Capo I Disciplina generale

Art. 14 Qualità del territorio rurale

1. Il POiC-MM assicura, attraverso l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale, riconoscendo e promuovendo l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzando l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguendo il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:

  1. a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
  2. b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale, anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
  3. c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  4. d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
  5. e) assicurare che le attività agro-silvo-pastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti aspetti:

  1. a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo (si veda il successivo Art.16);
  2. b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola (si veda il successivo Art.50);
  3. c) la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale (si veda l'Allegato 1);
  4. d) le disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale (si vedano i successivi Artt.22 e 23).

4. Al fine di salvaguardare la qualità del territorio rurale, non sono consentiti depositi, sia occasionale che permanenti, di materiali vari non attinenti all'attività agricola, quali rifiuti, rottamazioni, materiali edili, e simili.

Art. 15 Individuazione e suddivisione del territorio rurale

1. Il "territorio rurale" è la parte di territorio esterno al perimetro del territorio urbanizzato, individuato nelle Tavv.U01-A/B_int-2, ed è costituito:

  • - dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate "aree rurali";
  • - dalle aree ad elevato grado di naturalità, in specifico ARPA, SIC e SIR, GIR e GIL, di cui alla Sezione I delCapo II del presente Titolo;
  • - dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati "nuclei rurali", di cui alla Sezione II delCapo II del presente Titolo;
  • - aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri storici di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate "ambiti di pertinenza", di cui alla Sezione III delCapo II del presente Titolo;
  • - aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, di seguito denominate "ambiti periurbani", di cui alla Sezione IV delCapo II del presente Titolo;
  • - dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato in specifico:
  • - i "Tessuti extraurbani" (Tex) e le "Aree rurali destinate a servizi di interesse pubblico", trattati alla Sezione V delCapo II del presente Titolo;
  • - le "Aree Rurali a Destinazione Speciale" (ARDS), trattate alCapo V del presente Titolo;
  • - le "Aree a destinazione estrattiva" (ADE), trattate nel successivo Titolo IV.

Sezione I Difesa del suolo, antincendio boschivo, impianti tecnologici e produzione di energie rinnovabili, attività di ricerca nel sottosuolo, terrazzamenti e ciglionamenti

Art. 16 Opere di difesa del suolo, terrazzamenti e ciglionamenti

1. Nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio rurale sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di difesa idraulica, utilizzando, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di intervento e materiali derivati dall'ingegneria naturalistica e dall'architettura rurale toscana.

2. Nel territorio rurale, al fine di assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo, è ammessa la realizzazione di terrazzamenti e di ciglionamenti, nonché le opere di loro manutenzione, ristrutturazione o ripristino; tali interventi, se del caso, sono assoggettati al regime autorizzativo in materia di edilizia, vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico. Gli interventi devono essere eseguite con pietrame locale, a blocchi non squadrati, faccia a vista, posto in opera a secco, secondo le tipologie, le tecniche costruttive e i rapporti dimensionali tipici della tradizione rurale.

3. E' vietato qualsiasi danneggiamento o alterazione delle sistemazioni agrarie tradizionali quali terrazzamenti e ciglionamenti che, ove degradate, devono essere ripristinate nell'osservanza del comma precedente, con particolare aderenza agli specifici modelli ricavabili dalle parti residue; la previsione e l'assunzione degli obblighi di conservazione attiva e di ripristino di cui al presente comma sono condizioni di ammissibilità dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e di ogni altro strumento di progettazione delle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili nel territorio rurale.

Art. 17 Interventi per antincendio boschivo

1. Sono ammessi, anche in area boscata (si veda il precedente Art.22 c.1 lett.c), gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, ovvero, tra gli altri, quelli finalizzati:

  • - alla gestione del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di opere e infrastrutture connesse alle attività selvicolturale, quali viabilità forestale, condotte, canali temporanei e linee di esbosco o avvallamento del legname, nonché adeguamento o realizzazione ex-novo di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname;
  • - alla tutela del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di infrastrutture finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, quali viabilità forestale di interesse strategico A.I.B., viali para-fuoco, manufatti semplicemente appoggiati al suolo (a tal proposito si veda il successivo Art.43 c.5), punti di avvistamento degli incendi o punti di approvvigionamento d'acqua per lo spegnimento degli incendi.

Art. 18 Impianti tecnologici e impianti di produzione di energie rinnovabili

1. Nel rispetto di normative sovraordinate e del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio rurale è ammissibile la manutenzione, l'adeguamento o la ristrutturazione o la nuova costruzione di impianti a rete o puntuali e relativi edifici, manufatti o strutture per:

  • - approvvigionamento idrico o smaltimento dei reflui;
  • - trasporto dell'energia elettrica;
  • - trasporto e utilizzazione di fluidi geotermici, quali teleriscaldamento, vapordotti o acquedotti di reiniezione;
  • - postazioni di perforazione per ricerca e sfruttamento di fluidi geotermici;
  • - altre opere pubbliche o di pubblica utilità.
  • La nuova costruzione dei suddetti impianti od opere è sottoposta, se del caso, a Conferenza di copianificazione; per gli impianti di produzione tramite FER va comunque preliminarmente verificata la compatibilità ambientale e paesaggistica con il PIT-PPR.

2. Nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento e delle normative sovraordinate, in specifico della L.R.n.39/2005, oltre che di quanto disposto dall'Art.13 c.5 delle presenti norme, in tutto il territorio rurale ed esclusivamente per autoconsumo o scambio sul posto è ammissibile l'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, da installare esclusivamente nell'area di pertinenza degli edifici e preferibilmente nelle coperture degli stessi edifici.

3. Per gli specifici interventi che riguardano la nuova costruzione di linee o impianti elettrici, o impianti di telecomunicazione, al fine di abbatterne gli impatti territoriali e ambientali, devono essere adottati i seguenti criteri:

  1. a) massima concentrazione spaziale degli impianti e delle linee, anche di diversa natura;
  2. b) in relazione al PTC 2010 ora vigente, definizione dei tracciati e delle localizzazioni nel rispetto dei caratteri distintivi delle U.M.T. di cui alla Scheda 8 - Sistema Morfologico Territoriale e comunque salvaguardando le interferenze con:
    • - emergenze morfo-ambientali di cui all'art.19 delle norme del PTC;
    • - aree interessate dai beni storico-culturali di cui all'art.20 delle norme del PTC;
    • - fasce di rispetto dei centri antichi di cui all'art.28 delle norme del PTC;
    • - aree interessate dalle emergenze geologiche di cui all'art.10 delle norme del PTC;
    • - aree interessate da terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti;
  3. c) uso di tecnologie, materiali, forme, colorazioni e finiture degli apparati e dei sostegni adeguati al contesto.

Art. 19 Attività di ricerca nel sottosuolo

1. Nel rispetto di normative sovraordinate, in tutto il territorio rurale sono consentite operazioni funzionali allo studio del sottosuolo mediante perforazioni, sondaggi, carotaggi, penetrometrie ed analisi stratigrafiche con i metodi elettrici, magnetotellurici, sismici, ecc.; tali operazioni possono essere autorizzate nel rispetto del mantenimento delle preesistenti condizioni dell'ambiente naturale, disincentivando interventi invasivi che comportino la movimentazione di consistenti volumetrie di terreno superficiale e la conseguente alterazione dei principali caratteri morfologici e paesaggistici.

2. L'autorizzazione alla ricerca esclude in ogni caso la realizzazione delle opere di sfruttamento della risorsa eventualmente rinvenuta, che deve avvenire a seguito dell'espletamento di procedure urbanistiche e edilizie successive e distinte dalla suddetta autorizzazione.

Sezione II Criteri costruttivi generali e recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale

Art. 20 Criteri costruttivi generali

1. Gli interventi di nuova edificazione o eseguiti sul patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati secondo le tipologie, i caratteri architettonici ed i materiali tipici dell'architettura rurale toscana, senza in alcun modo prefigurare contesti simili a quelli caratteristici del territorio urbanizzato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Nel territorio rurale, per i nuovi fabbricati o per le ristrutturazioni di quelli esistenti devono essere rispettate le seguenti caratteristiche tipologiche e edilizie:

  • - la progettazione deve favorire la prevalenza delle pareti piene sulle aperture;
  • - la copertura deve essere preferibilmente del tipo a "capanna", impiegando per il manto di copertura esclusivamente il laterizio tipo "embrice-coppo", non consentendo coperture piane;
  • - gli aggetti di gronda devono essere inclinati con struttura o rivestimento in legno o laterizio, non ammettendo soluzioni in cemento armato a faccia vista;
  • - i canali di gronda ed i discendenti devono essere realizzati in rame;
  • - gli infissi devono essere realizzati in legno naturale, in alluminio opacizzato o in PVC con finitura "simil-legno" in colore verde o marrone; sono consentite solo persiane all'"italiana" o tipo "sportellone", escludendo le tapparelle di qualsiasi tipo;
  • - i fabbricati rurali con struttura muraria possono essere intonacati con il sistema tradizionale grezzo o semiliscio, oppure in muratura a faccia vista con pietra locale; per gli stipiti, gli architravi e i davanzali può essere usato il laterizio;
  • - le tinteggiature esterne devono essere realizzate con coloriture tenui terrose;
  • - i comignoli devono essere rivestiti secondo la tecnica usata per le murature o, in alternativa, possono essere rivestite con mattoni in cotto a faccia vista;
  • - non sono consentite terrazze a sbalzo o terrazze posizionate sulla copertura dell'ultimo livello dell'edificio; all'interno di falde di copertura inclinate, è consentito ricavare terrazze "a tasca" delle dimensioni massime di m.3,00 di lunghezza e di m.1,50 di larghezza, a condizione che il parapetto sia realizzato non a semplice sbalzo, ma sia integrato nella falda della copertura;
  • - le scale non possono essere realizzate a sbalzo ma solo con la sottostante muratura;
  • - le corti dei fabbricati devono essere convenientemente sistemate ed arborate solamente con essenze tipiche della vegetazione locale;
  • - l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari-termici, tenendo a riferimento quanto previsto dalla L.R.n.39/2005, deve avvenire esclusivamente in modo aderente o integrato alle coperture degli edifici e, nel caso di impianto solare-termico, il serbatoio di accumulo deve essere collocato all'interno dell'edificio;

3. Nell'ambito degli interventi di cui ai commi precedenti, sono tutelati e quindi sottoposti a sole opere di restauro i seguenti elementi interni o esterni agli edifici che mantengono anche parzialmente caratteristiche di integrità e di originalità:

  • - volte o solai originali, piani o inclinati, costituiti da struttura lignea o mista legno-laterizio;
  • - torrette, loggiati e portici;
  • - beccatelli e mensole;
  • - chiostri;
  • - cornici marcapiano e zoccolature;
  • - aggetti di gronda in materiale lapideo e cornici modanate in intonaco;
  • - lunette, timpani o nicchie decorative;
  • - decorazioni a carattere religioso o profano;
  • - pareti ad affresco, dipinte, a stucco, a pannelli lignei decorati;
  • - infissi interni di valore storico;
  • - altorilievi o bassorilievi;
  • - edicole, targhe commemorative e iscrizioni;
  • - inferriate, ringhiere, cancelli e cancellate;
  • - ferma-imposte, anelli, porta bandiere, ed elementi simili;
  • - vetri piombati e/o colorati;
  • - merlature o aperture murarie, quali finestre e porte e tutto sesto, bifore, trifore veroni;
  • - elementi di arredo, quali fontane e pozzi;
  • - scale monumentali, volte.

Art. 21 Altezze massime e distanze minime dei nuovi edifici o di fabbricati derivati da altri interventi urbanistico-edilizi

1. Nel territorio rurale, ad eccezione di quanto specificamente previsto dagli articoli del presente piano per singole fattispecie, ove non diversamente disciplinati, per gli interventi di nuova edificazione o quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi pertinenziali, sostituzione edilizia, addizione volumetrica (inclusi adeguamenti igienico-sanitari o volumi tecnici), recupero di manufatti precari o del patrimonio edilizio abbandonato, ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, eseguiti sul patrimonio edilizio esistente, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • - i fabbricati devono essere realizzati con un massimo di due piani fuori-terra e l’altezza massima non può essere superiore a m.8,00;
  • - le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • - m.10,00 da altri fabbricati esistenti;
    • - m.5,00 dai confini;
    • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada.

Art. 22 Disposizioni per il recupero dei manufatti legittimi non costruiti con opere murarie

1. Fatte salve le eventuali limitazioni della normativa del PIT-PPR per le aree paesaggisticamente vincolate, per i manufatti diversi da quelli di cui all'Art.70 della L.R.n.65/2014, comunque legittimi ma privi di qualsiasi valore formale, sia per tipologia che per materiali usati, la cui precarietà è da riferirsi unicamente ai materiali da costruzione e non all'utilizzo limitato nel tempo, in quanto non prevalentemente costruiti con opere murarie, è ammessa la loro rimozione con ricostruzione in muratura.

Le categorie di intervento ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, sono le seguenti:

  1. a) per manufatti con superficie calpestabile inferiore a 28,00 mq, senza mutamento della loro destinazione d'uso:
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h),
  2. b) per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq, senza mutamento della loro destinazione d'uso:
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h);
  3. c) per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq, con mutamento della loro destinazione d'uso:
    • - tutti gli interventi, per quanto applicabili, previsti dall'Art.44 del presente piano, ad eccezione degli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

Art. 23 Recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale

1. Il presente piano operativo recepisce quanto previsto dalla L.R.n.3/2017, che disciplina gli interventi su residenze rurali caratterizzate da condizioni di degrado come definite all'Art.1 c.3 della suddetta legge.

2. Al fine di favorire la massima applicabilità dell'articolo 79 della l.r.65/2014 (Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola), con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia, sono definiti "manufatti rurali abbandonati" gli edifici o le preesistenze, il cui stato di fatto risulti legittimo e la cui consistenza iniziale sia dimostrabile con idonea documentazione probatoria (preesistenza del perimetro murario, dimostrazione della preesistente consistenza planivolumetrica, accatastamenti depositati in data precedente all'adozione del presente piano, documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, ecc.), caratterizzati dalle medesime condizioni di degrado di cui all'Art.1 c.3 lett.b), per i quali non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale; qualora la loro volumetria complessiva non sia determinabile, in quanto parzialmente o totalmente crollati sino ad una quota massima delle murature visibili inferiore alla quota di imposta del primo solaio o della copertura, in assenza di idonea documentazione probatoria, è consentito il recupero di un volume convenzionale sino ad un'altezza utile di m.2,70.

3. Ai sensi dell'Art.4 della L.R.n.3/2017, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalità della suddetta legge, è stabilito che:

  1. a) il quadro conoscitivo del presente piano operativo in merito alla presenza di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati nel territorio comunale è aggiornato in base a quanto previsto dal comma 1, lett.a), del citato Art.4;
  2. b) nel territorio rurale, ai fini del recupero di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati:
    • - ai sensi dell'Art.1 c.4 lett.b) e lett.c) della L.R.n.3/2017, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali assoggettano ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, ferma restando la riduzione degli oneri prevista dall'Art.2 c.6-ter della stessa legge, e agli edifici vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, nonché agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più elevata classe di pericolosità geomorfologica e idraulica;
    • - si applica quanto previsto all'Art.2 c.1-bis della L.R.n.3/2017;
    • - le destinazioni d'uso non ammesse nell'ambito degli interventi di rifunzionalizzazione sono quelle non previste dall'Art.47 delle presenti norme;
    • - gli interventi ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo:
    • - per le residenze rurali abbandonate sono stabiliti dall'Art.2 c.1 della L.R.n.3/2017;
    • - per i manufatti rurali abbandonati sono consentiti tutti gli interventi, per quanto applicabili, previsti dall'Art.44 del presente piano, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione urbanistica.

4. Agli interventi ammessi al presente articolo, il Comune applica una riduzione del 50% degli oneri specifici di cui all'Art.83 c.5 della L.R.n.65/2014, secondo quanto anche stabilito dai commi 6-bis e 6-ter dell'Art.2 della L.R.n.3/2017.

5. Per i "manufatti rurali abbandonati", ovvero quelli per cui non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale, ai fini del rilascio del permesso di costruire non è richiesta la documentazione di cui all'Art.3 c.3 lett.a) della L.R.n.3/2017.

6. La consistenza dello stato attuale degli immobili di cui al presente articolo può essere oggetto di accertamenti preliminari al rilascio del titolo abilitativo da parte degli organi competenti.

Capo II Ambiti del territorio rurale

Art. 24 Classificazione del territorio rurale

1. Nelle Tavv.U01-A/B_int-2 ed ai sensi della scheda 10-B del vigente PTC della Provincia di Grosseto, il POiC-MM individua nel suo complesso il territorio rurale dei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri a prevalente funzione agricola e come territorio ad elevato rischio di abbandono (TERA), fatta eccezione per gli ambiti a normativa speciale (ARDS) perimetrati nel presente piano.

Sezione I Aree ad elevato grado di naturalità

Art. 25 ARPA, SIC e SIR, ZPM, GIR e GIL

1. Nel territorio dell'UCmCM, il PTC individua:

  • - le seguenti Aree a Ridotto Potenziale Antropico (ARPA):
    • - GV1 Poggio di Montieri;
    • - GV2 Cornate di Gerfalco;
    • - G3 Monte S. Croce;
    • - V4 Poggi di Frassine;
    • - IGV7 Valle del Farmulla;
    • - i seguenti Siti di interesse comunitario (SIC):
    • - Cornate e Fosini;
    • - Poggi di Prata;
    • - Campi di alterazione di Monterotondo e Sasso Pisano;
    • - la zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (ZPM) "Terme delle Galleraie";
    • - i seguenti "Geotopi di Interesse Regionale" (GIR):
    • - GIR1 - Le Biancane di Monterotondo;
    • - GIR3 - Le cavità di Poggio Mutti;
    • - GIR4 - Le cave di Rosso Ammonitico di Gerfalco;
    • - GIR8 - Filladi e Quarziti del torrente Mersino, Filone Quarzoso cuprifero e faglia di Boccheggiano;
    • - GIR9 - Le roste di Boccheggiano.
  • - i seguenti "Geotopi di Interesse Locale" (GIL):
    • - GIL4 - La Castellaccia;
    • - GIL5 - Cava di Monte Leo;
    • - GIL10 - I Soffioni di San Federigo;
    • - GIL12 - Cava di campo alle rose;
    • - GIL17 - Rocchette Pannocchieschi e Cugnano;
    • - GIL24 - Percorso delle Trincee;
    • - GIL27 - Miniere d'Argento di Montieri.

2. Il POiC-MM recepisce la normativa del vigente PTC per la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle aree, siti e zone di cui al precedente comma 1, così come rappresentate nelle Tavv. U01-A/B_int-2 del presente piano.

3. Il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere ricadenti nelle Riserve Naturali regionali, in particolare:

  • - nella Riserva Naturale regionale "Cornate e Fosini" (RPGR07) disciplinata dal Regolamento della Riserva (approvato con D.C.P.n.73 del 28/11/2001);
  • - nel Parco Interprovinciale di "Montioni" (PPGR01 Versante grossetano), disciplinato dal Regolamento (approvato con D.C.P.n.73 del 28/11/2001) e dal Piano del Parco (approvato con D.C.P. n.7 del 19/02/2009);
  • è subordinata al preventivo Nulla Osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità rispetto agli atti ed alla disciplina delle Aree Protette; il rilascio del Nulla Osta, della eventuale Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico e della VIncA è disciplinata in applicazione degli Artt.52 e 88 della L.R.n.30/2015.

Art. 26 I corridoi ecologici

1. All'interno dei corridoi ecologici, in specifico le aree boscate ed il reticolo fluviale di cui alle Tavv.U02-A/B del PSi-CM, al fine di salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità della flora e della fauna e la diffusione di specie animali e vegetali, sono vietate opere e infrastrutture che possono interrompere la continuità tra due o più riserve di naturalità; è inoltre vietato l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali ed in genere della vegetazione igrofila, in particolare nella zona delle aree golenali, se non per necessità legate al corretto assetto idrogeologico dell'area.

Art. 27 Le aree boscate

1. Nelle aree boscate, al fine di tutelare la risorsa floristica ed il paesaggio ad essa correlata, nonché la loro fruibilità, in esse:

  1. a) è vietata la nuova edificazione, fatte salve, una volta ottenute le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e paesaggistico, le opere pubbliche o di pubblica utilità, in tal caso prevedendo il rimboschimento compensativo della superficie oggetto di intervento;
  2. b) è ammessa, una volta ottenuta l'autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico, l'installazione di strutture semplicemente appoggiate al terreno senza opere edilizie a servizio delle ippovie, del cicloturismo o del trekking, così come disciplinate al successivo Art.44 c.5;
  3. c) sono ammessi gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, di cui al precedente Art.17.

2. In merito alla localizzazione degli ambiti in cui è presente il Vincolo Paesaggistico di cui all'Art.142 c.1 lett.g) del D.Lgs.n.42/2004, relativo alle aree boscate, laddove non vi fosse una precisa individuazione di tale vincolo, è possibile effettuarne una perimetrazione di dettaglio mediante rilievo topografico e rilievo delle essenze arbustive ed arboree, in conseguenza di quanto stabilito dall'Art.3 della L.R.n.39/2000 e dall'Art.2 del suo Regolamento di attuazione.

Sezione II Nuclei rurali

Art. 28 I nuclei rurali (NR)

1. Nel POiC-MM, in considerazione della presenza nel territorio rurale di insediamenti costituiti da un insieme di edifici contigui tra loro e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione con il contesto rurale, sono individuati e perimetrati i seguenti nuclei rurali (NR):

  1. 1) Comune di Monterotondo Marittimo:
    1. 1) NR_MM_Campetroso
    2. 2) NR_MM_Diaccio
    3. 3) NR_MM_Fattoria S. Ottaviano
    4. 4) NR_MM_Fattoria Lago Boracifero
    5. 5) NR_MM_Pod. Campagnelli
  2. 2) Comune di Montieri:
    1. 1) NR_MO_Mignone
    2. 2) NR_MO_Le Lame
    3. 3) NR_MO_Le Fornaci
    4. 4) NR_MO_Campitello
    5. 5) NR_MO_S. Michele-Baciolo
    6. 6) NR_MO_Pod. Sorzi
    7. 7) NR_MO_Pod. Mocinino
    8. 8) NR_MO_Pod. Petraio
    9. 9) NR_MO_Pod. Butignano
    10. 10) NR_MO_Pod. Colli
    11. 11) NR_MO_Pod. Magrignano
    12. 12) NR_MO_Pod. Puliesini
    13. 13) NR_MO_Le Bastiole

2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.29 la disciplina dei nuclei rurali volta a:

  1. a) assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
  2. b) salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.

Art. 29 Interventi ammissibili nei nuclei rurali

1. Gli interventi all'interno del perimetro del nucleo rurale devono prevedere:

  • - la salvaguardia dei rapporti tra edificato e spazi aperti;
  • - il mantenimento, ai margini dell'edificato, delle aree libere e a verde;
  • - il mantenimento delle visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;
  • - la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
  • - la valorizzazione e riqualificazione del sistema delle percorrenze storiche;
  • - il mantenimento degli assetti agrari tradizionali;
  • - la salvaguardia della qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'edificato, realizzando gli interventi ammissibili in contiguità all'esistente mediante il rispetto del rapporto tra "pieni" e "vuoti", ovvero tra costruito e non costruito;
  • - nelle zone di margine del nucleo rurale, l'impianto di specie arboree ed arbustive tipiche della cenosi locale.

2. All'interno del perimetro del nucleo rurale non è consentito:

  • - realizzare separazioni fisiche che alterino il rapporto consolidato tra edifici e spazi aperti contigui;
  • - prevedere interventi su edifici o sistemazioni esterne che introducano tipologie o materiali riconducibili all'edilizia civile o all'arredo di aree urbane;
  • - attuare destinazioni d'uso industriali, o artigianali non legate alle produzioni o alle tradizioni agricole.

3. All'interno del perimetro del nucleo rurale, oltre agli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, sono ammissibili gli ulteriori interventi urbanistico-edilizi di cui nel seguito del presente comma:

  • - alle stesse condizioni previste dall'Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti maggiori addizioni volumetriche:
    • - entro il 40% del volume legittimo dell'edificio e comunque non oltre 60 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente;
  • - è consentito, riguardo al mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla realizzazione di residenze non rurali di cui all'Art.48 c.3 lett.c) delle norme di piano, il superamento del limite di n.5 nuove residenze per ciascun fabbricato o per ciascun intervento di sostituzione edilizia; negli interventi di sostituzione edilizia è altresì consentito, per accorpamenti di più fabbricati che insistono sullo stesso fondo, il superamento della condizione di realizzare un unico fabbricato; per gli interventi di sostituzione edilizia che comportano i suddetti superamenti devono essere rispettate le seguenti condizioni:
    • - l'intervento deve essere progettato in modo da prevedere il minimo consumo di suolo e da prevedere aggregazioni volumetriche tipiche di un insediamento rurale; le tipologie edilizie ed i materiali devono parimenti rispettare i canoni dell'architettura rurale toscana;
    • - gli spazi aperti devono essere progettati in modo da assicurare la permeabilità minima del 75% del suolo;
    • - le aree destinate a parcheggio non possono essere impermeabilizzate con bitume o cemento, ma usando soluzioni con materiali che garantiscano una superficie permeabile minima del 50%;
    • - l'illuminazione esterna deve essere realizzata con sistema cut-off e garantire l'illuminamento minimo per ciascun tipo di utilizzo (strade, spazi o vialetti pedonali, parcheggi);
    • - l'adeguamento delle opere di urbanizzazione rimane a totale carico del soggetto che realizza l'intervento, così come la loro proprietà, la loro gestione e manutenzione.

Sezione III Ambiti di pertinenza dei centri storici

Art. 30 Ambiti di pertinenza dei centri storici (ApCS)

1. Nel POiC-MM, in considerazione della presenza nel territorio rurale di aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri storici, sono individuati e perimetrati i seguenti ambiti di pertinenza dei centri storici (ApCS):

1) Comune di Monterotondo Marittimo:

1) ApCS_MM_Monterotondo Marittimo

2) ApCS_MM_Frassine

2) Comune di Montieri:

1) ApCS_MO_Montieri

2) ApCS_MO_Boccheggiano

3) ApCS_MO_Gerfalco

4) ApCS_MO_Travale

2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.31 la disciplina degli ambiti di pertinenza volta a:

  1. a) favorire, nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell'agricoltura, il mantenimento degli assetti agrari tradizionali, la diversificazione colturale, la leggibilità dei rapporti tra usi del suolo storicamente consolidati e trame agrarie;
  2. b) escludere interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'aggregato storico e dei suoi rapporti con il contesto paesaggistico.

Art. 31 Aspetti di valenza paesaggistica ed interventi ammissibili negli ApCS

1. Gli aspetti di valenza paesaggistica da identificare negli ApCS, che concorrono alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici e di cui promuovere la conservazione e la riproduzione, sono i seguenti:

  • - il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri morfologici dei luoghi, nonché le emergenze geomorfologiche (quali affioramenti rocciosi, biancane, calanchi, balze, ecc.);
  • - la struttura ecosistemica/ambientale in riferimento alle componenti vegetazionali anche lineari (siepi, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili), che caratterizzano il contesto di inserimento del centro o del nucleo;
  • - gli insediamenti di valore storico-testimoniale legati al centro o nucleo di riferimento;
  • - le aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso;
  • - i percorsi della viabilità storica quali elementi di connessione tra insediamenti, emergenze architettoniche e territorio aperto;
  • - i manufatti ed i complessi architettonici di interesse storico;
  • - gli assetti agrari tradizionali in riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie ad essi correlate, alla viabilità poderale e interpoderale, nonché alle relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento;
  • - i punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi ad alta intervisibilità) che si aprono da e verso i centri ed i nuclei storici, con particolare riferimento a quelli dai tracciati panoramici e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.

2. Gli interventi all'interno del perimetro dell'ambito di pertinenza devono garantire il mantenimento degli elementi di valenza paesaggistica all'interno degli stessi ambiti e la salvaguardia delle relazioni funzionali e percettive che intercorrono con i centri storici attraverso:

  • - la salvaguardia dei rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti;
  • - il mantenimento, ai margini dell'edificato, delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso, situate a margine dell'edificato storico, condividendone i caratteri tradizionali e la consistenza;
  • - il mantenimento dei varchi visuali di rilevante valore estetico-percettivo;
  • - la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
  • - la valorizzazione e riqualificazione dei collegamenti storicamente consolidati anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico ed il suo contesto.

3. All'interno del perimetro dell'ambito di pertinenza, sono consentiti gli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, ad eccezione dei seguenti:

  • - non è consentita l'installazione dei "Manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'Art.43 c.1 delle presenti norme;
  • - non è consentita l'installazione di piscine, maneggi e altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive, di cui all'Art.45 delle presenti norme;

4. Inoltre, in differenza dagli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, alle stesse condizioni previste dall'Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti minori addizioni volumetriche:

  • - entro il 20% del volume legittimo dell'edificio e comunque non oltre 30 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente.

Sezione IV Gli ambiti periurbani

Art. 32 Gli ambiti periurbani (AP)

1. Nel POiC-MM, in considerazione degli assetti rurali storici, della funzione di connessione ecologica o fruitiva tra territorio urbanizzato e rurale, nonché della funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale, sono individuati e perimetrati i seguenti ambiti periurbani (AP):

  1. 1) Comune di Monterotondo Marittimo:
  2. 1) AP-1_MM_Monterotondo M.Mo
  1. 2) Comune di Montieri:
    1. 1) AP-1_MO_Montieri
    2. 2) AP-2_MO_Fabbrica di Travale
    3. 3) AP-3_MO_Gerfalco

2. Il POiC-MM prevede, al successivo Art.33 la disciplina degli ambiti periurbani volta a:

  1. a) identificare in essi gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare;
  2. b) individuare le connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare.

Art. 33 Interventi ammissibili negli ambiti periurbani

1. Gli interventi all’interno del perimetro dell’ambito periurbano, anche al fine di poter operare la riqualificazione del margine urbano, devono essere finalizzati:

  • - al ripristino, se esistenti, degli elementi vegetazionali, idrici e morfologici tradizionali;
  • - alla ricomposizione della continuità della rete di infrastrutturazione rurale;
  • - al recupero paesaggistico e ambientale ed alla valorizzazione delle aree periurbane degradate;
  • - alla mitigazione degli impatti ambientali, visivi e acustici;
  • - alla riqualificazione e creazione di connessioni ecologiche, anche in riferimento ai corridoi di connettività individuati nella “Carta dei caratteri ecosistemici dei paesaggi” del PIT-PPR;
  • - alla ricostituzione del sistema degli elementi vegetali lineari;
  • - alla riqualificazione del sistema delle acque;
  • - all’insediamento di attività agricole multifunzionali quali orti sociali o fattorie didattiche;
  • - all’incentivazione della produzione agricola di cintura periurbana;
  • - alla valorizzazione degli accessi aziende agricole;
  • - alla riconnessione con le aree periurbane di spazi inedificati interclusi;
  • - alla creazione di rete mobilità dolce, in specifico sentieristica o percorsi ciclopedonali.

2. Affinché gli ambiti periurbani concorrano alla conservazione degli elementi del paesaggio rurale che connotano il morfotipo di appartenenza, per tali ambiti devono inoltre prevedersi interventi che abbiano la finalità di:

  • - contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, la saldatura lineare e l’erosione del territorio rurale, avviando politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;
  • - preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi inedificati;
  • - evitare la frammentazione delle superfici agricole;
  • - valorizzare l’attività agricola come servizio fondamentale per la città e potenziare il legame tra mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana;
  • - incentivare la riorganizzazione delle imprese verso produzioni ad alto valore aggiunto o legate a specifiche caratteristiche del territorio;
  • - favorire il consolidamento dei margini dell’edificato anche mediante la realizzazione di orti urbani o di aree a verde pubblico che contribuiscano alla ricomposizione morfologica dei tessuti;
  • - promuovere e valorizzare l’uso agricolo degli spazi aperti;
  • - mettere a sistema gli spazi aperti, attraverso la predisposizione di elementi naturali finalizzati alla ricostituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche e mediante la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico;
  • - assicurare un adeguato utilizzo degli spazi caratterizzati da una scarsa vocazione agricola per difficoltà di gestione o accessibilità, orientata anche verso forme di rinaturalizzazione.

3. All’interno del perimetro degli ambiti periurbani, sono consentiti gli interventi previsti dal Capo III e del Capo IV del presente Titolo, ad eccezione dei seguenti:

  • - non è consentita l’installazione dei “Manufatti per l’attività agricola amatoriale”, di cui all’Art.43 c.1 delle presenti norme;
  • - non è consentita l’installazione di campi da tennis e campi polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcetto, tiro con l’arco, ecc.) di cui all’Art.45 delle presenti norme;

4. Inoltre, in differenza dagli interventi previsti dal Capo III e del Capo IV del presente Titolo, alle stesse condizioni previste dall’Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti minori addizioni volumetriche:

  • - entro il 25% del volume legittimo dell’edificio e comunque non oltre 35 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente.

Sezione V Tessuti extraurbani e aree rurali destinate a servizi

Art. 34 I tessuti extraurbani e le aree rurali destinate a servizi

1. In coerenza con le previsioni del PSi-CM, il POiC-MM nel presente articolo individua i "Tessuti extraurbani", localizzati nelle Tavv.U01-A/B_int-2 con la sigla TEX, rispettivamente soggetti alla specifica disciplina riportata nel presente comma ed in cui, se interni agli ambiti periurbani, per gli interventi in essi previsti devono essere altresì rispettati gli indirizzi e le prescrizioni del precedente Art.33.

Comune di Monterotondo M.mo

  • 1) Centrali geotermoelettriche (TPS-1)

    La presente normativa è riferita ai tessuti extraurbani in cui sono localizzate le centrali geotermoelettriche già costruite o autorizzate nel Comune di Monterotondo M.mo, che equivalgono alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968, ovvero:

    • - Tessuto Extraurbano n.1-1 "Monterotondo 1";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-2 "Lago Boracifero";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-3 "S. Martino";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-4 "Carboli 1" e "Carboli 2";
    • - Tessuto Extraurbano n.1-5 "Monterotondo 2"(1).

    Nei Tessuti Extraurbani n.1, n.2, n.3 e n.4, i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    • Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
      • - industriale e artigianale;
      • - direzionale e di servizio.
    • Gli interventi ammessi sono i seguenti:
      • - manutenzione ordinaria;
      • - manutenzione straordinaria;
      • - restauro e risanamento conservativo;
      • - ristrutturazione edilizia conservativa;
      • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
      • - addizioni volumetriche con aumento di superficie edificabile sino al 10% della consistenza attuale dei fabbricati esistenti;
      • - interventi pertinenziali;
      • - sostituzione edilizia con aumento di superficie edificabile sino al 10% della consistenza attuale dei fabbricati esistenti.

    Gli interventi edilizi previsti in tali sottozone devono essere eseguiti al fine di migliorare ed integrare le strutture esistenti con il contesto paesaggistico di contorno, prevedendo aggregazioni volumetriche in cui si rispetti la morfologia dei luoghi senza eccessivi sbancamenti o riporti di terreno ed altresì prevedere la piantumazione di specie arboree ed arbustive tipiche della cenosi locale, o altre strutture che costituiscano un "filtro" con il territorio rurale circostante.

    Nel Tessuto Extraurbano n.1-5 in cui è prevista la costruzione della nuova centrale "Monterotondo 2", l'intervento deve rispettare quanto previsto dalla A.I.A. rilasciata dalle Regione con Decreto n.8546 del 05.08.2016 e sue eventuali varianti approvate.

  • 2) Nuclei abitati di Griccioni e Lago Boracifero (TPS-4 - residenziale)

    La presente normativa è riferita ai tessuti extraurbani in cui sono localizzati i nuclei abitati di Griccioni (Tessuto Extraurbano n.2-1) e di Lago Boracifero (Tessuto Extraurbano n.2-2); il primo è costituito dalle aree residenziali edificate negli anni '90 come zona di espansione di Monterotondo M.Mo, mentre il secondo è costituito dalle aree prevalentemente residenziali al tempo edificate a servizio della omonima Centrale geotermoelettrica. Entrambi i tessuti equivalgono alle zone territoriali omogenee "B" di cui al D.M.n.1444/1968.

    • Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
      • - residenziale;
      • - artigianale, limitata ad attività compatibili con la prevalente funzione residenziale dell'area; sono vietate le attività che superano i limiti acustici del vigente PCCA, o comunque contrastanti con la destinazione residenziale o il decoro architettonico ed ambientale dell'area;
      • - commerciale al dettaglio;
      • - turistico-ricettiva;
      • - direzionale e di servizio.
    • Gli interventi ammessi sono i seguenti:
      • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
      • - restauro e risanamento conservativo;
      • - ristrutturazione edilizia conservativa, ivi incluso recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui alla L.R.n.5/2010;
      • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
    • Sono inoltre ammessi gli interventi di:
      • - addizione volumetrica, entro il limite di 60 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente dell'edificio;
      • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive pari al 20% per cento della volumetria complessiva legittima dell'edificio entro il limite di 60 mq di superficie edificabile;
      • - sostituzione edilizia, anche con aumento di volume sino al 20% della SE per ciascun edificio entro il limite di 60 mq di superficie edificabile;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite di 60 mq di superficie edificabile, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    • Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:
      • - Hmax = 7,00 m.
      • - ASP = 25%
      • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
      • - distanza minima tra edifici fronteggianti con pareti finestrate "DE" pari a 10,00 m;
      • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
      • - SPAR min = 1mq. per ogni 10 mc. di volume abitabile;
      • - IPmin = 25%
    • Per gli interventi pertinenziali, di addizione volumetrica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e sostituzione edilizia è altresì ammessa la riduzione:
      • - della distanza tra edifici "DE" sino a m.3,00 o l'edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
      • - di una distanza dai confini "DC" inferiore a m.5,00, mediante stipula di apposito atto pubblico che regoli in tal senso i rapporti tra confinanti.
  • 3) Lago Boracifero (zona serricola - TPS-1)

    Il Tessuto Extraurbano n.3 è costituito dalle aree in cui sono inseriti fabbricati esistenti per la coltivazioni serricole che equivalgono alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968 a prevalente destinazione agricola.
    La destinazione d'uso dei fabbricati deve essere unicamente ad uso di serricoltura, fatta eccezione del 15% della loro superficie edificabile, che può essere destinato ad altre attività connesse alla serricoltura, quali magazzini di stoccaggio oppure punti vendita all'ingrosso o al dettaglio.

    Gli interventi ammessi, che possono prevedere esclusivamente manufatti di tipologia e materiali utilizzati per l'attività di serricoltura, oppure manufatti semplicemente appoggiati al suolo o ad esso ancorati con modeste opere edilizie, sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite di 60 mq. di SE per ciascuna serra;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive al 20% per cento della volumetria complessiva dell'edificio solo entro il limite di 60 mq. per ciascuna serra;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di 60 mq. di SE per ciascuna serra.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite di 60 mq di superficie edificabile, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 10,00 m.
    • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
    • - distanza minima tra edifici fronteggianti con pareti finestrate "DE" pari a 10,00 m;
    • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%

    Per gli interventi pertinenziali, di addizione volumetrica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e sostituzione edilizia è altresì ammessa la riduzione:

    • - della distanza tra edifici "DE" sino a m.3,00 o l'edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
    • - di una distanza dai confini "DC" inferiore a m.5,00, mediante stipula di apposito atto pubblico che regoli in tal senso i rapporti tra confinanti.
  • 4) Terme del Bagnolo (TPS-4)

    Nel Tessuto Extraurbano n.4 sono individuate le aree in cui insisteva il complesso "Terme del Bagnolo" a sua volta suddiviso nelle seguenti sotto-aree: in cui sono localizzati i fabbricati esistenti dell'ex-complesso termale, che equivalgono alle zone territoriali omogenee "F" di cui al D.M.n.1444/1968, in cui le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

    • - commerciale al dettaglio, con il limite di utilizzare per tale destinazione il 10% della superficie edificabile del Tessuto Extraurbano e con il limite di 150mq. di superficie calpestabile per ogni attività insediata;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale o di servizio, con il limite di utilizzare per tale destinazione il 10% della superficie edificabile del Tessuto Extraurbano e con il limite di 150mq. di superficie calpestabile per ogni attività insediata, ad eccezione di strutture sanitarie, con il limite di utilizzare per esse un ulteriore 15% della superficie edificabile del Tex.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa, mediante permesso di costruire convenzionato, ad eccezione di interventi di messa in sicurezza o consolidamento statico che sono eseguibili con intervento diretto;
    • - addizioni volumetriche, mediante permesso di costruire convenzionato, fino a 100 mq. di SE per ciascun edificio, ad eccezione della sopraelevazione del fabbricato "ex-Sporting Club", quest'ultima possibile fino a 250 mq di SE;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare SE aggiuntiva sino al 20% per cento della superficie edificata legittima esistente complessiva del Tex mediante permesso di costruire convenzionato;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva, mediante permesso di costruire convenzionato;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di SE sino al 20% della superficie edificata legittima esistente del Tex, mediante permesso di costruire convenzionato;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 14,00 m.
    • - distanza minima dai confini "DC" come da vigente Codice della Strada;
    • - distanza minima tra edifici fronteggianti con pareti finestrate "DE" pari a 10,00 m;
    • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%.
  • 5) Zona artigianale-industriale di Carboli (TPS-1)

    Il Tessuto Extraurbano n.5 è suddiviso in n.4 sotto-aree, disciplinate ai commi seguenti del presente articolo, in cui sono previste in prevalenza attività artigianali ed industriali, sia di iniziativa pubblica che privata, oltre ad attività che riguardano lo stoccaggio di rifiuti. Tali aree equivalgono alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968.

    1. Nel Tessuto Extraurbano n.5-1 è localizzato un impianto di compostaggio e digestione anaerobica, autorizzato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.3866 del 08.06.2016, mediante cui si recepiva il Piano attuativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28.12.2015.

    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

    • - industriale ed artigianale;
    • - direzionale e di servizio.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva, mediante permesso di costruire convenzionato;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di superficie edificabile entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tessuto Extraurbano, mediante permesso di costruire convenzionato.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 20,00 m; non viene stabilita una altezza massima per impianti speciali e ciminiere
    • - ASP = 10%;
    • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
    • - "DE": non viene stabilita;
    • - distanza dal filo stradale come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%

    2. Nel Tessuto Extraurbano n.5-2 è approvato un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 28.12.2015, in base a cui le norme ed i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dagli elaborati del suddetto PIP.

    3. Nel Tessuto Extraurbano n.5-3 è localizzato il sito destinato a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi quali terre, rocce da scavo e materiali di risulta delle demolizioni edili; tale attività, svolta su terreno di proprietà comunale, è affidata mediante convenzione a soggetto privato

    4. Nel Tessuto Extraurbano n.5-4 è localizzato il sito destinato a stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ed assimilati destinati a riutilizzo; tale attività, svolta su terreno di proprietà comunale, è affidata mediante convenzione a soggetto privato.

  • 6) Zona artigianale loc. S. Martino (TPS-1)

    Il Tessuto Extraurbano n.6 è riferito alla zona artigianale "S. Martino", in cui sono ubicati gli edifici esistenti destinati all'attività di lavorazione del latte con stagionatura dei prodotti finiti; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968.

    Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

    • - commerciale al dettaglio, con il limite di insediare una sola attività avente superficie calpestabile massima di 100mq.;
    • - artigianale;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di SE sino al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, mediante permesso di costruire convenzionato;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

  • 7) Ex-Zona artigianale loc. S. Michele

    Il Tessuto Extraurbano n.7 è costituito dall'area in cui sono presenti i manufatti legittimi a servizio della cessata attività artigianale di lavorazione del ferro; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968.
    In tale area, connotata da una situazione di degrado architettonico, è prevista la rimozione dei manufatti precari (container in lamiera) e la demolizione del fabbricato esistente.
    Ai fini della riqualificazione paesaggistica dell'area, la superficie edificata del fabbricato esistente ad uso artigianale può essere recuperata ad uso residenziale con incremento di SE fino al 20% della suddetta superficie edificata legittima esistente (pari a circa 115 mq.) mediante interventi edilizi non eccedenti la sostituzione edilizia; l'intervento previsto non può costituire nuova edificazione e l'incremento del 20% non può consentire la realizzazione di un numero di unità immobiliari maggiore di quello possibile con il solo cambio d'uso.
    L'edificazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli Artt.20 e 21 delle presenti norme e presentare forma e dimensioni rapportate a quella del vicino Podere S. Michele.

  • 8) Alberghi rurali esistenti (TPS-4)

    Il Tessuto Extraurbano n.8 è costituito dalle aree in cui sono inseriti fabbricati esistenti per attività turistico-ricettive in loc. Campetroso, ovvero i cosiddetti "alberghi di campagna", assentiti dal PTC della Provincia di Grosseto; tali aree equivalgono alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968 a prevalente funzione agricola e sono, nello specifico:

    • 1) Tessuto Extraurbano n.8-1 in cui, nella ex-sottozona "E2-TR/1" del previgente Regolamento urbanistico, si è avuta l'edificazione di fabbricati ad uso turistico-ricettivo di volumetria pari a 3.200 mc., corrispondente a 1.050mq di superficie edificabile.
    • 2) Tessuto Extraurbano n.8-2, in cui, nella ex-sottozona "E2-TR/7" del previgente Regolamento Urbanistico, entro la validità quinquennale del RU, è stata autorizzata ed in parte realizzata l'edificazione di fabbricati ad uso turistico-ricettivo di volumetria pari a 1.069mc, corrispondente a 356mq di superficie edificabile.

    Per i Tessuti Extraurbani n.8 gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 35% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali, entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento della SE entro il limite del 35% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 35% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Le addizioni volumetriche, gli interventi pertinenziali e di sostituzione edilizia sono ammessi con intervento diretto nella pertinenza dei fabbricati esistenti alle seguenti condizioni:

    • - al fine di un adeguato inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione, in specifico a schermatura dei nuovi interventi edilizi e comunque in modo paesaggisticamente coerente con l'intero nucleo edificato, dovranno essere previste quinte vegetazionali con essenze arboree di alto fusto tipiche della cenosi locale;
    • - sia perseguita la migliore interazione paesaggistica, valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici, evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico;
    • - le tipologie edilizie ed i materiali utilizzati devono rispettare i canoni dell'architettura rurale toscana;
    • - deve essere ridotta al minimo la realizzazione di nuova viabilità;
    • - il sistema e le relative modalità di gestione devono essere conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di ricettività turistica.
    • - la realizzazione delle opere di urbanizzazione interne al Tex rimane a totale carico del soggetto che realizza l'intervento, così come la loro proprietà, la loro gestione e manutenzione;
    • - è fatto obbligo di accatastare tutti i fabbricati derivati dai presenti interventi, nessuno escluso o eccettuato, in categoria "D";
    • - è vietato, a tempo indeterminato, il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso di tutti i fabbricati e dei fondi oggetto dell'intervento; il mutamento d'uso è ammissibile solamente per destinazione di servizi ad uso della R.T.A. quali ristorante, beauty-farm o comunque connesse al sistema ed alla modalità di gestione della struttura;
    • - gli edifici che compongono la struttura devono essere realizzati con un massimo di n.2 piani fuori-terra e fino ad un'altezza massima in gronda di ml.8,00; la distanza minima tra gli edifici ed i confini di proprietà è stabilita in ml.5,00; la distanza minima tra i fabbricati è stabilita in ml.10,00.
    • - le caratteristiche costruttive dovranno rispettare le disposizioni di cui all'Art.20 "Criteri costruttivi generali" delle norme di piano;
    • - è ammessa la realizzazione di piscine e di altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive come previsto dall'Art.45 delle Norme di piano;
    • - gli spazi aperti devono essere progettati in modo da assicurare la permeabilità minima del 75% del suolo;
    • - le aree destinate a parcheggio non possono essere impermeabilizzate con bitume o cemento, ma usando soluzioni con materiali che garantiscano una superficie permeabile minima del 50%;
    • - l'illuminazione esterna deve essere realizzata con sistema cut-off e garantire l'illuminamento minimo per ciascun tipo di utilizzo (strade, spazi o vialetti pedonali, parcheggi); è vietata l'illuminazione che superi il minimo consentito dalla normativa di riferimento;
    • - è consentito che le superfici edificabili complessive siano costruite secondo lotti funzionali, con opere di urbanizzazione realizzate in modo proporzionale e comunque tali da garantire l'agibilità finale dell'attività realizzata;
    • - è consentita la realizzazione di eventuale viabilità di innesto all'area di intervento da terreni non ricompresi in detta area, di cui il committente dell'intervento possegga il relativo titolo;
    • - è consentita la copertura degli spazi a parcheggio con strutture leggere in legno e copertura permeabile, eventualmente integrata con pannelli fotovoltaici.
  • Comune di Montieri

  • 9) Centrali geotermoelettriche Travale 3 - Travale 4 (TPS-1)

    Nel presente Tessuto Extraurbano n.9 sono localizzate le n.2 centrali geotermoelettriche già costruite nel Comune di Montieri, ovvero "Travale 3" e "Travale 4". Tali aree equivalgono alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968. I parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

    • - industriale e artigianale;
    • - direzionale e di servizio.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - addizioni volumetriche con aumento di superficie edificabile sino al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali;
    • - sostituzione edilizia con aumento di superficie edificabile sino al 10% della superficie edificata legittima esistente nel Tex.

    Gli interventi edilizi previsti in tali sottozone devono essere eseguiti al fine di migliorare ed integrare le strutture esistenti con il contesto paesaggistico di contorno, prevedendo aggregazioni volumetriche in cui si rispetti la morfologia dei luoghi senza eccessivi sbancamenti o riporti di terreno ed altresì prevedere la piantumazione di specie arboree ed arbustive tipiche della cenosi locale, o altre strutture che costituiscano un "filtro" con il territorio rurale circostante.

  • 10) Zona artigianale-industriale di Campiano (TPS-1)

    Nel presente Tessuto Extraurbano n.10 "Zona artigianale-industriale di Campiano" sono ubicate attività artigianali ed industriali già edificate. Tale area equivale alle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M.n.1444/1968. La previsione si deve configurare come una riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'area oggetto di intervento, ottenuto attraverso il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti.

    1. Nel Tessuto Extraurbano n.10 sono localizzati edifici ed impianti a servizio della cessata attività mineraria, in base a cui i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

    • - residenziale, laddove preesistente alla data di adozione del piano;
    • - industriale ed artigianale;
    • - commerciale al dettaglio;
    • - direzionale e di servizio;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche, entro il limite del 20% per cento della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare volumetrie aggiuntive al 20% per cento della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di volume sino al 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

    Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti indici e parametri:

    • - HMax = 20,00 m; non viene stabilita una altezza massima per impianti speciali (anche tipo silos o simili);
    • - distanza minima dai confini "DC" pari a 5,00 m;
    • - "DE": non viene stabilita;
    • - distanza dal filo stradale "DS" come da vigente Codice della Strada;
    • - IPmin = 25%.
  • 11) Albergo Prategiano (TPS-4)

    Nel presente Tessuto Extraurbano n.11 è localizzato un albergo in territorio rurale e le relative sistemazioni esterne; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968 a prevalente funzione agricola ed in cui gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizioni volumetriche fino a 100 mq. di SE per ciascun edificio;
    • - interventi pertinenziali, potendo realizzare SE sino al al 20% per cento della superficie edificata legittima esistente nel Tex;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia, anche con aumento di SE sino al 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex.

    Le nuove superfici edificabili consentite dagli interventi edilizi di addizione volumetrica, dagli interventi pertinenziali e dagli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e possono essere complessivamente realizzate solo entro il limite del 20% della superficie edificata legittima esistente nel Tex, non ammettendosi ulteriori interventi di tale tipologia una volta superato tale limite, anche con singoli interventi.

  • 12) Impianto di depurazione in loc. Ribudelli

    Nel Tessuto Extraurbano n.12 è localizzato il sito destinato all'impianto di depurazione in loc. Ribudelli, realizzato in attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Toscana, le Province di Siena e Grosseto ed i Comuni di Montieri e Chiusdino sottoscritto in data 26.07.2001.

    Tale area equivale alle zone territoriali omogenee "F" di cui al D.M.n.1444/1968, facendo presente che trattasi di opera di pubblica utilità.

    Gli interventi sono ammessi mediante approvazione di progetto di opera pubblica.
    Quelli ammessi in forma diretta sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva.

    Gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva sono ammessi mediante procedura di variante urbanistica ai sensi dell'Art.34 della L.R.n.65/2014.

  • 13) zona serricola di Travale (TPS-1)

    Nel Tessuto Extraurbano n.13 (ex-sottozona E-S/1 del previgente Regolamento urbanistico, Art.16-bis) sono localizzate le serre realizzate con Permesso di costruire n.2 del 13.01.2014; tale area equivale alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968. I parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
    • - sostituzione edilizia senza aumento di volumetria.

*****

2. Nel territorio rurale e per entrambi i territori comunali, il POiC-MM individua le seguenti "Aree Rurali destinate a Servizi di Interesse Pubblico", che equivalgono alle zone territoriali omogenee "F" di cui al D.M.n.1444/1968, localizzate nelle Tavv.U01-A/B_int-2 con la sigla "ARSIP" in cui, se interne agli ambiti periurbani, per gli interventi in esse previsti devono essere altresì rispettati gli indirizzi e le prescrizioni dell'Art.33:

  • a) aree cimiteriali (AC), in cui sono ammessi i seguenti interventi:
    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
    • - edificazione di completamento all'interno dell'area cimiteriale mediante la realizzazione di fabbricati di tipologia, forma e materiali simili, per quanto possibile, agli esistenti, a condizione di non superare l'altezza massima delle strutture esistenti.

    Per le aree cimiteriali è inoltre istituita, ai sensi dell'Art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ex-Regio decreto n.1265 del 27 luglio 1934, n.1265, una fascia di rispetto in cui, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, sono vietati gli interventi edilizi di nuova edificazione.

  • b) aree a servizio degli impianti di teleriscaldamento (TLRS), in cui sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, addizioni volumetriche e interventi pertinenziali sino al 20% della volumetria attuale, queste ultime con contestuali opere di mitigazione paesaggistica.
  • c) aree destinate ad impianti sportivi (AIS), in cui sono ammissibili gli interventi di:
    • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva.

    Le suddette aree sono localizzate:

    1. 1) nell'ambito periurbano di Monterotondo M.Mo ove è localizzato il campo di calcio (AIS-1);
    2. 2) nell'ambito periurbano di Montieri ove è localizzato il campo di calcio (AIS-2);
    3. 3) nell'ambito periurbano di Montieri ove è localizzata la pista polivalente ed il campo da tennis (AIS-3); per la pista polivalente è inoltre consentita la sua copertura con struttura fissa o temporanea di altezza non superiore a 7,50m, da realizzarsi con materiali e tipologia compatibili al contesto paesaggistico di riferimento e da integrare con opere di mitigazione a verde per ridurre l'impatto paesaggistico dai punti di visuale accessibili al pubblico;
    4. 4) nell'area limitrofa all'UTOE di Boccheggiano ove è localizzato il campo di calcio (AIS-4).
  • d) elisuperfici (ES), in cui sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per il manufatto realizzato nella elisuperficie di Monterotondo M.Mo, sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
  • e) aree per attività ricreative, fieristiche e parco-giochi (ARF);
  • f) emporio polifunzionale in loc. Frassine (EP), in cui è localizzata una ex-casa cantoniera ANAS, poi acquistata dal Comune di Monterotondo M.Mo che la ha destinata ad emporio polifunzionale a servizio della frazione di Frassine; in tale area, i parametri di cui all'Art.7 c.2 delle Norme di piano e gli allineamenti stradali sono desunti dalla legittima consistenza dello stato attuale dei fabbricati esistenti.
    Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
    • - residenziale;
    • - artigianale;
    • - commerciale al dettaglio;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi.

    Gli interventi ammessi sono i seguenti:

    • - manutenzione ordinaria, ivi incluso il tamponamento del porticato esistente con infissi vetrati smontabili, installati per esigenze temporanee stagionali;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia conservativa;
    • - addizione volumetrica, unicamente ammissibile mediante il tamponamento del porticato esistente con infissi vetrati fissi;
    • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
  • g) campo di tiro a volo (TV), ubicato in loc. Pianacce nel Comune di Monterotondo M.Mo.

*****

Inoltre, nelle aree a prevalente funzione agricola del territorio rurale che equivalgono alle zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M.n.1444/1968, il POiC-MM ammette la localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti (DC):

  • - per quelli esistenti consentendo l'ampliamento, entro il limite di 50 mq di superficie coperta, delle tettoie o dei fabbricati a servizio degli impianti, a condizione di non superare l'altezza delle strutture afferenti e rispettare sia la distanza di 5,00 metri dai confini, sia la distanza minima dalle strade prevista dell'Art.26 del Regolamento attuativo del Codice della Strada;
  • - per i nuovi impianti, la loro realizzazione deve avvenire prevedendo opere di mitigazione paesaggistica (previsione di rilevati, quinte alberate, ecc.) che ne assicurino un corretto inserimento nel contesto ambientale; oltre alle dotazioni minime di legge, è ammessa la realizzazione di ulteriori strutture di servizio di prima necessità per gli utenti, quali bar, autofficina, riparazione gomme, ecc. mediante fabbricati aventi superficie edificabile massima pari a 250 mq.; negli ambiti paesaggisticamente vincolati, gli interventi dovranno adeguarsi alle relative prescrizioni dei provvedimenti di tutela del PIT-PPR.

