Art. 30 Ambiti di pertinenza dei centri storici (ApCS)
1. Nel POiC-MM, in considerazione della presenza nel territorio rurale di aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri storici, sono individuati e perimetrati i seguenti ambiti di pertinenza dei centri storici (ApCS):
1) Comune di Monterotondo Marittimo:
1) ApCS_MM_Monterotondo Marittimo
2) ApCS_MM_Frassine
2) Comune di Montieri:
1) ApCS_MO_Montieri
2) ApCS_MO_Boccheggiano
3) ApCS_MO_Gerfalco
4) ApCS_MO_Travale
2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.31 la disciplina degli ambiti di pertinenza volta a:
- a) favorire, nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell'agricoltura, il mantenimento degli assetti agrari tradizionali, la diversificazione colturale, la leggibilità dei rapporti tra usi del suolo storicamente consolidati e trame agrarie;
- b) escludere interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'aggregato storico e dei suoi rapporti con il contesto paesaggistico.
Art. 31 Aspetti di valenza paesaggistica ed interventi ammissibili negli ApCS
1. Gli aspetti di valenza paesaggistica da identificare negli ApCS, che concorrono alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici e di cui promuovere la conservazione e la riproduzione, sono i seguenti:
- - il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri morfologici dei luoghi, nonché le emergenze geomorfologiche (quali affioramenti rocciosi, biancane, calanchi, balze, ecc.);
- - la struttura ecosistemica/ambientale in riferimento alle componenti vegetazionali anche lineari (siepi, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili), che caratterizzano il contesto di inserimento del centro o del nucleo;
- - gli insediamenti di valore storico-testimoniale legati al centro o nucleo di riferimento;
- - le aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso;
- - i percorsi della viabilità storica quali elementi di connessione tra insediamenti, emergenze architettoniche e territorio aperto;
- - i manufatti ed i complessi architettonici di interesse storico;
- - gli assetti agrari tradizionali in riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie ad essi correlate, alla viabilità poderale e interpoderale, nonché alle relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento;
- - i punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi ad alta intervisibilità) che si aprono da e verso i centri ed i nuclei storici, con particolare riferimento a quelli dai tracciati panoramici e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.
2. Gli interventi all'interno del perimetro dell'ambito di pertinenza devono garantire il mantenimento degli elementi di valenza paesaggistica all'interno degli stessi ambiti e la salvaguardia delle relazioni funzionali e percettive che intercorrono con i centri storici attraverso:
- - la salvaguardia dei rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti;
- - il mantenimento, ai margini dell'edificato, delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso, situate a margine dell'edificato storico, condividendone i caratteri tradizionali e la consistenza;
- - il mantenimento dei varchi visuali di rilevante valore estetico-percettivo;
- - la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
- - la valorizzazione e riqualificazione dei collegamenti storicamente consolidati anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico ed il suo contesto.
3. All'interno del perimetro dell'ambito di pertinenza, sono consentiti gli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, ad eccezione dei seguenti:
- - non è consentita l'installazione dei "Manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'Art.43 c.1 delle presenti norme;
- - non è consentita l'installazione di piscine, maneggi e altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive, di cui all'Art.45 delle presenti norme;
4. Inoltre, in differenza dagli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, alle stesse condizioni previste dall'Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti minori addizioni volumetriche:
- - entro il 20% del volume legittimo dell'edificio e comunque non oltre 30 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente.