Art. 11 I beni culturali

1. I beni culturali, vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, in specifico gli edifici di valore storico-artistico individuati nell'Allegato 1 al presente piano, da ritenersi ricognitivo ma non esaustivo, o individuati con nuovi provvedimenti dalla competente Soprintendenza, non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Sono altresì vincolate ope legis, ai sensi dell'Art.10, c.4, lett.g) del D.Lgs.n.42/2004, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

2. Al fine di garantire la conservazione dei beni culturali o altri usi con essi compatibili, è possibile eseguire su tali edifici o manufatti interventi in materia di edilizia pubblica e privata, previa Autorizzazione della competente Soprintendenza e, per essi, rispettando le seguenti disposizioni:

  • - è vietata la demolizione, anche parziale, dell'impianto murario esistente e la rimozione dei suoi ornamenti;
  • - sono ammessi unicamente, oltre alle opere di consolidamento statico e per la diminuzione del rischio geomorfologico, idraulico o sismico, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

3. Per le aree archeologiche, vincolate ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, il presente comma sostituisce quanto stabilito in merito nel PSi-CM dall'Art.18 c.2 lett.e) e dalle relative Tavv.U05-A/B, classificandosi tali aree in questo POiC-MM nella "Carta del potenziale archeologico - Tavv. CPA/A-B" e nella relativa "CPA-Relazione illustrativa" -tenendo altresì conto di quanto previsto per i beni ambientali di cui all'Art.142 c.1 lett.m) del D.Lgs.n.42/2004 e che se, durante i lavori di escavazione eseguiti in una qualsiasi area, si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi dell'Art.90 del dell'Art.733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti-, attuando per esse la seguente graduazione e, per i gradi 3, 4 e 5, la relativa disciplina:

  1. Grado 1(non rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B): assenza di informazioni di presenze archeologiche note.
  2. Grado 2 (non rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B):presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive.
  3. Grado 3 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale BASSO):attestazione bibliografica di rinvenimento precedente o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito; in relazione a questo grado, si prevede che, per ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione, debba essere acquisito il nulla-osta del Settore archeologico della Soprintendenza, mediante cui è disciplinata la procedura per la sorveglianza archeologica.
  4. Grado 4 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale MEDIO):presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti; in relazione a questo grado, si prevede che, preliminarmente all'acquisizione del titolo abilitativo, per ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione il committente concluda, con la competente Soprintendenza, la procedura di cui all'Art.25 del D.Lgs.n.50/2016.
  5. Grado 5 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale ALTO):presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico; in relazione a questo grado, oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, si prevede che ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione, ai sensi dell'Art.21 o dell'Art.146 del D.Lgs.n.42/2004, sia approvato dalla competente Soprintendenza.

Art. 12 I beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici, vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs.n.42/2004, individuati nelle Tavv.U02-A/B_int-2 del presente piano o individuati con nuovi provvedimenti dalla competente Soprintendenza, oppure individuati a seguito di modifiche, integrazioni o rettifiche della cartografia del PIT-PPR, sono tutelati relativamente a quei caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale e regionale, in quanto espressione di valori culturali.

2. Il POiC-MM assicura che gli obiettivi, le strategie, le azioni e gli interventi in esso previsti e disciplinati, con particolare riferimento alla tutela e conservazione dei valori paesaggistici del territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, rispettino le disposizioni dettate sia dal D.Lgs.n.42/2004, sia dall'Elaborato 8-b del PIT-PPR, in riferimento agli ambiti vincolati ai sensi dell'Art.142 c.1 lett.b), c), f), g) ed h).

3. In merito ai beni paesaggistici tutelati all'Art.142 c.1 lett.h) del D.Lgs.n.42/2004 (usi civici), quelli individuati nelle Tavv.U02-A/B_int-2 si riferiscono esclusivamente al "demanio collettivo civico" di cui all'Art.2 della L.R.n.27/2014 e della L.1766/1927; in riferimento, invece, ai "terreni pubblici o privati gravati da diritti di uso civico" di cui all'Art.2 della L.R.n.27/2014 e della L.1766/1927, la loro presenza dovrà essere verificata di volta in volta dalle Amministrazioni Comunali in sede di richiesta di parere ex-Artt. 146 e 167 del D.Lgs.n.42/2004 alla Soprintendenza, tenendo presente che ai sensi della L.168/2017 su tali beni il vincolo paesaggistico permane anche in caso di liquidazione dei medesimi diritti.