(1) Si fa presente che il Tex è localizzato in base alla variante urbanistica approvata mediante procedura di AIA.

Capo III Disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale per la gestione degli insediamenti esistenti

Sezione I Interventi attuabili da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 35 Installazione di serre o manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. Per lo svolgimento dell'attività agricola, l'installazione di serre o manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, è disciplinata dall'Art.70 al c.1 ed al c.3 lett.a) della L.R.n.65/2014 e, rispettivamente, anche:

  • - per un periodo di installazione non superiore a due anni dall'Art.1 del Reg.n.63/R/2016;
  • - per un periodo di installazione superiore a due anni dall'Art.2 del Reg.n.63/R/2016;

2. L'installazione dei manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e), ovvero con riferimento alle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT, è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione:

  • - delle aree boscate;
  • - delle fasce di rispetto stradale come definite dal "Codice della Strada";
  • - dalle aree di rispetto cimiteriale.

3. Per lo svolgimento dell'attività agricola, è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, disciplinata dall'Art.70 c.3 lett.b) della L.R.n.65/2014 e dall'Art.3 del Reg.n.63/R/2016. La suddetta realizzazione è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2. In coerenza con l'art.23, comma 9, del PTC 2010 ora vigente, tali manufatti devono essere ubicati in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi, disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie va comunque garantito il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale; da tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all'allevamento di bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico.

4. In contiguità con gli immobili e le aree schedati nell'Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, le caratteristiche dei manufatti di cui al comma 3 devono essere le seguenti:

  • - i silos devono essere realizzati in materiale non riflettente e preferibilmente verniciati in colore verde chiaro o marrone chiaro;
  • - le tettoie devono essere realizzate in materiale non riflettente di colore verde o rosso mattone;
  • - le serre devono essere costituite da elementi smontabili in prevalenza trasparenti e provviste delle opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche; se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, devono essere comprese nelle aree riservate dal piano strutturale alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.

Art. 36 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale su tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi:

  • a) la manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, c.2, lett.b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati ed all’articolo 136, c.2, lett.a) della L.R.n.65/2014;
  • b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui agli articoli 135, c.2, lett.c) e 136, c.2, lett.a-bis) della L.R.n.65/2014;
  • c) gli interventi di cui agli articoli 135, c.2, lett.a) e 136, c.1, lett.b) della L.R.n.65/2014, necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  • d) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica;
  • e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, c.1, lett.i) della L.R.n.65/2014.

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(2), sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

  • a) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, c.2, lett.d) della L.R.n.65/2014, con le specificazioni di cui all’Art.13, commi 3 e 4, delle presenti norme, ivi inclusa la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche di cui al successivo punto h-5) e la realizzazione di scannafossi di cui al successivo punto h-6);
  • b) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, c.2, lett.e) e 136, c.2, lett.a-ter) della L.R.n.65/2014, ivi incluse le cantine seminterrate di cui al successivo punto h-3) ed i forni ad uso cottura di cui al successivo punto h-7);
  • c) le addizioni volumetriche di cui all’articolo 134, c.1, lett.g) della L.R.n.65/2014;
  • d) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 134, c.1, lett.h) della L.R.n.65/2014;
  • e) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, c.1, lettera l) della L.R.n.65/2014;
  • f) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all’articolo 134, c.1, lett.m) della L.R.n.65/2014;
  • g) sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi;
  • h) sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

    1. 1) interventi di adeguamento igienico-sanitario mediante addizioni volumetriche per realizzazione di wc con antibagno della superficie massima di 8 mq di superficie calpestabile, in quantità massima di una addizione per ogni fabbricato, non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    2. 2) realizzazione di volumi tecnici mediante addizioni volumetriche non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    3. 3) realizzazione di cantine interrate o prevalentemente interrate, da ubicare entro l’area di sedime del fabbricato ad eccezione delle scale di accesso, di superficie calpestabile fino a 20 mq e con altezza utile di m 2,30, con un massimo di una cantina per ogni edificio e di volumetria complessiva massima non superiore al 20% dello stesso edificio; la superficie accessoria non è computata nelle verifiche degli indici di edificabilità, concorrendo alla determinazione della superficie complessiva;
    4. 4) realizzazione di portici e loggiati la cui ampiezza totale non può essere superiore al 40% della superficie coperta degli edifici, inclusa la superficie dei portici o loggiati esistenti; la copertura del portico deve avere le stesse caratteristiche di quella dell’edificio afferente; non costituisce superficie edificabile la porzione di portico o loggiato non eccedente i 2,00 m misurati come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma dello stesso edificio;
    5. 5) rialzamento dell’edificio, per lo spessore necessario e comunque non superiore a 70 cm, per la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche, tipo cordoli di coronamento e simili; i volumi realizzati non sono computati nelle verifiche degli indici di edificabilità;
    6. 6) realizzazione di scannafossi di larghezza massima pari a 70 cm., ispezionabili esclusivamente attraverso aperture di dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 150 cm. di altezza;
    7. 7) realizzazione di forni ad uso cottura, in muratura di pietra a faccia vista con inserti in cotto, delle dimensioni massime di 10 mq ed altezza non superiore a 2,00 m, da ubicare nell’area di pertinenza di residenze rurali o annessi agricoli, in ragione di un forno per ogni area di pertinenza;
    8. 8) nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso agricolo, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
      • a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
      • b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
      • c) box in legno della superficie massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
      • d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
        • - mq.40 se afferenti a strutture ricettive;
        • - mq.20 se afferenti a fabbricati residenziali privati.
      • 3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all’imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2 lett.g).
      • 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola. 5. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1 lett.e), comma 2, lettere d), e) e di cui al comma 3 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.
      • 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:
        • HMax = 8,00 m.
        • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
        • - distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altresì ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
        • - distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
        • - IPmin = 25%.

(2) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Art. 37 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, ad eccezione degli edifici vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(3), previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:

  • - trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 71, comma 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014, ad opera dell’imprenditore agricolo non professionale;
  • - ristrutturazioni urbanistiche;
  • - trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014;
  • - trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2 della L.R.n.65/2014, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.4 del Reg.n.63/R/2016.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  1. a) siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale;
  2. b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, dall’Art.5 del Reg.n.63/R/2016.
  3. c) siano rispettati i seguenti parametri:
    • HMax = 8,00 m.
    • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
    • distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altres&igr ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
    • distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
    • IPmin = 25%.

class="small">(3) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Art. 38 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, restando fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi; devono essere inoltre seguiti i seguenti i criteri per la realizzazione degli interventi edilizi e urbanistici:

  • - la nuova edificazione deve essere inserita nel rispetto della morfologia dei luoghi e della struttura del paesaggio, rispettando la maglia territoriale e poderale favorendo, ove possibile, l'aggregazione con gli edifici esistenti e deve essere ubicata in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi, disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie va comunque garantito il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio;
  • - per tutti gli interventi edilizi devono essere adottate tipologie edilizie, costruttive e materiali conformi alle caratteristiche ed alle tradizioni costruttive dell'intorno e, in generale, dell'architettura rurale toscana;
  • - la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante deve essere sviluppata in coerenza con il sistema delle acque superficiali e sotterranee ed in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo ed al rischio idrogeologico;
  • - nel caso che il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie dovranno essere ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;
  • - sia contenuta la volumetria fuori terra delle cantine e altre grandi strutture;
  • - eventuale nuova viabilità, da ammettersi unicamente come collegamento alla viabilità principale, dovrà essere realizzata con caratteri tipici della maglia poderale; il progetto delle sistemazioni ambientali specificherà le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare.

2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata:

  • a) all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016;
  • c) alla condizione che, qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sia equiparata alla superficie aziendale prevalente dell'area di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea, dell'art.23 delle norme del PTC 2010 ora vigente.

3. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita secondo quanto stabilito dall'Art.4 del Reg.n.63/R/2016 ed inoltre:

  • - è consentita per una superficie utile (SU) massima di 150 mq;
  • - le nuove costruzioni agricole ad uso abitativo possono essere realizzate al massimo su due livelli fuori terra, non consentendo tipologie a pilotis, con altezza massima pari a 8,00 m;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente Codice della strada;
  • - è vietata all'interno di aree boscate;
  • - deve prevedere tipologie edilizie e caratteristiche costruttive in coerenza con i fabbricati esistenti;
  • - deve privilegiare dislocazioni in continuità con i fabbricati esistenti e per le quali si minimizzi la realizzazione di nuova viabilità;
  • - deve evitare ubicazioni in luoghi di belvedere panoramico;
  • - deve prevedere l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile ed il ricorso ad utilizzazione di fonti di energia rinnovabile.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli:

  • - è soggetta all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • - è soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o, in mancanza, da quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016; l'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo;
  • - deve avvenire escludendo dotazioni che ne consentano, anche temporaneamente, l'utilizzo abitativo;
  • - deve privilegiare dislocazioni per le quali si minimizzi la realizzazione di nuova viabilità;
  • - deve evitare ubicazioni di belvedere panoramico;
  • - i nuovi annessi agricoli, ad eccezione di quanto previsto al seguente capoverso, possono essere realizzati esclusivamente ad un livello fuori terra, con altezza massima interna pari a 2,60 m;
  • - nel caso di realizzazione di nuovi annessi agricoli costruiti con strutture prefabbricate, la loro altezza non può essere superiore a m.8,00 e devono essere previsti opportuni interventi di mitigazione dell'impatto visivo mediante parziali interramenti, utilizzazione di dislivelli naturali e impianto di schermature vegetazionali a medio-alto fusto;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - deve prevedere l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile ed il ricorso ad utilizzazione di fonti di energia rinnovabile.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare, è consentita alle condizioni di cui dell'Art.6 del Reg.n.63/R/2016 ed inoltre la realizzazione degli annessi di cui al presente comma:

  • - non è soggetta alla presentazione del programma aziendale;
  • - è consentita per una superficie edificabile massima di 300 mq;
  • - i nuovi annessi agricoli possono essere realizzati esclusivamente ad un livello fuori terra, con altezza massima interna pari a 3,50 m;
  • - la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;
  • - la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a 10,00 metri;
  • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - è vietata all'interno di aree boscate;
  • - la dimensione dell'unità minima aziendale, di cui all'Art.23 c.4 del PTC 2010 ora vigente, non può essere inferiore a 3ha.

Art. 39 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Al fine della verifica delle condizioni di cui ai precedenti articoli 38 e 39, l’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, avente i contenuti indicati all’Art.7 del Reg.n.63/R/2016.

2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

3. Il programma aziendale è presentato, secondo le modalità previste dall’Art.7 del Reg.n.63/R/2016, al Comune o ai Comuni competenti per territorio.

4. Per l’approvazione del programma aziendale, il Comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della L.241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti; nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dal successivo comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111 delle L.R.n.65/2014.

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune.

6. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:

  1. a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui ai precedenti articoli 38 e 39;
  2. b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
  3. c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
  4. d) a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
  5. e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall’inadempienza.

7. Il programma aziendale ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del Comune.

8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque soddisfino tutte le seguenti condizioni:

  1. a) non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
  2. b) non comportino incremento superiore al 20 per cento della superficie utile per singolo edificio di nuova realizzazione;
  3. c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
  4. d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati;
  5. e) non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all’articolo 76, comma 5, della L.R.n.65/2014.

10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.

11. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, l’Art.7 del Reg.n.63/R/2016 specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.

