbani (AP)
1. Nel POiC-MM, in considerazione degli assetti rurali storici, della funzione di connessione ecologica o fruitiva tra territorio urbanizzato e rurale, nonché della funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale, sono individuati e perimetrati i seguenti ambiti periurbani (AP):
- 1) Comune di Monterotondo Marittimo:
- 1) AP-1_MM_Monterotondo M.Mo
- 2) Comune di Montieri:
- 1) AP-1_MO_Montieri
- 2) AP-2_MO_Fabbrica di Travale
- 3) AP-3_MO_Gerfalco
2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.33 la disciplina degli ambiti periurbani volta a:
- a) identificare in essi gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare;
- b) individuare le connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare.
Art. 33 Interventi ammissibili negli ambiti periurbani
1. Gli interventi all’interno del perimetro dell’ambito periurbano, anche al fine di poter operare la riqualificazione del margine urbano, devono essere finalizzati:
- - al ripristino, se esistenti, degli elementi vegetazionali, idrici e morfologici tradizionali;
- - alla ricomposizione della continuità della rete di infrastrutturazione rurale;
- - al recupero paesaggistico e ambientale ed alla valorizzazione delle aree periurbane degradate;
- - alla mitigazione degli impatti ambientali, visivi e acustici;
- - alla riqualificazione e creazione di connessioni ecologiche, anche in riferimento ai corridoi di connettività individuati nella “Carta dei caratteri ecosistemici dei paesaggi” del PIT-PPR;
- - alla ricostituzione del sistema degli elementi vegetali lineari;
- - alla riqualificazione del sistema delle acque;
- - all’insediamento di attività agricole multifunzionali quali orti sociali o fattorie didattiche;
- - all’incentivazione della produzione agricola di cintura periurbana;
- - alla valorizzazione degli accessi aziende agricole;
- - alla riconnessione con le aree periurbane di spazi inedificati interclusi;
- - alla creazione di rete mobilità dolce, in specifico sentieristica o percorsi ciclopedonali.
2. Affinché gli ambiti periurbani concorrano alla conservazione degli elementi del paesaggio rurale che connotano il morfotipo di appartenenza, per tali ambiti devono inoltre prevedersi interventi che abbiano la finalità di:
- - contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, la saldatura lineare e l’erosione del territorio rurale, avviando politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;
- - preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi inedificati;
- - evitare la frammentazione delle superfici agricole;
- - valorizzare l’attività agricola come servizio fondamentale per la città e potenziare il legame tra mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana;
- - incentivare la riorganizzazione delle imprese verso produzioni ad alto valore aggiunto o legate a specifiche caratteristiche del territorio;
- - favorire il consolidamento dei margini dell’edificato anche mediante la realizzazione di orti urbani o di aree a verde pubblico che contribuiscano alla ricomposizione morfologica dei tessuti;
- - promuovere e valorizzare l’uso agricolo degli spazi aperti;
- - mettere a sistema gli spazi aperti, attraverso la predisposizione di elementi naturali finalizzati alla ricostituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche e mediante la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico;
- - assicurare un adeguato utilizzo degli spazi caratterizzati da una scarsa vocazione agricola per difficoltà di gestione o accessibilità, orientata anche verso forme di rinaturalizzazione.
3. All’interno del perimetro degli ambiti periurbani, sono consentiti gli interventi previsti dal Capo III e del Capo IV del presente Titolo, ad eccezione dei seguenti:
- - non è consentita l’installazione dei “Manufatti per l’attività agricola amatoriale”, di cui all’Art.43 c.1 delle presenti norme;
- - non è consentita l’installazione di campi da tennis e campi polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcetto, tiro con l’arco, ecc.) di cui all’Art.45 delle presenti norme;
4. Inoltre, in differenza dagli interventi previsti dal Capo III e del Capo IV del presente Titolo, alle stesse condizioni previste dall’Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti minori addizioni volumetriche:
- - entro il 25% del volume legittimo dell’edificio e comunque non oltre 35 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente.