Art. 13 Edifici di valore storico, architettonico o testimoniale

1. Il POiC-MM prevede, oltre alla tutela degli edifici o dei manufatti vincolati di cui al precedenteCapo IV, una ulteriore tutela degli edifici di valore storico, architettonico o testimoniale, ubicati sia nel territorio rurale che nelle UTOE, localizzati e censiti mediante la schedatura di cui all'Allegato 1-A (Comune di Monterotondo M.Mo) e all'Allegato 1-B (Comune di Montieri). La disciplina per gli edifici schedati ubicati nelle UTOE è definita nell'Allegato all'Art.59 delle presenti norme (Disciplina per gli interventi edilizi nel tessuto della città storica), mentre quella per quella relativa agli edifici schedati ed ubicati territorio rurale va fatto riferimento ai commi seguenti del presente articolo in relazione agli interventi ammessi nel territorio rurale dai successivi Artt.36, 37 e 44.

2. Gli interventi edilizi ammissibili per tutti gli edifici schedati ed ubicati territorio rurale, a condizione di non comportare modifiche o alterazioni ai loro elementi architettonici o decorativi degli edifici, sono i seguenti:

  1. a) manutenzione ordinaria - Art.3 c.1 lett.a) D.P.R.n.380/2001;
  2. b) manutenzione straordinaria - Art.135 c.2 lett.b) L.R.n.65/2014;
  3. c) restauro e risanamento conservativo - Art.135 c.2 lett.c) L.R.n.65/2014.

3. Per tutti gli edifici schedati ed ubicati territorio rurale, fatta eccezione per quelli che non ne ammettono la possibilità, è inoltre consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa, come definito dall'Art.135 c.2 lett.d) L.R.n.65/2014, che include il recupero dei sottotetti a scopo abitativo ai sensi della L.R.n.5/2010, ed altresì ammette le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, queste ultime anche mediante la realizzazione di cordoli che comportano una variazione altimetrica non superiore di 70 centimetri rispetto alla preesistente linea di gronda, senza però che tale variazione, in riferimento all'Art.3 c.1 lett.a) della L.R.n.5/2010, possa determinare un recupero abitativo del sottotetto non consentito dallo stato attuale delle altezze nette interne dei vani.

4. Qualora, per il singolo edificio, fosse ammessa la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, è altresì ammessa la realizzazione di nuove aperture nei prospetti o nella copertura, o le modifiche a quelle esistenti, solo se non espressamente vietate dalle prescrizioni delle schede di ogni singolo edificio, fatti salvi gli interventi derivati da necessità di adeguamento a normative igienico-sanitarie o di adeguamento ai parametri illuminotecnici; in tal caso tali adeguamenti devono essere previsti in coerenza con la trama e le simmetrie delle aperture esistenti nel prospetto.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 7, nel rispetto dei caratteri architettonici originari, mediante utilizzo di tecniche e materiali indicati nelle presenti norme o comunque attinenti al contesto rurale di riferimento, sono da ritenersi altresì ammissibili gli interventi elencati nella schedatura o in essa non vietati in relazione agli interventi ammessi nel territorio rurale dai successivi Artt.36, 37 e 44, ivi inclusa l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari-termici; questa ultima è consentita a condizione che questi siano dello stesso colore delle tegole e/o di tipologia opaca e non riflettente, a condizione che:

  • - la superficie massima dei pannelli non sia superiore al 33% della superficie del tetto afferente;
  • - i pannelli siano installati esclusivamente in modo aderente o integrato alle coperture degli edifici;
  • - nel caso di impianto solare-termico, il serbatoio di accumulo deve essere collocato all'interno dell'edificio.

6. Nell'ambito degli interventi di cui ai commi precedenti, sono comunque tutelati e quindi sottoposti a sole opere di restauro i seguenti elementi interni o esterni agli edifici che mantengono anche parzialmente caratteristiche di integrità e di originalità:

  • - volte o solai originali, piani o inclinati, costituiti da struttura lignea o mista legno-laterizio;
  • - torrette, loggiati e portici;
  • - beccatelli e mensole;
  • - chiostri;
  • - cornici marcapiano e zoccolature;
  • - aggetti di gronda in materiale lapideo e cornici modanate in intonaco;
  • - lunette;
  • - timpani;
  • - nicchie decorative;
  • - decorazioni a carattere religioso o profano;
  • - pareti ad affresco, dipinte, a stucco, a pannelli lignei decorati;
  • - infissi interni di valore storico;
  • - altorilievi o bassorilievi;
  • - edicole, targhe commemorative e iscrizioni;
  • - inferriate, ringhiere, cancelli e cancellate;
  • - ferma-imposte, anelli, porta bandiere, ed elementi simili;
  • - vetri piombati e/o colorati;
  • - merlature;
  • - aperture murarie quali finestre e porte e tutto sesto, bifore, trifore veroni;
  • - elementi di arredo quali fontane e pozzi;
  • - scale monumentali, volte.

7. Oltre alla normativa di cui ai commi precedenti, per gli edifici di pregio storico-architettonico, costruiti antecedentemente al 1915 aventi caratteristiche architettoniche originarie ancora integre, sono vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia ricostruttiva suscettibili di recare alterazione alle caratteristiche architettoniche suddette; per tutti gli altri interventi ammessi, il presente articolo -ed i relativi allegati- definisce le regole per l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali, il rispetto dei caratteri architettonici originari, le sistemazioni ambientali, la realizzazione con modalità di mimetismo e di schermatura di impianti tecnologici.