Art. 82 Mobilità in ambito urbano ed extraurbano

1. Il POiC-MM prevede l'implementazione delle reti di "mobilità dolce" sia in ambito urbano che extraurbano, prevedendo al precedente Art.44 c.5 disposizioni per l'installazione di manufatti a servizio della nuova realizzazione o la migliore fruibilità di percorsi pedonali, ippovie, cicloturismo, trekking.

2. Il POiC-MM individua la rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali e dai percorsi ciclopedonali quali elementi di relazione funzionale interna al territorio urbanizzato e tra i centri abitati e il territorio rurale.

3. Sulla viabilità minore e sui percorsi ciclopedonali esistenti sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento in funzione degli standard dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore; tali interventi dovranno salvaguardare le formazioni arboree e gli arredi vegetazionali ed essere realizzati con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento.

4. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante (demolizione e ricostruzione, o sostituzione edilizia) e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

  1. a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:
    1. 1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
    2. 2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;
  2. b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
    1. 1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; oppure
    2. 2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
  3. c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
  4. d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
  5. e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
    1. 1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; oppure
    2. 2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
  6. f) le disposizioni di cui alle lettere da a) ad e) non si applicano nel caso in cui:
    1. 1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
    2. 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
    3. 3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
    4. 4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
    5. 5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Art. 83 Intervento di adeguamento della S.S.n.439 "Sarzanese - Val d'Era"

1. Il POiC-MM prevede la realizzazione dell'intervento di adeguamento e rettilineizzazione della "S.S.n.439 - Sarzanese Val d'Era" nel tratto tra la località "Pian di Mucini" nel Comune di Massa Marittima e il confine tra le Province di Grosseto e Pisa nel Comune di Monterotondo M.mo, individuato planimetricamente nella Tav.U01-A del presente piano e disponendo per la sua realizzazione una fascia di rispetto preordinata all'esproprio di 100 metri per lato dall'asse del tracciato esistente, a condizione che:

  • a) l'intervento, ai fini di garantire la coerenza con il PIT-PPR, deve rispettare le "Indicazioni per le azioni" previste nelle schede dei "Morfotipi rurali" di contorno e gli obiettivi della Scheda d'ambito n.16 "Colline Metallifere";
  • b) l'intervento, ai fini di essere conforme alla tutela del Vincolo Paesaggistico relativo alle "aree boscate", deve rispettare quanto stabilito a tal proposito dall'Art.12 dell'Elaborato 8-B del PIT;
  • c) l'intervento deve essere progettato in modo da discostarsi planimetricamente nel minor modo possibile dal tracciato esistente e prevedere, a parità di costi, il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica in luogo di realizzazione di opere in cemento armato, delle quali va in ogni caso prevista la schermatura.

2. Il POiC-MM, per la realizzazione dell'intervento, dispone una fascia di rispetto preordinata all'esproprio di 100 metri per lato dall'asse del tracciato esistente.

Art. 84 Impianti di telecomunicazione

1. Il POiC-MM ammette la realizzazione di impianti destinati a favorire l'accesso alle nuove reti di trasmissioni dati ritenendo altresì necessario, al fine di limitare l'impatto ambientale degli impianti di nuova costruzione, disporre che i nuovi impianti:

  • - siano realizzati a seguito della dimostrazione della loro pubblica utilità;
  • - sia prioritariamente prevista la loro localizzazione in siti già destinati a tale scopo, in specifico nell'area di proprietà comunale in cui sono ubicati gli impianti sportivi di Monterotondo M.mo in loc. Pian di Giunta e sulla sommità del Poggio di Montieri (zone individuate cartograficamente come "Aree a destinazione Speciale per Impianti di Telecomunicazione - ASIT"), oppure, qualora non fosse possibile, in altri siti ma comunque su strutture già esistenti o in loro adiacenza, oppure utilizzando strutture dismesse;
  • - siano vietati in area boscata.

Art. 85 Reti tecnologiche

1. Nel rispetto di normative sovraordinate e del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio comunale è ammissibile la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione o la nuova costruzione gli impianti a rete o puntuali e relativi edifici, manufatti o strutture di cui all'Art.34 del presente piano.

2. I depositi per acqua ad uso pubblico e i depuratori -esistenti o in progetto- sono localizzati negli elaborati grafici del presente piano, disponendo per la realizzazione di quelli in progetto il vincolo preordinato all'esproprio nell'area di intervento e per l'eventuale viabilità di accesso.