Art. 14 Qualità del territorio rurale
1. Il POiC-MM assicura, attraverso l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale, riconoscendo e promuovendo l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzando l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguendo il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.
2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:
- a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
- b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale, anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
- c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
- d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
- e) assicurare che le attività agro-silvo-pastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.
3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti aspetti:
- a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo (si veda il successivo Art.16);
- b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola (si veda il successivo Art.50);
- c) la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale (si veda l'Allegato 1);
- d) le disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale (si vedano i successivi Artt.22 e 23).
4. Al fine di salvaguardare la qualità del territorio rurale, non sono consentiti depositi, sia occasionale che permanenti, di materiali vari non attinenti all'attività agricola, quali rifiuti, rottamazioni, materiali edili, e simili.
Art. 15 Individuazione e suddivisione del territorio rurale
1. Il "territorio rurale" è la parte di territorio esterno al perimetro del territorio urbanizzato, individuato nelle Tavv.U01-A/B_int-2, ed è costituito:
- - dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate "aree rurali";
- - dalle aree ad elevato grado di naturalità, in specifico ARPA, SIC e SIR, GIR e GIL, di cui alla Sezione I delCapo II del presente Titolo;
- - dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati "nuclei rurali", di cui alla Sezione II delCapo II del presente Titolo;
- - aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri storici di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate "ambiti di pertinenza", di cui alla Sezione III delCapo II del presente Titolo;
- - aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, di seguito denominate "ambiti periurbani", di cui alla Sezione IV delCapo II del presente Titolo;
- - dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato in specifico:
- - i "Tessuti extraurbani" (Tex) e le "Aree rurali destinate a servizi di interesse pubblico", trattati alla Sezione V delCapo II del presente Titolo;
- - le "Aree Rurali a Destinazione Speciale" (ARDS), trattate alCapo V del presente Titolo;
- - le "Aree a destinazione estrattiva" (ADE), trattate nel successivo Titolo IV.
Sezione I Difesa del suolo, antincendio boschivo, impianti tecnologici e produzione di energie rinnovabili, attività di ricerca nel sottosuolo, terrazzamenti e ciglionamenti
Art. 16 Opere di difesa del suolo, terrazzamenti e ciglionamenti
1. Nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio rurale sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di difesa idraulica, utilizzando, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di intervento e materiali derivati dall'ingegneria naturalistica e dall'architettura rurale toscana.
2. Nel territorio rurale, al fine di assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo, è ammessa la realizzazione di terrazzamenti e di ciglionamenti, nonché le opere di loro manutenzione, ristrutturazione o ripristino; tali interventi, se del caso, sono assoggettati al regime autorizzativo in materia di edilizia, vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico. Gli interventi devono essere eseguite con pietrame locale, a blocchi non squadrati, faccia a vista, posto in opera a secco, secondo le tipologie, le tecniche costruttive e i rapporti dimensionali tipici della tradizione rurale.
3. E' vietato qualsiasi danneggiamento o alterazione delle sistemazioni agrarie tradizionali quali terrazzamenti e ciglionamenti che, ove degradate, devono essere ripristinate nell'osservanza del comma precedente, con particolare aderenza agli specifici modelli ricavabili dalle parti residue; la previsione e l'assunzione degli obblighi di conservazione attiva e di ripristino di cui al presente comma sono condizioni di ammissibilità dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e di ogni altro strumento di progettazione delle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili nel territorio rurale.
Art. 17 Interventi per antincendio boschivo
1. Sono ammessi, anche in area boscata (si veda il precedente Art.22 c.1 lett.c), gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, ovvero, tra gli altri, quelli finalizzati:
- - alla gestione del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di opere e infrastrutture connesse alle attività selvicolturale, quali viabilità forestale, condotte, canali temporanei e linee di esbosco o avvallamento del legname, nonché adeguamento o realizzazione ex-novo di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname;
- - alla tutela del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di infrastrutture finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, quali viabilità forestale di interesse strategico A.I.B., viali para-fuoco, manufatti semplicemente appoggiati al suolo (a tal proposito si veda il successivo Art.43 c.5), punti di avvistamento degli incendi o punti di approvvigionamento d'acqua per lo spegnimento degli incendi.
Art. 18 Impianti tecnologici e impianti di produzione di energie rinnovabili
1. Nel rispetto di normative sovraordinate e del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio rurale è ammissibile la manutenzione, l'adeguamento o la ristrutturazione o la nuova costruzione di impianti a rete o puntuali e relativi edifici, manufatti o strutture per:
- - approvvigionamento idrico o smaltimento dei reflui;
- - trasporto dell'energia elettrica;
- - trasporto e utilizzazione di fluidi geotermici, quali teleriscaldamento, vapordotti o acquedotti di reiniezione;
- - postazioni di perforazione per ricerca e sfruttamento di fluidi geotermici;
- - altre opere pubbliche o di pubblica utilità.
La nuova costruzione dei suddetti impianti od opere è sottoposta, se del caso, a Conferenza di copianificazione; per gli impianti di produzione tramite FER va comunque preliminarmente verificata la compatibilità ambientale e paesaggistica con il PIT-PPR.
2. Nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento e delle normative sovraordinate, in specifico della L.R.n.39/2005, oltre che di quanto disposto dall'Art.13 c.5 delle presenti norme, in tutto il territorio rurale ed esclusivamente per autoconsumo o scambio sul posto è ammissibile l'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, da installare esclusivamente nell'area di pertinenza degli edifici e preferibilmente nelle coperture degli stessi edifici.
3. Per gli specifici interventi che riguardano la nuova costruzione di linee o impianti elettrici, o impianti di telecomunicazione, al fine di abbatterne gli impatti territoriali e ambientali, devono essere adottati i seguenti criteri:
- a) massima concentrazione spaziale degli impianti e delle linee, anche di diversa natura;
- b) in relazione al PTC 2010 ora vigente, definizione dei tracciati e delle localizzazioni nel rispetto dei caratteri distintivi delle U.M.T. di cui alla Scheda 8 - Sistema Morfologico Territoriale e comunque salvaguardando le interferenze con:
- - emergenze morfo-ambientali di cui all'art.19 delle norme del PTC;
- - aree interessate dai beni storico-culturali di cui all'art.20 delle norme del PTC;
- - fasce di rispetto dei centri antichi di cui all'art.28 delle norme del PTC;
- - aree interessate dalle emergenze geologiche di cui all'art.10 delle norme del PTC;
- - aree interessate da terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti;
- c) uso di tecnologie, materiali, forme, colorazioni e finiture degli apparati e dei sostegni adeguati al contesto.
Art. 19 Attività di ricerca nel sottosuolo
1. Nel rispetto di normative sovraordinate, in tutto il territorio rurale sono consentite operazioni funzionali allo studio del sottosuolo mediante perforazioni, sondaggi, carotaggi, penetrometrie ed analisi stratigrafiche con i metodi elettrici, magnetotellurici, sismici, ecc.; tali operazioni possono essere autorizzate nel rispetto del mantenimento delle preesistenti condizioni dell'ambiente naturale, disincentivando interventi invasivi che comportino la movimentazione di consistenti volumetrie di terreno superficiale e la conseguente alterazione dei principali caratteri morfologici e paesaggistici.
2. L'autorizzazione alla ricerca esclude in ogni caso la realizzazione delle opere di sfruttamento della risorsa eventualmente rinvenuta, che deve avvenire a seguito dell'espletamento di procedure urbanistiche e edilizie successive e distinte dalla suddetta autorizzazione.