13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo, ai sensi dell’articolo 107 della L.R.n.65/2014, quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, nonché quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • realizzazione di annessi agricoli, attraverso la nuova edificazione, per una dimensione eccedente i 4.000 metri quadrati di superficie utile lorda;
  • realizzazione di almeno 4 nuove unità abitative.

Art. 40 Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e delle altre normative di settore, nonché dell'Art.11 del Reg.n.63/R/2016.

3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale, ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all'interno del fondo.

4. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all'attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite dall'Art.11 del Reg.n.63/R/2016.

5. L'utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all'attività agricola non determina il mutamento della destinazione d'uso industriale o commerciale degli immobili stessi.

Art. 41 L'attività agrituristica e l'agricampeggio

1. Il POiC-MM ammette in tutto il territorio rurale lo svolgimento dell'attività agrituristica, che include anche l'attività di agricampeggio, recependo la disciplina di cui alla L.R.n.30/2003 e del suo regolamento attuativo, in ultimo integrato con D.P.G.R.n.34/R/2021.

2. Per le esigenze di conduzione delle attività agrituristiche, nelle aree di pertinenza degli edifici è consentita l'installazione temporanea di tensostrutture, gazebo, aree ombreggiate, anche per attività ludico-ricreative, di intrattenimento e simili.

Sezione III Interventi attuabili da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo

Art. 42 Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Le trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali, nel rispetto, se del caso, del regime autorizzativo in materia di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico.

2. Nelle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola è ammessa la realizzazione di manufatti pertinenziali, comprese le installazioni stagionali di cui all’Art.136 c.2 lett.c-bis) della L.R.n.65/2014 e le opere, interventi e manufatti di cui all’Art.137 c.1 lett.a), inclusi i ricoveri per animali domestici e da cortile aventi superficie coperta fino a 5 mq., in numero massimo di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie coperta superiore a 5 mq. sono disciplinati al successivo Art.43), a condizione che sia dimostrata l’impossibilità dell’eventuale riutilizzo di manufatti esistenti nell’area di pertinenza, e che la realizzazione non comporti alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni.

3. Nell’area di pertinenza di edifici con destinazione non agricola, è ulteriormente ammessa l’installazione di:

  1. a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
  2. b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
  3. c) box in legno della superficie coperta massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
  4. d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
    • - mq.40 di superficie coperta se afferenti a strutture ricettive;
    • - mq.20 di superficie coperta se afferenti a fabbricati residenziali privati.

Art. 43 Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici, per esigenze venatorie, a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo

1. Il POiC-MM consente, ad eccezione delle aree di pertinenza degli immobili e delle aree schedate nell’Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, l’installazione di annessi per l’attività agricola amatoriale, mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente alle seguenti condizioni:

  • - l’installazione non genera diritti edificatori ed è consentita per motivate esigenze produttive e previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo relativo alla complessiva superficie di proprietà, secondo uno schema predisposto dall’ufficio edilizia privata, a spese del richiedente, da registrare e trascrivere a favore del Comune, contenente forme di garanzia fideiussorie o bancarie finalizzate alla rimozione di ciascun annesso agricolo al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • - l’ubicazione deve rispettare la maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio rurale, in modo da non interessare i crinali, né superare con il colmo di alcuna parte le linee dei crinali;
  • - deve essere favorita la corrispondenza della situazione insediativa e il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - che siano realizzati interamente in legno, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie; in alternativa alla realizzazione in legno, è altresì consentito che siano realizzati interamente con lamiere in colore opacizzato verde scuro o marrone e finitura “simil-legno”, sempre con struttura semplicemente ancorata a terra senza opere murarie;
  • - è vietato il mutamento della loro destinazione d’uso;
  • - sono vietati in terreni provenienti da frazionamenti di fondi rurali avvenuti dopo l’adozione del presente piano;
  • in essi sono vietate le dotazioni che ne consentano l’utilizzo per funzioni residenziali, commerciali, direzionali o turistico-ricettive, escludendo anche la possibilità di essere dotati di servizi igienici;
  • la dimensione massima dei manufatti, per superfici fondiarie:
    • - uguali o superiori a 3 ha è pari a 80 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 3 ha e superiori ad 1 ha è pari a 60 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 1 ha e superiori ad 0,50 ha è pari a 30 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
    • - inferiori a 0,50 ha e superiori ad 0,10 ha è pari a 20 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
  • non è consentita l’installazione per superfici fondiarie inferiori a 0,10 ha (1.000 mq);
  • le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • - m.10,00 da altri fabbricati esistenti;
    • - m.5,00 dai confini;
    • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

2. Il POiC-MM consente, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente, l’installazione di box necessari al ricovero di animali domestici di bassa corte, felini o cani, aventi superficie superiore a 5 mq. o, se di superficie inferiore a 5 mq., in numero maggiore di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie inferiore a 5 mq. sono disciplinati al precedente Art.42) alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono essere in numero massimo di uno per ogni edificio, avere dimensioni proporzionate al numero ed alla specie di animali da ricoverare, di superficie massima di 20 mq ed altezza massima di 2,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

3. Il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente l’installazione degli annessi necessari al ricovero di animali quali cavalli, bovini, suini, ovicaprini e simili, secondo le disposizioni dell’Art.13 del Reg.n.63/R/2016, alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono avere dimensioni massime di 50 mq o dimensioni inferiori in proporzione al numero di animali da ricoverare, con altezza massima di 3,50 m; nel caso di necessità del ricovero di animali di specie diversa, è consentita la realizzazione di annessi distinti per specie di superficie massima in proporzione al numero di animali da ricoverare ed in ogni caso non complessivamente superiore a 150 mq, con altezza massima di 3,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica.

4. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, il POiC-MM, per comprovati motivi e mediante la presentazione di, idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente la installazione dei manufatti per esigenze venatorie di cui all’Art.34-bis della L.R.n.3/1994, secondo le disposizioni dell’Art.13-bis del Reg.n.63/R/2016, della dimensione massima di 60mq. incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50; la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, lett.a), b) e c) dello stesso Art.13-bis. I manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

5. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata, il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente o progetto di opera pubblica, consente l’installazione di manufatti a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo, realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie, della dimensione massima di 40mq. di superficie coperta incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50.

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, su tutti gli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti:

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 136, comma 1, lettera a);
  • b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b) e 136, comma 2, lettera a), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
  • c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
  • d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui agli articoli 135, comma 2, lettera a) e 136, comma 1, lettera b).

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b) e 136, comma 2, lettera a), comportanti frazionamento delle unità immobiliari e gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unità immobiliari.

3. Oltre agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(4), sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

  1. a) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, c.2, lett.d) della L.R.n.65/2014, con le specificazioni di cui all’Art.13, commi 3 e 4, delle presenti norme, ivi inclusa la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche di cui al successivo punto i-5) e la realizzazione di scannafossi di cui al successivo punto i-6);
  2. b) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, c.2, lett.e) e 136, c.2, lett.a-ter) della L.R.n.65/2014, ivi incluse le cantine seminterrate di cui al successivo punto i-3) ed i forni ad uso cottura di cui al successivo punto i-7);
  3. c) le addizioni volumetriche, di cui all’articolo 134, comma 1, lettera g), nonché nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell’architettura rurale toscana; nello specifico, sono ammesse:
    1. 1) per i fabbricati ad uso residenziale, concesse una sola volta dall’approvazione del presente piano, anche con contestuale mutamento delle destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo, per i seguenti casi, fra di loro alternativi:
      • - entro il 35% del volume legittimo dell’edificio, con aumento, per addizioni volumetriche con destinazione turistico-ricettiva sino al 50% per ciascuna unità immobiliare costituente lo stesso edificio, a condizione tale destinazione sia mantenuta per 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento;
      • - pari a 50 mq in aggiunta alla superficie edificabile legittima esistente, con aumento, per addizioni volumetriche con destinazione turistico-ricettiva sino al 100mq per ciascuna unità immobiliare costituente lo stesso edificio, a condizione tale destinazione sia mantenuta per 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento;
    2. prescrivendosi inoltre che tali addizioni volumetriche siano ridotte della quantità già costruita per ampliamenti una-tantum di 20 mq. di superficie edificabile o 60 mc. realizzati in base alle nome del previgente Regolamento urbanistico;

    3. 2) per gli altri fabbricati, ad eccezione degli annessi realizzati il cui inizio lavori è successivo al 15.04.2007, addizioni volumetriche concesse una sola volta dall’approvazione del presente piano, anche con contestuale mutamento delle destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo, per i seguenti casi, fra di loro alternativi:
      • - entro il 30% del volume legittimo dell’edificio;
      • - pari a 40 mq in aggiunta alla superficie edificabile legittima esistente;
  4. d) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h);
  5. e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, comma 1, lettera i);
  6. f) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l);
  7. g) le piscine, nonché gli impianti sportivi di cui all’articolo 134, comma 1, lettera m);
  8. h) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4;
  9. i) sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
    1. 1) interventi di adeguamento igienico-sanitario mediante addizioni volumetriche per realizzazione di wc con antibagno della superficie massima di 8 mq di superficie calpestabile, in quantità massima di una addizione per ogni fabbricato, non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    2. 2) realizzazione di volumi tecnici mediante addizioni volumetriche non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    3. 3) realizzazione di cantine interrate o prevalentemente interrate, da ubicare entro l’area di sedime del fabbricato ad eccezione delle scale di accesso, di superficie calpestabile fino a 20 mq e con altezza utile di m 2,30, con un massimo di una cantina per ogni edificio e di volumetria complessiva massima non superiore al 20% dello stesso edificio; la superficie accessoria non è computata nelle verifiche degli indici di edificabilità, concorrendo alla determinazione della superficie complessiva;
    4. 4) realizzazione di portici e loggiati, ad eccezione degli edifici di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti norme, la cui ampiezza totale non può essere superiore al 40% della superficie coperta degli edifici, inclusa la superficie dei portici o loggiati esistenti; la copertura del portico deve avere le stesse caratteristiche di quella dell’edificio afferente; non costituisce superficie edificabile la porzione di portico o loggiato non eccedente i 2,00 m misurati come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma dello stesso edificio;
    5. 5) rialzamento dell’edificio, per lo spessore necessario e comunque non superiore a 70 cm, per la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche, tipo cordoli di coronamento e simili; i volumi realizzati non sono computati nelle verifiche degli indici di edificabilità;
    6. 6) realizzazione di scannafossi di larghezza massima pari a 70 cm., ispezionabili esclusivamente attraverso aperture di dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 150 cm. di altezza;
    7. 7) realizzazione di forni ad uso cottura, in muratura di pietra a faccia vista con inserti in cotto, delle dimensioni massime di 10 mq di superficie di ingombro ed altezza non superiore a 2,00m, da ubicare nell’area di pertinenza di residenze rurali o annessi agricoli con inizio lavori non successivo al 15.04.2007, in ragione di un forno per ogni area di pertinenza.
    8. 8) Nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso non agricolo, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
      • a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
      • b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
      • c) box in legno della superficie massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
      • d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
        • mq.40 se afferenti a strutture ricettive;
        • mq.20 se afferenti a fabbricati residenziali privati.

4. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all’articolo 34-bis della L.R.n.3/1994.

5. Sui manufatti realizzati ai sensi dell’articolo 78 della L.R.n.65/2014 sono ammessi gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d).

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:

  • - HMax = 8,00 m.
  • - distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
  • - distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altresì ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
  • - distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
  • - IPmin = 25%.

(4) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.

