Art. 24 Classificazione del territorio rurale

1. Nelle Tavv.U01-A/B_int-2 ed ai sensi della scheda 10-B del vigente PTC della Provincia di Grosseto, il POiC-MM individua nel suo complesso il territorio rurale dei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri a prevalente funzione agricola e come territorio ad elevato rischio di abbandono (TERA), fatta eccezione per gli ambiti a normativa speciale (ARDS) perimetrati nel presente piano.

Sezione I Aree ad elevato grado di naturalità

Art. 25 ARPA, SIC e SIR, ZPM, GIR e GIL

1. Nel territorio dell'UCmCM, il PTC individua:

  • - le seguenti Aree a Ridotto Potenziale Antropico (ARPA):
    • - GV1 Poggio di Montieri;
    • - GV2 Cornate di Gerfalco;
    • - G3 Monte S. Croce;
    • - V4 Poggi di Frassine;
    • - IGV7 Valle del Farmulla;
    • - i seguenti Siti di interesse comunitario (SIC):
    • - Cornate e Fosini;
    • - Poggi di Prata;
    • - Campi di alterazione di Monterotondo e Sasso Pisano;
    • - la zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (ZPM) "Terme delle Galleraie";
    • - i seguenti "Geotopi di Interesse Regionale" (GIR):
    • - GIR1 - Le Biancane di Monterotondo;
    • - GIR3 - Le cavità di Poggio Mutti;
    • - GIR4 - Le cave di Rosso Ammonitico di Gerfalco;
    • - GIR8 - Filladi e Quarziti del torrente Mersino, Filone Quarzoso cuprifero e faglia di Boccheggiano;
    • - GIR9 - Le roste di Boccheggiano.
  • - i seguenti "Geotopi di Interesse Locale" (GIL):
    • - GIL4 - La Castellaccia;
    • - GIL5 - Cava di Monte Leo;
    • - GIL10 - I Soffioni di San Federigo;
    • - GIL12 - Cava di campo alle rose;
    • - GIL17 - Rocchette Pannocchieschi e Cugnano;
    • - GIL24 - Percorso delle Trincee;
    • - GIL27 - Miniere d'Argento di Montieri.

2. Il POiC-MM recepisce la normativa del vigente PTC per la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle aree, siti e zone di cui al precedente comma 1, così come rappresentate nelle Tavv. U01-A/B_int-2 del presente piano.

3. Il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere ricadenti nelle Riserve Naturali regionali, in particolare:

  • - nella Riserva Naturale regionale "Cornate e Fosini" (RPGR07) disciplinata dal Regolamento della Riserva (approvato con D.C.P.n.73 del 28/11/2001);
  • - nel Parco Interprovinciale di "Montioni" (PPGR01 Versante grossetano), disciplinato dal Regolamento (approvato con D.C.P.n.73 del 28/11/2001) e dal Piano del Parco (approvato con D.C.P. n.7 del 19/02/2009);
  • è subordinata al preventivo Nulla Osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità rispetto agli atti ed alla disciplina delle Aree Protette; il rilascio del Nulla Osta, della eventuale Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico e della VIncA è disciplinata in applicazione degli Artt.52 e 88 della L.R.n.30/2015.

Art. 26 I corridoi ecologici

1. All'interno dei corridoi ecologici, in specifico le aree boscate ed il reticolo fluviale di cui alle Tavv.U02-A/B del PSi-CM, al fine di salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità della flora e della fauna e la diffusione di specie animali e vegetali, sono vietate opere e infrastrutture che possono interrompere la continuità tra due o più riserve di naturalità; è inoltre vietato l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali ed in genere della vegetazione igrofila, in particolare nella zona delle aree golenali, se non per necessità legate al corretto assetto idrogeologico dell'area.

Art. 27 Le aree boscate

1. Nelle aree boscate, al fine di tutelare la risorsa floristica ed il paesaggio ad essa correlata, nonché la loro fruibilità, in esse:

  1. a) è vietata la nuova edificazione, fatte salve, una volta ottenute le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e paesaggistico, le opere pubbliche o di pubblica utilità, in tal caso prevedendo il rimboschimento compensativo della superficie oggetto di intervento;
  2. b) è ammessa, una volta ottenuta l'autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico, l'installazione di strutture semplicemente appoggiate al terreno senza opere edilizie a servizio delle ippovie, del cicloturismo o del trekking, così come disciplinate al successivo Art.44 c.5;
  3. c) sono ammessi gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, di cui al precedente Art.17.

2. In merito alla localizzazione degli ambiti in cui è presente il Vincolo Paesaggistico di cui all'Art.142 c.1 lett.g) del D.Lgs.n.42/2004, relativo alle aree boscate, laddove non vi fosse una precisa individuazione di tale vincolo, è possibile effettuarne una perimetrazione di dettaglio mediante rilievo topografico e rilievo delle essenze arbustive ed arboree, in conseguenza di quanto stabilito dall'Art.3 della L.R.n.39/2000 e dall'Art.2 del suo Regolamento di attuazione.

Sezione II Nuclei rurali

Art. 28 I nuclei rurali (NR)

1. Nel POiC-MM, in considerazione della presenza nel territorio rurale di insediamenti costituiti da un insieme di edifici contigui tra loro e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione con il contesto rurale, sono individuati e perimetrati i seguenti nuclei rurali (NR):

  1. 1) Comune di Monterotondo Marittimo:
    1. 1) NR_MM_Campetroso
    2. 2) NR_MM_Diaccio
    3. 3) NR_MM_Fattoria S. Ottaviano
    4. 4) NR_MM_Fattoria Lago Boracifero
    5. 5) NR_MM_Pod. Campagnelli
  2. 2) Comune di Montieri:
    1. 1) NR_MO_Mignone
    2. 2) NR_MO_Le Lame
    3. 3) NR_MO_Le Fornaci
    4. 4) NR_MO_Campitello
    5. 5) NR_MO_S. Michele-Baciolo
    6. 6) NR_MO_Pod. Sorzi
    7. 7) NR_MO_Pod. Mocinino
    8. 8) NR_MO_Pod. Petraio
    9. 9) NR_MO_Pod. Butignano
    10. 10) NR_MO_Pod. Colli
    11. 11) NR_MO_Pod. Magrignano
    12. 12) NR_MO_Pod. Puliesini
    13. 13) NR_MO_Le Bastiole

2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.29 la disciplina dei nuclei rurali volta a:

  1. a) assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
  2. b) salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.

Art. 29 Interventi ammissibili nei nuclei rurali

1. Gli interventi all'interno del perimetro del nucleo rurale devono prevedere:

  • - la salvaguardia dei rapporti tra edificato e spazi aperti;
  • - il mantenimento, ai margini dell'edificato, delle aree libere e a verde;
  • - il mantenimento delle visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;
  • - la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
  • - la valorizzazione e riqualificazione del sistema delle percorrenze storiche;
  • - il mantenimento degli assetti agrari tradizionali;
  • - la salvaguardia della qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'edificato, realizzando gli interventi ammissibili in contiguità all'esistente mediante il rispetto del rapporto tra "pieni" e "vuoti", ovvero tra costruito e non costruito;
  • - nelle zone di margine del nucleo rurale, l'impianto di specie arboree ed arbustive tipiche della cenosi locale.

2. All'interno del perimetro del nucleo rurale non è consentito:

  • - realizzare separazioni fisiche che alterino il rapporto consolidato tra edifici e spazi aperti contigui;
  • - prevedere interventi su edifici o sistemazioni esterne che introducano tipologie o materiali riconducibili all'edilizia civile o all'arredo di aree urbane;
  • - attuare destinazioni d'uso industriali, o artigianali non legate alle produzioni o alle tradizioni agricole.

3. All'interno del perimetro del nucleo rurale, oltre agli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, sono ammissibili gli ulteriori interventi urbanistico-edilizi di cui nel seguito del presente comma:

  • - alle stesse condizioni previste dall'Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti maggiori addizioni volumetriche:
    • - entro il 40% del volume legittimo dell'edificio e comunque non oltre 60 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente;
  • - è consentito, riguardo al mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla realizzazione di residenze non rurali di cui all'Art.48 c.3 lett.c) delle norme di piano, il superamento del limite di n.5 nuove residenze per ciascun fabbricato o per ciascun intervento di sostituzione edilizia; negli interventi di sostituzione edilizia è altresì consentito, per accorpamenti di più fabbricati che insistono sullo stesso fondo, il superamento della condizione di realizzare un unico fabbricato; per gli interventi di sostituzione edilizia che comportano i suddetti superamenti devono essere rispettate le seguenti condizioni:
    • - l'intervento deve essere progettato in modo da prevedere il minimo consumo di suolo e da prevedere aggregazioni volumetriche tipiche di un insediamento rurale; le tipologie edilizie ed i materiali devono parimenti rispettare i canoni dell'architettura rurale toscana;
    • - gli spazi aperti devono essere progettati in modo da assicurare la permeabilità minima del 75% del suolo;
    • - le aree destinate a parcheggio non possono essere impermeabilizzate con bitume o cemento, ma usando soluzioni con materiali che garantiscano una superficie permeabile minima del 50%;
    • - l'illuminazione esterna deve essere realizzata con sistema cut-off e garantire l'illuminamento minimo per ciascun tipo di utilizzo (strade, spazi o vialetti pedonali, parcheggi);
    • - l'adeguamento delle opere di urbanizzazione rimane a totale carico del soggetto che realizza l'intervento, così come la loro proprietà, la loro gestione e manutenzione.

Sezione III Ambiti di pertinenza dei centri storici

Art. 30 Ambiti di pertinenza dei centri storici (ApCS)

1. Nel POiC-MM, in considerazione della presenza nel territorio rurale di aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri storici, sono individuati e perimetrati i seguenti ambiti di pertinenza dei centri storici (ApCS):

1) Comune di Monterotondo Marittimo:

1) ApCS_MM_Monterotondo Marittimo

2) ApCS_MM_Frassine

2) Comune di Montieri:

1) ApCS_MO_Montieri

2) ApCS_MO_Boccheggiano

3) ApCS_MO_Gerfalco

4) ApCS_MO_Travale

2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.31 la disciplina degli ambiti di pertinenza volta a:

  1. a) favorire, nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell'agricoltura, il mantenimento degli assetti agrari tradizionali, la diversificazione colturale, la leggibilità dei rapporti tra usi del suolo storicamente consolidati e trame agrarie;
  2. b) escludere interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'aggregato storico e dei suoi rapporti con il contesto paesaggistico.

Art. 31 Aspetti di valenza paesaggistica ed interventi ammissibili negli ApCS

1. Gli aspetti di valenza paesaggistica da identificare negli ApCS, che concorrono alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici e di cui promuovere la conservazione e la riproduzione, sono i seguenti:

  • - il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri morfologici dei luoghi, nonché le emergenze geomorfologiche (quali affioramenti rocciosi, biancane, calanchi, balze, ecc.);
  • - la struttura ecosistemica/ambientale in riferimento alle componenti vegetazionali anche lineari (siepi, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili), che caratterizzano il contesto di inserimento del centro o del nucleo;
  • - gli insediamenti di valore storico-testimoniale legati al centro o nucleo di riferimento;
  • - le aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso;
  • - i percorsi della viabilità storica quali elementi di connessione tra insediamenti, emergenze architettoniche e territorio aperto;
  • - i manufatti ed i complessi architettonici di interesse storico;
  • - gli assetti agrari tradizionali in riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie ad essi correlate, alla viabilità poderale e interpoderale, nonché alle relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento;
  • - i punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi ad alta intervisibilità) che si aprono da e verso i centri ed i nuclei storici, con particolare riferimento a quelli dai tracciati panoramici e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.

2. Gli interventi all'interno del perimetro dell'ambito di pertinenza devono garantire il mantenimento degli elementi di valenza paesaggistica all'interno degli stessi ambiti e la salvaguardia delle relazioni funzionali e percettive che intercorrono con i centri storici attraverso:

  • - la salvaguardia dei rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti;
  • - il mantenimento, ai margini dell'edificato, delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso, situate a margine dell'edificato storico, condividendone i caratteri tradizionali e la consistenza;
  • - il mantenimento dei varchi visuali di rilevante valore estetico-percettivo;
  • - la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
  • - la valorizzazione e riqualificazione dei collegamenti storicamente consolidati anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico ed il suo contesto.

3. All'interno del perimetro dell'ambito di pertinenza, sono consentiti gli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, ad eccezione dei seguenti:

  • - non è consentita l'installazione dei "Manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'Art.43 c.1 delle presenti norme;
  • - non è consentita l'installazione di piscine, maneggi e altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive, di cui all'Art.45 delle presenti norme;

4. Inoltre, in differenza dagli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, alle stesse condizioni previste dall'Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti minori addizioni volumetriche:

  • - entro il 20% del volume legittimo dell'edificio e comunque non oltre 30 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente.

Sezione IV Gli ambiti periurbani

Art. 32 Gli ambiti periurbani (AP)

1. Nel POiC-MM, in considerazione degli assetti rurali storici, della funzione di connessione ecologica o fruitiva tra territorio urbanizzato e rurale, nonché della funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale, sono individuati e perimetrati i seguenti ambiti periurbani (AP):

  1. 1) Comune di Monterotondo Marittimo:
  2. 1) AP-1_MM_Monterotondo M.Mo
  1. 2) Comune di Montieri:
    1. 1) AP-1_MO_Montieri
    2. 2) AP-2_MO_Fabbrica di Travale
    3. 3) AP-3_MO_Gerfalco

2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.33 la disciplina degli ambiti periurbani volta a:

  1. a) identificare in essi gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare;
  2. b) individuare le connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare.

Art. 33 Interventi ammissibili negli ambiti periurbani

1. Gli interventi all’interno del perimetro dell’ambito periurbano, anche al fine di poter operare la riqualificazione del margine urbano, devono essere finalizzati:

  • - al ripristino, se esistenti, degli elementi vegetazionali, idrici e morfologici tradizionali;
  • - alla ricomposizione della continuità della rete di infrastrutturazione rurale;
  • - al recupero paesaggistico e ambientale ed alla valorizzazione delle aree periurbane degradate;
  • - alla mitigazione degli impatti ambientali, visivi e acustici;
  • - alla riqualificazione e creazione di connessioni ecologiche, anche in riferimento ai corridoi di connettività individuati nella “Carta dei caratteri ecosistemici dei paesaggi” del PIT-PPR;
  • - alla ricostituzione del sistema degli elementi vegetali lineari;
  • - alla riqualificazione del sistema delle acque;
  • - all’insediamento di attività agricole multifunzionali quali orti sociali o fattorie didattiche;
  • - all’incentivazione della produzione agricola di cintura periurbana;
  • - alla valorizzazione degli accessi aziende agricole;
  • - alla riconnessione con le aree periurbane di spazi inedificati interclusi;
  • - alla creazione di rete mobilità dolce, in specifico sentieristica o percorsi ciclopedonali.

2. Affinché gli ambiti periurbani concorrano alla conservazione degli elementi del paesaggio rurale che connotano il morfotipo di appartenenza, per tali ambiti devono inoltre prevedersi interventi che abbiano la finalità di:

  • - contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, la saldatura lineare e l’erosione del territorio rurale, avviando politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;
  • - preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi inedificati;
  • - evitare la frammentazione delle superfici agricole;
  • - valorizzare l’attività agricola come servizio fondamentale per la città e potenziare il legame tra mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana;
  • - incentivare la riorganizzazione delle imprese verso produzioni ad alto valore aggiunto o legate a specifiche caratteristiche del territorio;
  • - favorire il consolidamento dei margini dell’edificato anche mediante la realizzazione di orti urbani o di aree a verde pubblico che contribuiscano alla ricomposizione morfologica dei tessuti;
  • - promuovere e valorizzare l’uso agricolo degli spazi aperti;
  • - mettere a sistema gli spazi aperti, attraverso la predisposizione di elementi naturali finalizzati alla ricostituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche e mediante la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico;
  • - assicurare un adeguato utilizzo degli spazi caratterizzati da una scarsa vocazione agricola per difficoltà di gestione o accessibilità, orientata anche verso forme di rinaturalizzazione.

3. All’interno del perimetro degli ambiti periurbani, sono consentiti gli interventi previsti dal Capo III e del Capo IV del presente Titolo, ad eccezione dei seguenti:

  • - non è consentita l’installazione dei “Manufatti per l’attività agricola amatoriale”, di cui all’Art.43 c.1 delle presenti norme;
  • - non è consentita l’installazione di campi da tennis e campi polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcetto, tiro con l’arco, ecc.) di cui all’Art.45 delle presenti norme;

4. Inoltre, in differenza dagli interventi previsti dal Capo III e del Capo IV del presente Titolo, alle stesse condizioni previste dall’Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti minori addizioni volumetriche:

  • - entro il 25% del volume legittimo dell’edificio e comunque non oltre 35 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente.

Sezione V Tessuti extraurbani e aree rurali destinate a servizi

Art. 34 I tessuti extraurbani e le aree rurali destinate a servizi

1. In coerenza con le previsioni del PSi-CM, il POiC-MM nel presente articolo individua i "Tessuti extraurbani", localizzati nelle Tavv.U01-A/B_int-2 con la sigla TEX, rispettivamente soggetti alla specifica disciplina riportata nel presente comma ed in cui, se interni agli ambiti periurbani, per gli interventi in essi previsti devono essere altresì rispettati gli indirizzi e le prescrizioni del precedente Art.33.

Comune di Monterotondo M.mo

  • 1) Centrali geotermoelettriche (TPS-1)

    La presente normativa è riferita ai tessuti extraurbani in cui sono localizzate le centrali geotermoelettriche già costruite o autorizzate nel Comune di Monterotondo M.mo, che equivalgono alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968, ovvero:

    • - Tessuto Extraurbano n.1-1 "Monterotondo 1";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-2 "Lago Boracifero";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-3 "S. Martino";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-4 "Carboli 1" e "Carboli 2";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-5 "Monterotondo 2"(1).

    Nei Tessuti Extraurbani n.1, n.2, n.3 e n.4, i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    • Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
      • - industriale e artigianale;
      • - direzionale e di servizio.
    • Gli interventi ammessi sono i seguenti:
      • - manutenzione ordinaria;
      • - manutenzione straordinaria;
      • - restauro e risanamento conservativo;
      • - ristrutturazione edilizia conservativa;
      • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
      • - addizioni volumetriche con aumento di superficie edificabile sino al 10% della consistenza attuale dei fabbricati esistenti;
      • - interventi pertinenziali;
      • - sostituzione edilizia con aumento di superficie edificabile sino al 10% della consistenza attuale dei fabbricati esistenti.

    Gli interventi edilizi previsti in tali sottozone devono essere eseguiti al fine di migliorare ed integrare le strutture esistenti con il contesto paesaggistico di contorno, prevedendo aggregazioni volumetriche in cui si rispetti la morfologia dei luoghi senza eccessivi sbancamenti o riporti di terreno ed altresì prevedere la piantumazione di specie arboree ed arbustive tipiche della cenosi locale, o altre strutture che costituiscano un "filtro" con il territorio rurale circostante.

    Nel Tessuto Extraurbano n.1-5 in cui è prevista la costruzione della nuova centrale "Monterotondo 2", l'intervento deve rispettare quanto previsto dalla A.I.A. rilasciata dalle Regione con Decreto n.8546 del 05.08.2016 e sue eventuali varianti approvate.

  • 2) Nuclei abitati di Griccioni e Lago Boracifero (TPS-4 - residenziale)

    La presente normativa è riferita ai tessuti extraurbani in cui sono localizzati i nuclei abitati di Griccioni (Tessuto Extraurbano n.2-1) e di Lago Boracifero (Tessuto Extraurbano n.2-2); il primo è costituito dalle aree residenziali edificate negli anni '90 come zona di espansione di Monterotondo M.Mo, mentre il secondo è costituito dalle aree prevalentemente residenziali al tempo edificate a servizio della omonima Centrale geotermoelettrica. Entrambi i tessuti equivalgono alle zone territoriali omogenee "B" di cui al D.M.n.1444/1968.

    • Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
      • - residenziale;
      • - artigianale, limitata ad attività compatibili con la prevalente funzione residenziale dell'area; sono vietate le attività che superano i limiti acustici del vigente PCCA, o comunque contrastanti con la destinazione residenziale o il decoro architettonico ed ambientale dell'area;
      • - commerciale al dettaglio;
      • - turistico-ricettiva;
      • - direzionale e di servizio.
    • Gli interventi ammessi sono i seguenti:
      • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
      • - restauro e risanamento conservativo;
      • - ristrutturazione edilizia conservativa, ivi incluso recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui alla L.R.n.5/2010;
      • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
    • Sono inoltre ammessi gli interventi di:
      • - addizione volumetrica, entro il limite di 60 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente dell'edificio;
      • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive pari al 20% per cento della volumetria complessiva legittima dell'edificio entro il limite di 60 mq di superficie edificabile;
      • - sostituzione edilizia, anche con aumento di volume sino al 20% della SE per ciascun edificio entro il limite di 60 mq di superficie edificabile;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite di 60 mq di superficie edificabile, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    • Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:
      • - Hmax = 7,00 m.
      • - ASP = 25%
      • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
      • - distanza minima tra edifici fronteggianti con pareti finestrate "DE" pari a 10,00 m;
      • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
      • - SPAR min = 1mq. per ogni 10 mc. di volume abitabile;
      • - IPmin = 25%
    • Per gli interventi pertinenziali, di addizione volumetrica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e sostituzione edilizia è altresì ammessa la riduzione:
      • - della distanza tra edifici "DE" sino a m.3,00 o l'edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
      • - di una distanza dai confini "DC" inferiore a m.5,00, mediante stipula di apposito atto pubblico che regoli in tal senso i rapporti tra confinanti.
  • 3) Lago Boracifero (zona serricola - TPS-1)

    Il Tessuto Extraurbano n.3 è costituito dalle aree in cui sono inseriti fabbricati esistenti per la coltivazioni serricole che equivalgono alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968 a prevalente destinazione agricola.
    La destinazione d'uso dei fabbricati deve essere unicamente ad uso di serricoltura, fatta eccezione del 15% della loro superficie edificabile, che può essere destinato ad altre attività connesse alla serricoltura, quali magazzini di stoccaggio oppure punti vendita all'ingrosso o al dettaglio.

    Gli interventi ammessi, che possono prevedere esclusivamente manufatti di tipologia e materiali utilizzati per l'attività di serricoltura, oppure manufatti semplicemente appoggiati al suolo o ad esso ancorati con modeste opere edilizie, sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite di 60 mq. di SE per ciascuna serra;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive al 20% per cento della volumetria complessiva dell'edificio solo entro il limite di 60 mq. per ciascuna serra;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di 60 mq. di SE per ciascuna serra.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite di 60 mq di superficie edificabile, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 10,00 m.
    • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
    • - distanza minima tra edifici fronteggianti con pareti finestrate "DE" pari a 10,00 m;
    • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%

    Per gli interventi pertinenziali, di addizione volumetrica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e sostituzione edilizia è altresì ammessa la riduzione:

    • - della distanza tra edifici "DE" sino a m.3,00 o l'edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
    • - di una distanza dai confini "DC" inferiore a m.5,00, mediante stipula di apposito atto pubblico che regoli in tal senso i rapporti tra confinanti.
  • 4) Terme del Bagnolo (TPS-4)

    Nel Tessuto Extraurbano n.4 sono individuate le aree in cui insisteva il complesso "Terme del Bagnolo" a sua volta suddiviso nelle seguenti sotto-aree: in cui sono localizzati i fabbricati esistenti dell'ex-complesso termale, che equivalgono alle zone territoriali omogenee "F" di cui al D.M.n.1444/1968, in cui le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

    • - commerciale al dettaglio, con il limite di utilizzare per tale destinazione il 10% della superficie edificabile del Tessuto Extraurbano e con il limite di 150mq. di superficie calpestabile per ogni attività insediata;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale o di servizio, con il limite di utilizzare per tale destinazione il 10% della superficie edificabile del Tessuto Extraurbano e con il limite di 150mq. di superficie calpestabile per ogni attività insediata, ad eccezione di strutture sanitarie, con il limite di utilizzare per esse un ulteriore 15% della superficie edificabile del Tex.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa, mediante permesso di costruire convenzionato, ad eccezione di interventi di messa in sicurezza o consolidamento statico che sono eseguibili con intervento diretto;
    • - addizioni volumetriche, mediante permesso di costruire convenzionato, fino a 100 mq. di SE per ciascun edificio, ad eccezione della sopraelevazione del fabbricato "ex-Sporting Club", quest'ultima possibile fino a 250 mq di SE;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare SE aggiuntiva sino al 20% per cento della superficie edificata legittima esistente complessiva del Tex mediante permesso di costruire convenzionato;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva, mediante permesso di costruire convenzionato;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di SE sino al 20% della superficie edificata legittima esistente del Tex, mediante permesso di costruire convenzionato;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 14,00 m.
    • - distanza minima dai confini "DC" come da vigente Codice della Strada;
    • - distanza minima tra edifici fronteggianti con pareti finestrate "DE" pari a 10,00 m;
    • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%.
  • 5) Zona artigianale-industriale di Carboli (TPS-1)

    Il Tessuto Extraurbano n.5 è suddiviso in n.4 sotto-aree, disciplinate ai commi seguenti del presente articolo, in cui sono previste in prevalenza attività artigianali ed industriali, sia di iniziativa pubblica che privata, oltre ad attività che riguardano lo stoccaggio di rifiuti. Tali aree equivalgono alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968.

    1. Nel Tessuto Extraurbano n.5-1 è localizzato un impianto di compostaggio e digestione anaerobica, autorizzato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.3866 del 08.06.2016, mediante cui si recepiva il Piano attuativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28.12.2015.

    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

    • - industriale ed artigianale;
    • - direzionale e di servizio.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva, mediante permesso di costruire convenzionato;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di superficie edificabile entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano, mediante permesso di costruire convenzionato.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 20,00 m; non viene stabilita una altezza massima per impianti speciali e ciminiere
    • - ASP = 10%;
    • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
    • - "DE": non viene stabilita;
    • - distanza dal filo stradale come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%

    2. Nel Tessuto Extraurbano n.5-2 è approvato un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 28.12.2015, in base a cui le norme ed i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dagli elaborati del suddetto PIP.

    3. Nel Tessuto Extraurbano n.5-3 è localizzato il sito destinato a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi quali terre, rocce da scavo e materiali di risulta delle demolizioni edili; tale attività, svolta su terreno di proprietà comunale, è affidata mediante convenzione a soggetto privato

    4. Nel Tessuto Extraurbano n.5-4 è localizzato il sito destinato a stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ed assimilati destinati a riutilizzo; tale attività, svolta su terreno di proprietà comunale, è affidata mediante convenzione a soggetto privato.

  • 6) Zona artigianale loc. S. Martino (TPS-1)

    Il Tessuto Extraurbano n.6 è riferito alla zona artigianale "S. Martino", in cui sono ubicati gli edifici esistenti destinati all'attività di lavorazione del latte con stagionatura dei prodotti finiti; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968.

    Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

    • - commerciale al dettaglio, con il limite di insediare una sola attività avente superficie calpestabile massima di 100mq.;
    • - artigianale;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di SE sino al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, mediante permesso di costruire convenzionato;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

  • 7) Ex-Zona artigianale loc. S. Michele

    Il Tessuto Extraurbano n.7 è costituito dall'area in cui sono presenti i manufatti legittimi a servizio della cessata attività artigianale di lavorazione del ferro; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968.
    In tale area, connotata da una situazione di degrado architettonico, è prevista la rimozione dei manufatti precari (container in lamiera) e la demolizione del fabbricato esistente.
    Ai fini della riqualificazione paesaggistica dell'area, la superficie edificata del fabbricato esistente ad uso artigianale può essere recuperata ad uso residenziale con incremento di SE fino al 20% della suddetta superficie edificata legittima esistente (pari a circa 115 mq.) mediante interventi edilizi non eccedenti la sostituzione edilizia; l'intervento previsto non può costituire nuova edificazione e l'incremento del 20% non può consentire la realizzazione di un numero di unità immobiliari maggiore di quello possibile con il solo cambio d'uso.
    L'edificazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli Artt.20 e 21 delle presenti norme e presentare forma e dimensioni rapportate a quella del vicino Podere S. Michele.

  • 8) Alberghi rurali esistenti (TPS-4)

    Il Tessuto Extraurbano n.8 è costituito dalle aree in cui sono inseriti fabbricati esistenti per attività turistico-ricettive in loc. Campetroso, ovvero i cosiddetti "alberghi di campagna", assentiti dal PTC della Provincia di Grosseto; tali aree equivalgono alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968 a prevalente funzione agricola e sono, nello specifico:

    • 1) Tessuto Extraurbano n.8-1 in cui, nella ex-sottozona "E2-TR/1" del previgente Regolamento urbanistico, si è avuta l'edificazione di fabbricati ad uso turistico-ricettivo di volumetria pari a 3.200 mc., corrispondente a 1.050mq di superficie edificabile.
    • 2) Tessuto Extraurbano n.8-2, in cui, nella ex-sottozona "E2-TR/7" del previgente Regolamento Urbanistico, entro la validità quinquennale del RU, è stata autorizzata ed in parte realizzata l'edificazione di fabbricati ad uso turistico-ricettivo di volumetria pari a 1.069mc, corrispondente a 356mq di superficie edificabile.

    Per i Tessuti Extraurbani n.8 gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 35% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali, entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento della SE entro il limite del 35% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 35% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Le addizioni volumetriche, gli interventi pertinenziali e di sostituzione edilizia sono ammessi con intervento diretto nella pertinenza dei fabbricati esistenti alle seguenti condizioni:

