Art. 16 Opere di difesa del suolo, terrazzamenti e ciglionamenti
1. Nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio rurale sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di difesa idraulica, utilizzando, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di intervento e materiali derivati dall'ingegneria naturalistica e dall'architettura rurale toscana.
2. Nel territorio rurale, al fine di assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo, è ammessa la realizzazione di terrazzamenti e di ciglionamenti, nonché le opere di loro manutenzione, ristrutturazione o ripristino; tali interventi, se del caso, sono assoggettati al regime autorizzativo in materia di edilizia, vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico. Gli interventi devono essere eseguite con pietrame locale, a blocchi non squadrati, faccia a vista, posto in opera a secco, secondo le tipologie, le tecniche costruttive e i rapporti dimensionali tipici della tradizione rurale.
3. E' vietato qualsiasi danneggiamento o alterazione delle sistemazioni agrarie tradizionali quali terrazzamenti e ciglionamenti che, ove degradate, devono essere ripristinate nell'osservanza del comma precedente, con particolare aderenza agli specifici modelli ricavabili dalle parti residue; la previsione e l'assunzione degli obblighi di conservazione attiva e di ripristino di cui al presente comma sono condizioni di ammissibilità dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e di ogni altro strumento di progettazione delle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili nel territorio rurale.
Art. 17 Interventi per antincendio boschivo
1. Sono ammessi, anche in area boscata (si veda il precedente Art.22 c.1 lett.c), gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, ovvero, tra gli altri, quelli finalizzati:
- - alla gestione del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di opere e infrastrutture connesse alle attività selvicolturale, quali viabilità forestale, condotte, canali temporanei e linee di esbosco o avvallamento del legname, nonché adeguamento o realizzazione ex-novo di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname;
- - alla tutela del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di infrastrutture finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, quali viabilità forestale di interesse strategico A.I.B., viali para-fuoco, manufatti semplicemente appoggiati al suolo (a tal proposito si veda il successivo Art.43 c.5), punti di avvistamento degli incendi o punti di approvvigionamento d'acqua per lo spegnimento degli incendi.
Art. 18 Impianti tecnologici e impianti di produzione di energie rinnovabili
1. Nel rispetto di normative sovraordinate e del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio rurale è ammissibile la manutenzione, l'adeguamento o la ristrutturazione o la nuova costruzione di impianti a rete o puntuali e relativi edifici, manufatti o strutture per:
- - approvvigionamento idrico o smaltimento dei reflui;
- - trasporto dell'energia elettrica;
- - trasporto e utilizzazione di fluidi geotermici, quali teleriscaldamento, vapordotti o acquedotti di reiniezione;
- - postazioni di perforazione per ricerca e sfruttamento di fluidi geotermici;
- - altre opere pubbliche o di pubblica utilità.
La nuova costruzione dei suddetti impianti od opere è sottoposta, se del caso, a Conferenza di copianificazione; per gli impianti di produzione tramite FER va comunque preliminarmente verificata la compatibilità ambientale e paesaggistica con il PIT-PPR.
2. Nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento e delle normative sovraordinate, in specifico della L.R.n.39/2005, oltre che di quanto disposto dall'Art.13 c.5 delle presenti norme, in tutto il territorio rurale ed esclusivamente per autoconsumo o scambio sul posto è ammissibile l'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, da installare esclusivamente nell'area di pertinenza degli edifici e preferibilmente nelle coperture degli stessi edifici.
3. Per gli specifici interventi che riguardano la nuova costruzione di linee o impianti elettrici, o impianti di telecomunicazione, al fine di abbatterne gli impatti territoriali e ambientali, devono essere adottati i seguenti criteri:
- a) massima concentrazione spaziale degli impianti e delle linee, anche di diversa natura;
- b) in relazione al PTC 2010 ora vigente, definizione dei tracciati e delle localizzazioni nel rispetto dei caratteri distintivi delle U.M.T. di cui alla Scheda 8 - Sistema Morfologico Territoriale e comunque salvaguardando le interferenze con:
- - emergenze morfo-ambientali di cui all'art.19 delle norme del PTC;
- - aree interessate dai beni storico-culturali di cui all'art.20 delle norme del PTC;
- - fasce di rispetto dei centri antichi di cui all'art.28 delle norme del PTC;
- - aree interessate dalle emergenze geologiche di cui all'art.10 delle norme del PTC;
- - aree interessate da terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti;
- c) uso di tecnologie, materiali, forme, colorazioni e finiture degli apparati e dei sostegni adeguati al contesto.
Art. 19 Attività di ricerca nel sottosuolo
1. Nel rispetto di normative sovraordinate, in tutto il territorio rurale sono consentite operazioni funzionali allo studio del sottosuolo mediante perforazioni, sondaggi, carotaggi, penetrometrie ed analisi stratigrafiche con i metodi elettrici, magnetotellurici, sismici, ecc.; tali operazioni possono essere autorizzate nel rispetto del mantenimento delle preesistenti condizioni dell'ambiente naturale, disincentivando interventi invasivi che comportino la movimentazione di consistenti volumetrie di terreno superficiale e la conseguente alterazione dei principali caratteri morfologici e paesaggistici.
2. L'autorizzazione alla ricerca esclude in ogni caso la realizzazione delle opere di sfruttamento della risorsa eventualmente rinvenuta, che deve avvenire a seguito dell'espletamento di procedure urbanistiche e edilizie successive e distinte dalla suddetta autorizzazione.