Sezione IV Altri interventi nel territorio rurale attuabili da qualunque soggetto

Art. 45 Piscine, maneggi e altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive

1. Il POiC-MM consente la realizzazione di strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero nelle pertinenze di fabbricati residenziali privati, o ad uso agrituristico, o a servizio di “alberghi rurali”; è ammessa, senza poter prevedere in alcun caso una loro copertura fissa o temporanea, la realizzazione di strutture per le seguenti categorie di pratiche sportive:

  • - piscine;
  • - campi da tennis o da padel;
  • - campi polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcetto, tiro con l'arco, ecc.);
  • - maneggi.

2. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono contenere un'adeguata documentazione tesa ad illustrare la posizione del manufatto dai vari punti di visuale, la descrizione dei materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali autoctoni o naturalizzati che si intendono realizzare; devono inoltre essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento paesaggistico;
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

3. Le strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero dovranno attenersi ai seguenti criteri:

  • - è consentita la realizzazione di una sola opera autonoma delle suddette categorie per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario;
  • - gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare i movimenti di terra e non alterare il contesto ambientale, anche tenendo conto di allineamenti con muri esistenti, filari, siepi, fossi e con gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - per contenere l'impatto visivo di dette strutture devono essere previste schermature con essenze arboree adulte tipiche del luogo;
  • - per le strutture in argomento possono essere realizzati volumi tecnici interrati, di dimensioni strettamente necessarie alla loro funzionalità;
  • - i materiali costruttivi e le pavimentazioni a corredo delle nuove strutture devono essere compatibili con il contesto circostante.

4. Per la realizzazione di piscine devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - deve essere dimostrato un autonomo approvvigionamento idrico;
  • - la superficie massima della vasca deve essere inferiore a:
    • - 80 mq con profondità massima di 140 cm, se a corredo di strutture private;
    • - 120 mq con profondità massima di 200 cm, se a servizio di strutture ricettive (agriturismi o alberghi di campagna);
  • - la forma dell'invaso deve adeguarsi alle caratteristiche del sito, evitando eccessivi movimenti di terreno;
  • - i nuovi vani tecnici dovranno essere completamente interrati e realizzati in prossimità della vasca (sono esclusi volumi fuori terra, rampe esterne, ecc.);
  • - il rivestimento della piscina dovrà essere realizzato in lastre di pietra, o rasante impermeabile colorato in pasta, o con telo in pvc, in tutti i casi nelle tonalità scure del grigio-marrone o del verde olivastro o del verde-petrolio, o cromie similari;
  • - il bordo esterno della piscina, di larghezza non superiore ai 150 cm, dovrà essere realizzato con lastroni di pietra naturale locale o in legno;
  • - attorno alla piscina non dovranno essere eseguite pavimentazioni di alcun genere;
  • - la superficie circostante, onde ridurre l'artificializzazione dell'area e garantire un migliore inserimento paesaggistico del manufatto, dovrà essere mantenuta a tappeto erboso naturale;
  • - l'eventuale telo di protezione della vasca dovrà essere di colore tale da mimetizzarsi con quelli dominanti dell'intorno, escludendo rigorosamente materiali lucidi o riflettenti;
  • - come opera di mitigazione sia prevista idonea sistemazione di siepi sempreverdi autoctone disposte in modo naturale intorno alla zona in cui è prevista la piscina.

5. I campi da tennis o polivalenti (calcetto, pallavolo, pallacanestro, tiro con l'arco, ecc.) devono essere realizzati esclusivamente con pavimentazioni filtranti, in erba, erba sintetica o terra battuta; la recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta, con altezza massima di 2,00m.

6. I maneggi per la pratica sportiva sono consentiti in aree di pertinenza di fabbricati residenziali o di annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, aventi superficie maggiore di 5.000 mq. e realizzati mediante recinzione con staccionata in legno di altezza adeguata.

Q

Art. 46 Recinzioni, cancelli, finiture per nuova viabilità e manutenzioni stradali

1. In tutto il territorio rurale, nel rispetto delle disposizioni dettate in merito dal Codice della Strada:

  • - sono ammesse le seguenti recinzioni:
    • - a rete metallica con sostegni in acciaio o legno, di altezza massima di 1,80 m.;
    • - con staccionata in legno secondo tipologie tipiche della zona dell'altezza massima di m 1,80;
    • - con siepi di essenze arboree tipiche dei luoghi.

2. E' consentita la installazione di cancelli di ingresso, a semplice disegno, posti all'interno della proprietà e realizzati esclusivamente in legno o ferro, questi ultimi di colore grigio scuro o marrone scuro, ammettendo la realizzazione di elementi portanti in muratura di forma e dimensione tipica dell'architettura rurale.

3. La pavimentazione della nuova viabilità dovrà essere realizzata attraverso un trattamento ecologico di depolverizzazione (triplo strato) realizzato mediante stesa simultanea di una mano di emulsione bituminosa e pietrischetto frantumato lavato di pezzatura variabile (primo strato 8-12 mm, secondo strato 4-8 mm, terzo strato 2-5 mm), oppure con superficie naturale in terra stabilizzata drenante resistente al traffico carrabile.

4. Per le manutenzioni alla viabilità esistente asfaltata, il tappeto di usura dovrà essere realizzato in calcestruzzo architettonico o asfalto ecologico sulle tonalità terrose del grigio-marrone al fine di garantire un migliore inserimento paesaggistico all'interno di un contesto contraddistinto da un marcato carattere di ruralità; la scelta della mescola degli inerti e la colorazione del legante dovranno pertanto garantire una soluzione ben integrata e quanto più possibile assimilabile a livello percettivo ad una tradizionale strada bianca di campagna.

Capo IV Destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale e mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

Art. 47 Destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale

1. Le destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale, ad eccezione delle ARDS per le quali sono disciplinate nella loro specifica normativa, sono le seguenti:

  • - residenziale;
  • - direzionale;
  • - turistico-ricettiva;
  • - attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività commerciali di promozione e vendita di prodotti tipici;
  • - esercizi pubblici;
  • - centri di studio e ricerca;
  • - strutture per l'istruzione;
  • - strutture culturali;
  • - strutture associative;
  • - strutture religiose;
  • - strutture sanitarie e assistenziali, quali residenze sanitarie assistite, ambulatori e centri di primo soccorso, cliniche e laboratori veterinari, ricoveri per animali;
  • - impianti tecnologici.

Art. 48 Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007(5) non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare la loro destinazione attuale in una di quelle ammissibili di cui al precedente Art.47, alle condizioni di cui ai seguenti articoli 49 e 50, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.

3. Qualora il mutamento della destinazione d'uso agricola sia finalizzato alla realizzazione di residenze non rurali:

  1. a) è possibile prevedere unità abitative esclusivamente di superficie edificabile minima pari a 45 metri quadrati ciascuna;
  2. b) le nuove unità abitative possono essere ricavate anche mediante interventi di sostituzione edilizia, con accorpamento di più fabbricati che insistono nella stessa pertinenza, a condizione di realizzare un unico fabbricato;
  3. c) il mutamento di destinazione d'uso residenziale può ammettere non più di n.5 nuove residenze per ciascun fabbricato o per ciascun intervento di sostituzione edilizia;
  4. d) è comunque consentita l'ampliamento della residenza a tutti i soggetti mediante cambi d'uso di volumi già compresi in fabbricati destinati a scopo residenziale per i quali non siano previsti interventi di demolizione e ricostruzione o eccedenti tali interventi.

4. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.

(5) Data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n.5/R.

Art. 49 Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 48, previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico-testimoniale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC oppure, in mancanza, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016.

2. Il POiC-MM contiene la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, compresi quelli di cui al comma 1, disciplinando, se del caso, gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d'uso.

Art. 50 Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 1, dall'articolo 81 e dall'articolo 82, della L.R.n.65/2014, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente.

3. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 1, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza così individuate, corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile sulla quale gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione. Qualora la possibilità di modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici sia condizionata alla sistemazione ambientale delle aree di pertinenza, la realizzazione degli interventi dovrà seguire i criteri riportati nella Scheda 9 del PTC 2010 ora vigente. Di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali ai sensi dell'Art.23 c.11 dello stesso PTC. Nei T.E.R.A. detta superficie è ridotta della metà.

4. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro, nella convenzione o nell'atto d'obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d'interventi di sistemazione ambientale, così come individuati al successivo Art.52, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 5, è dovuta al Comune la relativa differenza.

5. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

6. Gli oneri e gli impegni di cui ai commi 1, 4 e 5 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII della L.R.n.65/2014.

Art. 51 Gli interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici ricadenti nel territorio rurale, da prevedersi nel caso di interventi su edifici aventi aree di pertinenza superiori ad 1 ettaro, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, anche eventualmente contenuti nei programmi aziendali, devono prevedere la manutenzione, la conservazione, il ripristino o l'adeguamento:

  • - delle strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo;
  • - di opere di difesa idrogeologica, di prevenzione degli incendi o di contenimento degli altri fattori di rischio;
  • - dei sistemi vegetazionali quali le formazioni lineari di specie vegetali autoctone, alberi monumentali, così come definiti dalla normativa vigente o riconosciuti tali dalla disciplina comunale;
  • - delle infrastrutture esistenti, tra cui strade vicinali o percorsi pedonali ad uso pubblico;
  • - di sistemazioni agrarie e idrauliche con simili caratteristiche a quelle della zona;
  • - dei muri in pietra di recinzione o lungo le strade campestri.

Capo V Disciplina delle trasformazioni

Art. 52 Le aree rurali a destinazione speciale (ARDS)

1. Nel POiC-MM, rispettivamente per il Comune di Monterotondo Marittimo e per il Comune di Montieri, sono individuate e perimetrate, ad eccezione dei tessuti extraurbani e delle aree a destinazione specialistica trattate all'Art.34 delle presenti norme, nonché delle aree a destinazione estrattiva (ADE) che sono trattate nel successivo Titolo IV, le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, denominate "Aree Rurali a Destinazione Speciale" (ARDS), in esse ammettendo gli interventi urbanistico-edilizi di cui alla "Appendice 1 - Schede degli interventi di nuovo consumo di suolo nelle ARDS" e prevedendo, in coerenza con quanto stabilito dal PSi-CM, un nuovo consumo di suolo indicato nelle tabelle riportate nel seguito al presente articolo.

2. Le Schede-norma delle ARDS contenute nell'Appendice 1 sono costituite da una scheda descrittiva, da una tavola grafica di localizzazione territoriale (per la localizzazione puntuale degli interventi va fatto riferimento alle Tavv.U01-A/B) e dalle norme di zona; esse assumono valore prescrittivo e costituiscono parte integrante della presente normativa; le previsioni urbanistiche in esse contenute che eccedono la sostituzione edilizia hanno valenza quinquennale dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del POiC-MM.

3. Nel solo Comune di Monterotondo Marittimo sono individuate le seguenti ARDS:

  1. 1) ARDS_MM_Griccioni
  2. 2) ARDS_MM_Albergo rurale loc. Aione
  3. 3) ARDS_MM_Bioparco loc. Lago Boracifero

Tabella 1: nuovo consumo di suolo nelle ARDS del Comune di Monterotondo Marittimo

Categorie funzionali Previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato (mq. di superficie edificabile)
Subordinate a Conferenza di copianificazione Non subord. a Conferenza di copianificazione
Nuova edificazione Riuso Totale Nuova edificazione
Residenziale
Industriale-artigianale
Commerciale al dettaglio
Turistico-ricettivaARDS_MM_Albergo rurale loc. Aione 500 0 500
Direzionale e di servizioARDS_MM_loc. GriccioniARDS_MM_Bioparco loc. Lago Boracifero 1200
0
0
500
1200
500
Commerciale all'ingrosso e depositi
TOTALI 1700 500 2200