    • - al fine di un adeguato inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione, in specifico a schermatura dei nuovi interventi edilizi e comunque in modo paesaggisticamente coerente con l'intero nucleo edificato, dovranno essere previste quinte vegetazionali con essenze arboree di alto fusto tipiche della cenosi locale;
    • - sia perseguita la migliore interazione paesaggistica, valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici, evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico;
    • - le tipologie edilizie ed i materiali utilizzati devono rispettare i canoni dell'architettura rurale toscana;
    • - deve essere ridotta al minimo la realizzazione di nuova viabilità;
    • - il sistema e le relative modalità di gestione devono essere conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di ricettività turistica.
    • - la realizzazione delle opere di urbanizzazione interne al Tex rimane a totale carico del soggetto che realizza l'intervento, così come la loro proprietà, la loro gestione e manutenzione;
    • - è fatto obbligo di accatastare tutti i fabbricati derivati dai presenti interventi, nessuno escluso o eccettuato, in categoria "D";
    • - è vietato, a tempo indeterminato, il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso di tutti i fabbricati e dei fondi oggetto dell'intervento; il mutamento d'uso è ammissibile solamente per destinazione di servizi ad uso della R.T.A. quali ristorante, beauty-farm o comunque connesse al sistema ed alla modalità di gestione della struttura;
    • - gli edifici che compongono la struttura devono essere realizzati con un massimo di n.2 piani fuori-terra e fino ad un'altezza massima in gronda di ml.8,00; la distanza minima tra gli edifici ed i confini di proprietà è stabilita in ml.5,00; la distanza minima tra i fabbricati è stabilita in ml.10,00.
    • - le caratteristiche costruttive dovranno rispettare le disposizioni di cui all'Art.20 "Criteri costruttivi generali" delle norme di piano;
    • - è ammessa la realizzazione di piscine e di altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive come previsto dall'Art.45 delle Norme di piano;
    • - gli spazi aperti devono essere progettati in modo da assicurare la permeabilità minima del 75% del suolo;
    • - le aree destinate a parcheggio non possono essere impermeabilizzate con bitume o cemento, ma usando soluzioni con materiali che garantiscano una superficie permeabile minima del 50%;
    • - l'illuminazione esterna deve essere realizzata con sistema cut-off e garantire l'illuminamento minimo per ciascun tipo di utilizzo (strade, spazi o vialetti pedonali, parcheggi); è vietata l'illuminazione che superi il minimo consentito dalla normativa di riferimento;
    • - è consentito che le superfici edificabili complessive siano costruite secondo lotti funzionali, con opere di urbanizzazione realizzate in modo proporzionale e comunque tali da garantire l'agibilità finale dell'attività realizzata;
    • - è consentita la realizzazione di eventuale viabilità di innesto all'area di intervento da terreni non ricompresi in detta area, di cui il committente dell'intervento possegga il relativo titolo;
    • - è consentita la copertura degli spazi a parcheggio con strutture leggere in legno e copertura permeabile, eventualmente integrata con pannelli fotovoltaici.
  • Comune di Montieri

  • 9) Centrali geotermoelettriche Travale 3 - Travale 4 (TPS-1)

    Nel presente Tessuto Extraurbano n.9 sono localizzate le n.2 centrali geotermoelettriche già costruite nel Comune di Montieri, ovvero "Travale 3" e "Travale 4". Tali aree equivalgono alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968. I parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

    • - industriale e artigianale;
    • - direzionale e di servizio.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - addizioni volumetriche con aumento di superficie edificabile sino al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali;
    • - sostituzione edilizia con aumento di superficie edificabile sino al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex.

    Gli interventi edilizi previsti in tali sottozone devono essere eseguiti al fine di migliorare ed integrare le strutture esistenti con il contesto paesaggistico di contorno, prevedendo aggregazioni volumetriche in cui si rispetti la morfologia dei luoghi senza eccessivi sbancamenti o riporti di terreno ed altresì prevedere la piantumazione di specie arboree ed arbustive tipiche della cenosi locale, o altre strutture che costituiscano un "filtro" con il territorio rurale circostante.

  • 10) Zona artigianale-industriale di Campiano (TPS-1)

    Nel presente Tessuto Extraurbano n.10 "Zona artigianale-industriale di Campiano" sono ubicate attività artigianali ed industriali già edificate. Tale area equivale alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968. La previsione si deve configurare come una riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'area oggetto di intervento, ottenuto attraverso il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti.

    1. Nel Tessuto Extraurbano n.10 sono localizzati edifici ed impianti a servizio della cessata attività mineraria, in base a cui i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

    • - residenziale, laddove preesistente alla data di adozione del piano;
    • - industriale ed artigianale;
    • - commerciale al dettaglio;
    • - direzionale e di servizio;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 20% per cento della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive al 20% per cento della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di volume sino al 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 20,00 m; non viene stabilita una altezza massima per impianti speciali (anche tipo silos o simili);
    • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
    • - "DE": non viene stabilita;
    • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%.
  • 11) Albergo Prategiano (TPS-4)

    Nel presente Tessuto Extraurbano n.11 è localizzato un albergo in territorio rurale e le relative sistemazioni esterne; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968 a prevalente funzione agricola ed in cui gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche fino a 100 mq. di SE per ciascun edificio;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare SE sino al al 20% per cento della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di SE sino al 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

  • 12) Impianto di depurazione in loc. Ribudelli

    Nel Tessuto Extraurbano n.12 è localizzato il sito destinato all'impianto di depurazione in loc. Ribudelli, realizzato in attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Toscana, le Province di Siena e Grosseto ed i Comuni di Montieri e Chiusdino sottoscritto in data 26.07.2001.

    Tale area equivale alle zone territoriali omogenee "F" di cui al D.M.n.1444/1968, facendo presente che trattasi di opera di pubblica utilità.

