Art. 25 ARPA, SIC e SIR, ZPM, GIR e GIL
1. Nel territorio dell'UCmCM, il PTC individua:
- - le seguenti Aree a Ridotto Potenziale Antropico (ARPA):
- - GV1 Poggio di Montieri;
- - GV2 Cornate di Gerfalco;
- - G3 Monte S. Croce;
- - V4 Poggi di Frassine;
- - IGV7 Valle del Farmulla;
- - i seguenti Siti di interesse comunitario (SIC):
- - Cornate e Fosini;
- - Poggi di Prata;
- - Campi di alterazione di Monterotondo e Sasso Pisano;
- - la zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (ZPM) "Terme delle Galleraie";
- - i seguenti "Geotopi di Interesse Regionale" (GIR):
- - GIR1 - Le Biancane di Monterotondo;
- - GIR3 - Le cavità di Poggio Mutti;
- - GIR4 - Le cave di Rosso Ammonitico di Gerfalco;
- - GIR8 - Filladi e Quarziti del torrente Mersino, Filone Quarzoso cuprifero e faglia di Boccheggiano;
- - GIR9 - Le roste di Boccheggiano.
- - i seguenti "Geotopi di Interesse Locale" (GIL):
- - GIL4 - La Castellaccia;
- - GIL5 - Cava di Monte Leo;
- - GIL10 - I Soffioni di San Federigo;
- - GIL12 - Cava di campo alle rose;
- - GIL17 - Rocchette Pannocchieschi e Cugnano;
- - GIL24 - Percorso delle Trincee;
- - GIL27 - Miniere d'Argento di Montieri.
2. Il POiC-MM recepisce la normativa del vigente PTC per la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle aree, siti e zone di cui al precedente comma 1, così come rappresentate nelle Tavv. U01-A/B_int-2 del presente piano.
3. Il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere ricadenti nelle Riserve Naturali regionali, in particolare:
- - nella Riserva Naturale regionale "Cornate e Fosini" (RPGR07) disciplinata dal Regolamento della Riserva (approvato con D.C.P.n.73 del 28/11/2001);
- - nel Parco Interprovinciale di "Montioni" (PPGR01 Versante grossetano), disciplinato dal Regolamento (approvato con D.C.P.n.73 del 28/11/2001) e dal Piano del Parco (approvato con D.C.P. n.7 del 19/02/2009);
è subordinata al preventivo Nulla Osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità rispetto agli atti ed alla disciplina delle Aree Protette; il rilascio del Nulla Osta, della eventuale Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico e della VIncA è disciplinata in applicazione degli Artt.52 e 88 della L.R.n.30/2015.
Art. 26 I corridoi ecologici
1. All'interno dei corridoi ecologici, in specifico le aree boscate ed il reticolo fluviale di cui alle Tavv.U02-A/B del PSi-CM, al fine di salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità della flora e della fauna e la diffusione di specie animali e vegetali, sono vietate opere e infrastrutture che possono interrompere la continuità tra due o più riserve di naturalità; è inoltre vietato l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali ed in genere della vegetazione igrofila, in particolare nella zona delle aree golenali, se non per necessità legate al corretto assetto idrogeologico dell'area.
Art. 27 Le aree boscate
1. Nelle aree boscate, al fine di tutelare la risorsa floristica ed il paesaggio ad essa correlata, nonché la loro fruibilità, in esse:
- a) è vietata la nuova edificazione, fatte salve, una volta ottenute le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e paesaggistico, le opere pubbliche o di pubblica utilità, in tal caso prevedendo il rimboschimento compensativo della superficie oggetto di intervento;
- b) è ammessa, una volta ottenuta l'autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico, l'installazione di strutture semplicemente appoggiate al terreno senza opere edilizie a servizio delle ippovie, del cicloturismo o del trekking, così come disciplinate al successivo Art.44 c.5;
- c) sono ammessi gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, di cui al precedente Art.17.
2. In merito alla localizzazione degli ambiti in cui è presente il Vincolo Paesaggistico di cui all'Art.142 c.1 lett.g) del D.Lgs.n.42/2004, relativo alle aree boscate, laddove non vi fosse una precisa individuazione di tale vincolo, è possibile effettuarne una perimetrazione di dettaglio mediante rilievo topografico e rilievo delle essenze arbustive ed arboree, in conseguenza di quanto stabilito dall'Art.3 della L.R.n.39/2000 e dall'Art.2 del suo Regolamento di attuazione.