Capo I Coerenza, efficacia ed elaborati costitutivi
Art. 1 Il Piano Operativo intercomunale - Coerenza ed efficacia
1. Il Piano Operativo intercomunale dei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri (POiC-MM) è redatto in coerenza ai criteri ed alle disposizioni della L.R.n.65/2014, del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT-PPR), del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (PTC) e del Piano Strutturale intercomunale delle Colline Metallifere (PSi-CM).
2. Le disposizioni POiC-MM sono efficaci nel territorio del Comune di Monterotondo Marittimo e del Comune di Montieri secondo quanto stabilito dall'Art.95 della L.R.n.65/2014, facendo presente che:
- a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti è valida a tempo indeterminato e, nel POiC-MM:
- - per il territorio rurale è riferita agli interventi previsti al Titolo II, Capi I, II, III e IV;
- - per il territorio urbanizzato è riferita agli interventi previsti al Titolo III, Capi I, II, III, IV e V;
- b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, ha valenza quinquennale, da tale scadenza applicandosi l'Art.105 della L.R.n.65/2014 e, nel POiC-MM:
- - per il territorio rurale è riferita agli interventi previsti al Titolo II,Capo V;
- - per il territorio urbanizzato è riferita agli interventi previsti al Titolo III,Capo VI.
Art. 2 Composizione del POiC-MM ed elaborati costitutivi
1. Il POiC-MM è composto dalle norme generali (Titolo I) e dalle disposizioni inerenti il territorio rurale (Titolo II), il territorio urbanizzato (Titolo III), la disciplina delle attività estrattive (Titolo IV), le infrastrutture e reti tecnologiche (Titolo V), il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Titolo VI) e dalle norme transitorie e finali (Titolo VII).
2. La disciplina del POiC-MM è attuata in dipendenza gerarchica di quella del PSi-CM, i cui elaborati si intendono integralmente richiamati nel presente piano e che costituisce fonte interpretativa della normativa dello stesso POiC-MM.
3. Gli elaborati costitutivi del POiC-MM sono i seguenti:
Elaborati urbanistici
- - Relazione generale_int-2
- - Norme tecniche di Piano_int-2
- Allegati interni alle Norme di piano:
- Allegato all’Art.59 - Disciplina per gli interventi edilizi nel tessuto della città storica
- Allegato al Titolo III – UTOE - Dimensionamento quinquennale e verifica standard urbanistici
- Allegati esterni alle Norme di Piano:
- Allegato 1 – Schedatura e localizzazione edifici di valore storico, architettonico o testimoniale nelle UTOE e nel territorio rurale (A – Comune di Monterotondo M.Mo - B – Comune di Montieri)
- Allegato 2 – Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche
- Appendici alle Norme di Piano:
- Appendice 1 – Schede degli interventi di nuovo consumo di suolo nelle ARDS_int-2 (allegato esterno alle Norme di piano)
- Appendice 2 – Schede degli ambiti di trasformazione e di rigenerazione urbana_int-2 (allegato esterno alle Norme di piano)
- Appendice 3 – Aree a destinazione estrattiva (ADE) e Siti estrattivi dismessi (SED)_int-2 (allegato esterno alle Norme di piano)
- Allegati interni alle Norme di piano:
- - Tavv. U01-A/B_int-2 – Ambiti del territorio rurale
- - Tavv. U02-A/B_int-2 – Beni paesaggistici ed architettonici
- - Tavv. U03.1-A/B_int-2 – Classificazione del territorio urbanizzato
- - Tavv. U03.2-A/B_int-2 – Verifica standard urbanistici
- - Tavv. CPA/A-B - Carte del potenziale archeologico e Relazione illustrativa
Elaborati geologici
- POG-01 - Relazione Geologica Illustrativa (con Appendici) ai sensi del D.P.G.R.n.5/R/2020
- POG-02_A/B/C/D - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
- POG-03_A/B/C/D - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali
- POG-04_A/B/C/D - Carta dei Dati di Base per la Microzonazione Sismica
- POG-05_A/B/C/D - Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT-MS)
- POG-06_A/B/C/D - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS 1° Liv.)
- POG-07_A/B/C/D - Carta della Microzonazione Sismica di Secondo Livello (MS 2° Liv.)
- POG-08_A/B/C/D - Carta della Pericolosità Sismica Locale
- POG-09_A/B - Carta della Vulnerabilità Sismica di Primo Livello (VS 1° Liv.)
- POG-10_A/B - Carta della Esposizione Sismica di Primo Livello (ES 1° Liv.)
- POG-11_A/B - Carta del Rischio Sismico (RS)
- POG-12_A/B/C/D - Carta della Vulnerabilità della Falda con previsioni
- POG-13 – Norme di carattere geologico (con Allegati A-B_int-2)
Elaborati di VAS
- - Rapporto Ambientale
- - Sintesi non tecnica
Elaborati di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)
- - Studio di incidenza_int-2
- - Tavv. U04-A/B.
4. Agli elaborati grafici del POiC-MM è consentito, da parte dell’Ufficio di Piano, anche su richiesta dei competenti uffici comunali, apportare lievi modifiche, dandone specifica e puntuale motivazione in apposito atto da far approvare nel rispettivo Consiglio Comunale, al fine di portarli a coincidere con elaborati redatti in scala maggiore.
Capo II Articolazione del territorio, invarianti strutturali, pianificazione acustica e di protezione civile
Art. 3 Le articolazioni del territorio
1. Il territorio dei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri, in base alle articolazioni del PTC della Provincia di Grosseto, è rappresentato nelle Tavv. U01-A/B del PSi-CM ed è così individuato:
- - Ambito Morfologico Territoriale (AMT):
- - Rilievi dell'anti-appennino (R);
- - Sistemi Morfologici Territoriali (SiMT):
- - Colline Metallifere (R1);
- - Unità Morfologiche Territoriali (UMT):
- - R1.1: Colline di Monterotondo;
- - R1.2: Poggi di Montieri;
- - R1.3: Poggi di Boccheggiano.
Art. 4 Le invarianti strutturali
1. Il POiC-MM promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale, in quanto esso da ritenersi "bene comune" costitutivo dell'identità collettiva dell'intera Regione Toscana, mediante le relative invarianti strutturali, la cui individuazione, salvo espressa disciplina dello strumento di pianificazione territoriale, non costituisce vincolo alla non modificabilità del bene, ma il riferimento per definire le sue condizioni di trasformabilità.
2. Il POiC-MM, in aderenza a quanto previsto dal PSi-CM, assume a proprio fondamento le seguenti invarianti strutturali:
- - gli assetti geomorfologici e la rete scolante superficiale di cui al Titolo II, Sezione I, del PSi-CM, ivi incluse le relative opere di difesa del suolo;
- - i beni culturali e paesaggistici, di cui al successivoCapo IV del presente Titolo;
- - i giacimenti individuati dal vigente Piano Regionale Cave (PRC) e così recepiti nel PSi-CM;
- - le ARPA, i SIC, i SIR, le ZPM, i geositi di interesse regionale (GIR) e di interesse locale (GIL) individuati nelle Tavv.U01-A/B del presente POiC-MM;
- - gli alberi monumentali, in riferimento a quanto stabilito dal Titolo VI della L.R.n.30/2015, tenendo conto del loro censimento in ultimo operato con D.M.n.757 del 19.04.2019;
- - il sistema della viabilità storica individuato nelle Tavv. U02-A/B del PSi-CM, laddove sono ancora rintracciabili le preesistenze archeologiche;
- - i corridoi biologici, in specifico le aree boscate ed il reticolo fluviale di cui alle Tavv. U02-A/B del presente POiC-MM;
- - la matrice morfologica dell'insediamento poderale, intesa come tipologia del sistema agricolo esistente e vera identità dei diversi ambiti di paesaggio;
- - gli ambiti di pertinenza di centri storici e nuclei rurali, individuati nelle Tavv.U03-A/B del presente POiC-MM;
- - le caratteristiche dei tessuti storici (centri storici e nuclei storici), la loro organizzazione territoriale, la maglia insediativa, l'impianto fondiario, il sistema dei percorsi spaziali, le aree a verde, le componenti edilizie e i relativi aspetti materico-cromatici, nonché i rapporti di connessione con il territorio circostante, questi ultimi necessari alla definizione dei relativi ambiti di pertinenza.
Art. 5 Piano comunale di classificazione acustica
1. Il POiC-MM recepisce il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) vigente nei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri che stabilisce, per le varie classi in cui è suddiviso il territorio comunale, limiti acustici da rispettare in particolare nella realizzazione di nuove edificazioni o di interventi che determinano il mutamento della destinazione d'uso di edifici o porzioni di essi.
Art. 6 Piano intercomunale di protezione civile
1. Il POiC-MM recepisce il Piano intercomunale di protezione civile, redatto dall'Unione di Comuni montana "Colline Metallifere", per quanto vigente nei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri, che stabilisce localizzazioni di strutture o aree a servizio delle attività di Protezione civile.
Capo III Parametri urbanistico-edilizi, classificazione degli interventi e loro attuazione, mantenimento di decoro urbano, igiene e sicurezza
Art. 7 Parametri urbanistico-edilizi
1. Il POiC-MM recepisce il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R.n.39/R/2018 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.
2. Per la definizione di interventi in aree già edificate, per quelle in cui sono previsti interventi di aumento della superficie edificabile, per gli ambiti di trasformazione e per quelli di rigenerazione urbana, pur definiti dal suddetto D.P.G.R.n.39/R/2018, sono elencati i seguenti parametri:
- - Indice di edificabilità fondiaria "IF" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.7);
- - Superficie edificabile massima consentita in un ambito di trasformazione "SE max";
- - Indice di copertura "IC" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.16, anche definito dai Regolamenti urbanistici "Rapporto di copertura");
- - Percentuale di superficie minima inderogabile "ASP" che deve essere riservata a spazi pubblici, al netto delle aree da destinare a sedi viarie;
- - Altezza massima di un edificio "HMax" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.18);
- - Distanze (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.40):
- - dai confini "DC";
- - tra edifici o costruzioni "DE";
- - dal filo stradale "DS";
- - Superficie minima a parcheggi nelle zone private residenziali "SPAR min" (Art.2 L.122/1989, c.d. "Legge Tognoli");
- - Indice di permeabilità "IP" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.26).
Art. 8 Classificazione degli interventi edilizi, categorie funzionali e destinazioni d'uso
1. Il POiC-MM prevede la classificazione degli interventi edilizi in base alle definizioni adottate dalla L.R.n.65/2014 agli Artt.134, 135, 136 e 137 in riferimento alle categorie funzionali ed alle destinazioni d'uso di cui all'Art.99 della stessa legge regionale, queste ultime eventualmente specificate con maggior dettaglio nelle presenti norme.
Art. 9 Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi
1. In merito alla realizzazione di interventi mediante strumenti urbanistici attuativi, il POiC-MM, in assenza di specifiche disposizioni, intende che gli interventi siano attuati con intervento edilizio diretto o progetto di opera pubblica, in alternativa prevede la loro realizzazione con Piano Attuativo (PA) o con Progetto Unitario Convenzionato (PUC), come definiti al Titolo V,Capo II, della L.R.n.65/2014; in taluni casi è infine disposto che gli interventi siano attuati mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'Art.28-bis del D.P.R.380/2001.
2. In merito ai titoli ed ai procedimenti abilitativi mediante cui realizzare gli interventi edilizi, il POiC-MM recepisce quanto disposto al Titolo VI,Capo II eCapo III, della L.R.n.65/2014, in combinato disposto con la legislazione nazionale vigente.
3. Con riferimento agli interventi ammissibili nelle aree classificate dal PAI "Toscana Costa" come PFME e PFE, le presenti norme richiamano quanto disposto dagli Artt.13 e 14 delle Norme di piano del suddetto PAI. Al reticolo idrografico, individuato dal PSi-CM ai sensi dell'Art.22 c.2, lett.e) della L.R.n.79/2012, si applicano le disposizioni di cui all'Art.3 della L.R.n.41/2018 di tutela dei corsi d'acqua.
4. I criteri generali di fattibilità delle previsioni, sia sul patrimonio edilizio esistente che di nuova realizzazione, sono riportati nell'elaborato "POG 13 - Norme Geologiche".
Art. 10 Decoro urbano, igiene, sicurezza
1. Le costruzioni, le aree e le strutture ubicate nei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri devono rispondere a requisiti di decoro urbano, di igiene, di sicurezza antincendio e di sicurezza per la pubblica incolumità. In caso contrario il Comune, a seguito di avviso, assegna un congruo periodo di tempo per assolvere al ripristino degli stessi requisiti; se entro tale termine il ripristino non fosse avvenuto, il Comune esegue le opere necessarie con rivalsa di spese sulla parte inadempiente.