    Gli interventi sono ammessi mediante approvazione di progetto di opera pubblica.
    Quelli ammessi in forma diretta sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva.

    Gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva sono ammessi mediante procedura di variante urbanistica ai sensi dell'Art.34 della L.R.n.65/2014.

  • 13) zona serricola di Travale (TPS-1)

    Nel Tessuto Extraurbano n.13 (ex-sottozona E-S/1 del previgente Regolamento urbanistico, Art.16-bis) sono localizzate le serre realizzate con Permesso di costruire n.2 del 13.01.2014; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968. I parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia senza aumento di volumetria.

*****

2. Nel territorio rurale e per entrambi i territori comunali, il POiC-MM individua le seguenti "Aree Rurali destinate a Servizi di Interesse Pubblico", che equivalgono alle zone territoriali omogenee "F" di cui al D.M.n.1444/1968, localizzate nelle Tavv.U01-A/B_int-2 con la sigla "ARSIP" in cui, se interne agli ambiti periurbani, per gli interventi in esse previsti devono essere altresì rispettati gli indirizzi e le prescrizioni dell'Art.33:

  • a) aree cimiteriali (AC), in cui sono ammessi i seguenti interventi:
    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
    • - edificazione di completamento all'interno dell'area cimiteriale mediante la realizzazione di fabbricati di tipologia, forma e materiali simili, per quanto possibile, agli esistenti, a condizione di non superare l'altezza massima delle strutture esistenti.

    Per le aree cimiteriali è inoltre istituita, ai sensi dell'Art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ex-Regio decreto n.1265 del 27 luglio 1934, n.1265, una fascia di rispetto in cui, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, sono vietati gli interventi edilizi di nuova edificazione.

  • b) aree a servizio degli impianti di teleriscaldamento (TLRS), in cui sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, addizioni volumetriche e interventi pertinenziali sino al 20% della volumetria attuale, queste ultime con contestuali opere di mitigazione paesaggistica.
  • c) aree destinate ad impianti sportivi (AIS), in cui sono ammissibili gli interventi di:
    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva.

    Le suddette aree sono localizzate:

    1. 1) nell'ambito periurbano di Monterotondo M.Mo ove è localizzato il campo di calcio (AIS-1);
    2. 2) nell'ambito periurbano di Montieri ove è localizzato il campo di calcio (AIS-2);
    3. 3) nell'ambito periurbano di Montieri ove è localizzata la pista polivalente ed il campo da tennis (AIS-3); per la pista polivalente è inoltre consentita la sua copertura con struttura fissa o temporanea di altezza non superiore a 7,50m, da realizzarsi con materiali e tipologia compatibili al contesto paesaggistico di riferimento e da integrare con opere di mitigazione a verde per ridurre l'impatto paesaggistico dai punti di visuale accessibili al pubblico;
    4. 4) nell'area limitrofa all'UTOE di Boccheggiano ove è localizzato il campo di calcio (AIS-4).
  • d) elisuperfici (ES), in cui sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per il manufatto realizzato nella elisuperficie di Monterotondo M.Mo, sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
  • e) aree per attività ricreative, fieristiche e parco-giochi (ARF);
  • f) emporio polifunzionale in loc. Frassine (EP), in cui è localizzata una ex-casa cantoniera ANAS, poi acquistata dal Comune di Monterotondo M.Mo che la ha destinata ad emporio polifunzionale a servizio della frazione di Frassine; in tale area, i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.
    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
    • - residenziale;
    • - artigianale;
    • - commerciale al dettaglio;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria, ivi incluso il tamponamento del porticato esistente con infissi vetrati smontabili, installati per esigenze temporanee stagionali;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizione volumetrica, unicamente ammissibile mediante il tamponamento del porticato esistente con infissi vetrati fissi;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
  • g) campo di tiro a volo (TV), ubicato in loc. Pianacce nel Comune di Monterotondo M.Mo.

*****

Inoltre, nelle aree a prevalente funzione agricola del territorio rurale che equivalgono alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968, il POiC-MM ammette la localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti (DC):

  • - per quelli esistenti consentendo l'ampliamento, entro il limite di 50 mq di superficie coperta, delle tettoie o dei fabbricati a servizio degli impianti, a condizione di non superare l'altezza delle strutture afferenti e rispettare sia la distanza di 5,00 metri dai confini, sia la distanza minima dalle strade prevista dell'Art.26 del Regolamento attuativo del Codice della Strada;
  • - per i nuovi impianti, la loro realizzazione deve avvenire prevedendo opere di mitigazione paesaggistica (previsione di rilevati, quinte alberate, ecc.) che ne assicurino un corretto inserimento nel contesto ambientale; oltre alle dotazioni minime di legge, è ammessa la realizzazione di ulteriori strutture di servizio di prima necessità per gli utenti, quali bar, autofficina, riparazione gomme, ecc. mediante fabbricati aventi superficie edificabile massima pari a 250 mq.; negli ambiti paesaggisticamente vincolati, gli interventi dovranno adeguarsi alle relative prescrizioni dei provvedimenti di tutela del PIT-PPR.

(1) Si fa presente che il Tex è localizzato in base alla variante urbanistica approvata mediante procedura di AIA.