Sezione II Criteri costruttivi generali e recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale
Art. 20 Criteri costruttivi generali
1. Gli interventi di nuova edificazione o eseguiti sul patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati secondo le tipologie, i caratteri architettonici ed i materiali tipici dell'architettura rurale toscana, senza in alcun modo prefigurare contesti simili a quelli caratteristici del territorio urbanizzato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Nel territorio rurale, per i nuovi fabbricati o per le ristrutturazioni di quelli esistenti devono essere rispettate le seguenti caratteristiche tipologiche e edilizie:
- - la progettazione deve favorire la prevalenza delle pareti piene sulle aperture;
- - la copertura deve essere preferibilmente del tipo a "capanna", impiegando per il manto di copertura esclusivamente il laterizio tipo "embrice-coppo", non consentendo coperture piane;
- - gli aggetti di gronda devono essere inclinati con struttura o rivestimento in legno o laterizio, non ammettendo soluzioni in cemento armato a faccia vista;
- - i canali di gronda ed i discendenti devono essere realizzati in rame;
- - gli infissi devono essere realizzati in legno naturale, in alluminio opacizzato o in PVC con finitura "simil-legno" in colore verde o marrone; sono consentite solo persiane all'"italiana" o tipo "sportellone", escludendo le tapparelle di qualsiasi tipo;
- - i fabbricati rurali con struttura muraria possono essere intonacati con il sistema tradizionale grezzo o semiliscio, oppure in muratura a faccia vista con pietra locale; per gli stipiti, gli architravi e i davanzali può essere usato il laterizio;
- - le tinteggiature esterne devono essere realizzate con coloriture tenui terrose;
- - i comignoli devono essere rivestiti secondo la tecnica usata per le murature o, in alternativa, possono essere rivestite con mattoni in cotto a faccia vista;
- - non sono consentite terrazze a sbalzo o terrazze posizionate sulla copertura dell'ultimo livello dell'edificio; all'interno di falde di copertura inclinate, è consentito ricavare terrazze "a tasca" delle dimensioni massime di m.3,00 di lunghezza e di m.1,50 di larghezza, a condizione che il parapetto sia realizzato non a semplice sbalzo, ma sia integrato nella falda della copertura;
- - le scale non possono essere realizzate a sbalzo ma solo con la sottostante muratura;
- - le corti dei fabbricati devono essere convenientemente sistemate ed arborate solamente con essenze tipiche della vegetazione locale;
- - l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari-termici, tenendo a riferimento quanto previsto dalla L.R.n.39/2005, deve avvenire esclusivamente in modo aderente o integrato alle coperture degli edifici e, nel caso di impianto solare-termico, il serbatoio di accumulo deve essere collocato all'interno dell'edificio;
3. Nell'ambito degli interventi di cui ai commi precedenti, sono tutelati e quindi sottoposti a sole opere di restauro i seguenti elementi interni o esterni agli edifici che mantengono anche parzialmente caratteristiche di integrità e di originalità:
- - volte o solai originali, piani o inclinati, costituiti da struttura lignea o mista legno-laterizio;
- - torrette, loggiati e portici;
- - beccatelli e mensole;
- - chiostri;
- - cornici marcapiano e zoccolature;
- - aggetti di gronda in materiale lapideo e cornici modanate in intonaco;
- - lunette, timpani o nicchie decorative;
- - decorazioni a carattere religioso o profano;
- - pareti ad affresco, dipinte, a stucco, a pannelli lignei decorati;
- - infissi interni di valore storico;
- - altorilievi o bassorilievi;
- - edicole, targhe commemorative e iscrizioni;
- - inferriate, ringhiere, cancelli e cancellate;
- - ferma-imposte, anelli, porta bandiere, ed elementi simili;
- - vetri piombati e/o colorati;
- - merlature o aperture murarie, quali finestre e porte e tutto sesto, bifore, trifore veroni;
- - elementi di arredo, quali fontane e pozzi;
- - scale monumentali, volte.
Art. 21 Altezze massime e distanze minime dei nuovi edifici o di fabbricati derivati da altri interventi urbanistico-edilizi
1. Nel territorio rurale, ad eccezione di quanto specificamente previsto dagli articoli del presente piano per singole fattispecie, ove non diversamente disciplinati, per gli interventi di nuova edificazione o quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi pertinenziali, sostituzione edilizia, addizione volumetrica (inclusi adeguamenti igienico-sanitari o volumi tecnici), recupero di manufatti precari o del patrimonio edilizio abbandonato, ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, eseguiti sul patrimonio edilizio esistente, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
- - i fabbricati devono essere realizzati con un massimo di due piani fuori-terra e l’altezza massima non può essere superiore a m.8,00;
- - le distanze minime non devono essere inferiori a:
- - m.10,00 da altri fabbricati esistenti;
- - m.5,00 dai confini;
- - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada.