Capo IV I beni culturali e paesaggistici
Art. 11 I beni culturali
1. I beni culturali, vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, in specifico gli edifici di valore storico-artistico individuati nell'Allegato 1 al presente piano, da ritenersi ricognitivo ma non esaustivo, o individuati con nuovi provvedimenti dalla competente Soprintendenza, non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Sono altresì vincolate ope legis, ai sensi dell'Art.10, c.4, lett.g) del D.Lgs.n.42/2004, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
2. Al fine di garantire la conservazione dei beni culturali o altri usi con essi compatibili, è possibile eseguire su tali edifici o manufatti interventi in materia di edilizia pubblica e privata, previa Autorizzazione della competente Soprintendenza e, per essi, rispettando le seguenti disposizioni:
- - è vietata la demolizione, anche parziale, dell'impianto murario esistente e la rimozione dei suoi ornamenti;
- - sono ammessi unicamente, oltre alle opere di consolidamento statico e per la diminuzione del rischio geomorfologico, idraulico o sismico, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. Per le aree archeologiche, vincolate ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, il presente comma sostituisce quanto stabilito in merito nel PSi-CM dall'Art.18 c.2 lett.e) e dalle relative Tavv.U05-A/B, classificandosi tali aree in questo POiC-MM nella "Carta del potenziale archeologico - Tavv. CPA/A-B" e nella relativa "CPA-Relazione illustrativa" -tenendo altresì conto di quanto previsto per i beni ambientali di cui all'Art.142 c.1 lett.m) del D.Lgs.n.42/2004 e che se, durante i lavori di escavazione eseguiti in una qualsiasi area, si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi dell'Art.90 del dell'Art.733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti-, attuando per esse la seguente graduazione e, per i gradi 3, 4 e 5, la relativa disciplina:
- Grado 1(non rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B): assenza di informazioni di presenze archeologiche note.
- Grado 2 (non rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B):presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive.
- Grado 3 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale BASSO):attestazione bibliografica di rinvenimento precedente o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito; in relazione a questo grado, si prevede che, per ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione, debba essere acquisito il nulla-osta del Settore archeologico della Soprintendenza, mediante cui è disciplinata la procedura per la sorveglianza archeologica.
- Grado 4 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale MEDIO):presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti; in relazione a questo grado, si prevede che, preliminarmente all'acquisizione del titolo abilitativo, per ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione il committente concluda, con la competente Soprintendenza, la procedura di cui all'Art.25 del D.Lgs.n.50/2016.
- Grado 5 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale ALTO):presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico; in relazione a questo grado, oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, si prevede che ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione, ai sensi dell'Art.21 o dell'Art.146 del D.Lgs.n.42/2004, sia approvato dalla competente Soprintendenza.
Art. 12 I beni paesaggistici
1. I beni paesaggistici, vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs.n.42/2004, individuati nelle Tavv.U02-A/B_int-2 del presente piano o individuati con nuovi provvedimenti dalla competente Soprintendenza, oppure individuati a seguito di modifiche, integrazioni o rettifiche della cartografia del PIT-PPR, sono tutelati relativamente a quei caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale e regionale, in quanto espressione di valori culturali.
2. Il POiC-MM assicura che gli obiettivi, le strategie, le azioni e gli interventi in esso previsti e disciplinati, con particolare riferimento alla tutela e conservazione dei valori paesaggistici del territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, rispettino le disposizioni dettate sia dal D.Lgs.n.42/2004, sia dall'Elaborato 8-b del PIT-PPR, in riferimento agli ambiti vincolati ai sensi dell'Art.142 c.1 lett.b), c), f), g) ed h).
3. In merito ai beni paesaggistici tutelati all'Art.142 c.1 lett.h) del D.Lgs.n.42/2004 (usi civici), quelli individuati nelle Tavv.U02-A/B_int-2 si riferiscono esclusivamente al "demanio collettivo civico" di cui all'Art.2 della L.R.n.27/2014 e della L.1766/1927; in riferimento, invece, ai "terreni pubblici o privati gravati da diritti di uso civico" di cui all'Art.2 della L.R.n.27/2014 e della L.1766/1927, la loro presenza dovrà essere verificata di volta in volta dalle Amministrazioni Comunali in sede di richiesta di parere ex-Artt. 146 e 167 del D.Lgs.n.42/2004 alla Soprintendenza, tenendo presente che ai sensi della L.168/2017 su tali beni il vincolo paesaggistico permane anche in caso di liquidazione dei medesimi diritti.
Capo V Tutela degli edifici di valore storico, architettonico o testimoniale
Art. 13 Edifici di valore storico, architettonico o testimoniale
1. Il POiC-MM prevede, oltre alla tutela degli edifici o dei manufatti vincolati di cui al precedenteCapo IV, una ulteriore tutela degli edifici di valore storico, architettonico o testimoniale, ubicati sia nel territorio rurale che nelle UTOE, localizzati e censiti mediante la schedatura di cui all'Allegato 1-A (Comune di Monterotondo M.Mo) e all'Allegato 1-B (Comune di Montieri). La disciplina per gli edifici schedati ubicati nelle UTOE è definita nell'Allegato all'Art.59 delle presenti norme (Disciplina per gli interventi edilizi nel tessuto della città storica), mentre quella per quella relativa agli edifici schedati ed ubicati territorio rurale va fatto riferimento ai commi seguenti del presente articolo in relazione agli interventi ammessi nel territorio rurale dai successivi Artt.36, 37 e 44.