Art. 22 Disposizioni per il recupero dei manufatti legittimi non costruiti con opere murarie
1. Fatte salve le eventuali limitazioni della normativa del PIT-PPR per le aree paesaggisticamente vincolate, per i manufatti diversi da quelli di cui all'Art.70 della L.R.n.65/2014, comunque legittimi ma privi di qualsiasi valore formale, sia per tipologia che per materiali usati, la cui precarietà è da riferirsi unicamente ai materiali da costruzione e non all'utilizzo limitato nel tempo, in quanto non prevalentemente costruiti con opere murarie, è ammessa la loro rimozione con ricostruzione in muratura.
Le categorie di intervento ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, sono le seguenti:
- a) per manufatti con superficie calpestabile inferiore a 28,00 mq, senza mutamento della loro destinazione d'uso:
- - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h),
- b) per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq, senza mutamento della loro destinazione d'uso:
- - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h);
- c) per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq, con mutamento della loro destinazione d'uso:
- - tutti gli interventi, per quanto applicabili, previsti dall'Art.44 del presente piano, ad eccezione degli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Art. 23 Recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale
1. Il presente piano operativo recepisce quanto previsto dalla L.R.n.3/2017, che disciplina gli interventi su residenze rurali caratterizzate da condizioni di degrado come definite all'Art.1 c.3 della suddetta legge.
2. Al fine di favorire la massima applicabilità dell'articolo 79 della l.r.65/2014 (Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola), con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia, sono definiti "manufatti rurali abbandonati" gli edifici o le preesistenze, il cui stato di fatto risulti legittimo e la cui consistenza iniziale sia dimostrabile con idonea documentazione probatoria (preesistenza del perimetro murario, dimostrazione della preesistente consistenza planivolumetrica, accatastamenti depositati in data precedente all'adozione del presente piano, documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, ecc.), caratterizzati dalle medesime condizioni di degrado di cui all'Art.1 c.3 lett.b), per i quali non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale; qualora la loro volumetria complessiva non sia determinabile, in quanto parzialmente o totalmente crollati sino ad una quota massima delle murature visibili inferiore alla quota di imposta del primo solaio o della copertura, in assenza di idonea documentazione probatoria, è consentito il recupero di un volume convenzionale sino ad un'altezza utile di m.2,70.
3. Ai sensi dell'Art.4 della L.R.n.3/2017, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalità della suddetta legge, è stabilito che:
- a) il quadro conoscitivo del presente piano operativo in merito alla presenza di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati nel territorio comunale è aggiornato in base a quanto previsto dal comma 1, lett.a), del citato Art.4;
- b) nel territorio rurale, ai fini del recupero di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati:
- - ai sensi dell'Art.1 c.4 lett.b) e lett.c) della L.R.n.3/2017, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali assoggettano ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, ferma restando la riduzione degli oneri prevista dall'Art.2 c.6-ter della stessa legge, e agli edifici vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, nonché agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più elevata classe di pericolosità geomorfologica e idraulica;
- - si applica quanto previsto all'Art.2 c.1-bis della L.R.n.3/2017;
- - le destinazioni d'uso non ammesse nell'ambito degli interventi di rifunzionalizzazione sono quelle non previste dall'Art.47 delle presenti norme;
- - gli interventi ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo:
- - per le residenze rurali abbandonate sono stabiliti dall'Art.2 c.1 della L.R.n.3/2017;
- - per i manufatti rurali abbandonati sono consentiti tutti gli interventi, per quanto applicabili, previsti dall'Art.44 del presente piano, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione urbanistica.
4. Agli interventi ammessi al presente articolo, il Comune applica una riduzione del 50% degli oneri specifici di cui all'Art.83 c.5 della L.R.n.65/2014, secondo quanto anche stabilito dai commi 6-bis e 6-ter dell'Art.2 della L.R.n.3/2017.
5. Per i "manufatti rurali abbandonati", ovvero quelli per cui non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale, ai fini del rilascio del permesso di costruire non è richiesta la documentazione di cui all'Art.3 c.3 lett.a) della L.R.n.3/2017.
6. La consistenza dello stato attuale degli immobili di cui al presente articolo può essere oggetto di accertamenti preliminari al rilascio del titolo abilitativo da parte degli organi competenti.