2. Gli interventi edilizi ammissibili per tutti gli edifici schedati ed ubicati territorio rurale, a condizione di non comportare modifiche o alterazioni ai loro elementi architettonici o decorativi degli edifici, sono i seguenti:
- a) manutenzione ordinaria - Art.3 c.1 lett.a) D.P.R.n.380/2001;
- b) manutenzione straordinaria - Art.135 c.2 lett.b) L.R.n.65/2014;
- c) restauro e risanamento conservativo - Art.135 c.2 lett.c) L.R.n.65/2014.
3. Per tutti gli edifici schedati ed ubicati territorio rurale, fatta eccezione per quelli che non ne ammettono la possibilità, è inoltre consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa, come definito dall'Art.135 c.2 lett.d) L.R.n.65/2014, che include il recupero dei sottotetti a scopo abitativo ai sensi della L.R.n.5/2010, ed altresì ammette le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, queste ultime anche mediante la realizzazione di cordoli che comportano una variazione altimetrica non superiore di 70 centimetri rispetto alla preesistente linea di gronda, senza però che tale variazione, in riferimento all'Art.3 c.1 lett.a) della L.R.n.5/2010, possa determinare un recupero abitativo del sottotetto non consentito dallo stato attuale delle altezze nette interne dei vani.
4. Qualora, per il singolo edificio, fosse ammessa la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, è altresì ammessa la realizzazione di nuove aperture nei prospetti o nella copertura, o le modifiche a quelle esistenti, solo se non espressamente vietate dalle prescrizioni delle schede di ogni singolo edificio, fatti salvi gli interventi derivati da necessità di adeguamento a normative igienico-sanitarie o di adeguamento ai parametri illuminotecnici; in tal caso tali adeguamenti devono essere previsti in coerenza con la trama e le simmetrie delle aperture esistenti nel prospetto.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 7, nel rispetto dei caratteri architettonici originari, mediante utilizzo di tecniche e materiali indicati nelle presenti norme o comunque attinenti al contesto rurale di riferimento, sono da ritenersi altresì ammissibili gli interventi elencati nella schedatura o in essa non vietati in relazione agli interventi ammessi nel territorio rurale dai successivi Artt.36, 37 e 44, ivi inclusa l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari-termici; questa ultima è consentita a condizione che questi siano dello stesso colore delle tegole e/o di tipologia opaca e non riflettente, a condizione che:
- - la superficie massima dei pannelli non sia superiore al 33% della superficie del tetto afferente;
- - i pannelli siano installati esclusivamente in modo aderente o integrato alle coperture degli edifici;
- - nel caso di impianto solare-termico, il serbatoio di accumulo deve essere collocato all'interno dell'edificio.
6. Nell'ambito degli interventi di cui ai commi precedenti, sono comunque tutelati e quindi sottoposti a sole opere di restauro i seguenti elementi interni o esterni agli edifici che mantengono anche parzialmente caratteristiche di integrità e di originalità:
- - volte o solai originali, piani o inclinati, costituiti da struttura lignea o mista legno-laterizio;
- - torrette, loggiati e portici;
- - beccatelli e mensole;
- - chiostri;
- - cornici marcapiano e zoccolature;
- - aggetti di gronda in materiale lapideo e cornici modanate in intonaco;
- - lunette;
- - timpani;
- - nicchie decorative;
- - decorazioni a carattere religioso o profano;
- - pareti ad affresco, dipinte, a stucco, a pannelli lignei decorati;
- - infissi interni di valore storico;
- - altorilievi o bassorilievi;
- - edicole, targhe commemorative e iscrizioni;
- - inferriate, ringhiere, cancelli e cancellate;
- - ferma-imposte, anelli, porta bandiere, ed elementi simili;
- - vetri piombati e/o colorati;
- - merlature;
- - aperture murarie quali finestre e porte e tutto sesto, bifore, trifore veroni;
- - elementi di arredo quali fontane e pozzi;
- - scale monumentali, volte.
7. Oltre alla normativa di cui ai commi precedenti, per gli edifici di pregio storico-architettonico, costruiti antecedentemente al 1915 aventi caratteristiche architettoniche originarie ancora integre, sono vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia ricostruttiva suscettibili di recare alterazione alle caratteristiche architettoniche suddette; per tutti gli altri interventi ammessi, il presente articolo -ed i relativi allegati- definisce le regole per l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali, il rispetto dei caratteri architettonici originari, le sistemazioni ambientali, la realizzazione con modalità di mimetismo e di schermatura di impianti tecnologici.