Art. 7 Parametri urbanistico-edilizi
1. Il POiC-MM recepisce il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R.n.39/R/2018 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.
2. Per la definizione di interventi in aree già edificate, per quelle in cui sono previsti interventi di aumento della superficie edificabile, per gli ambiti di trasformazione e per quelli di rigenerazione urbana, pur definiti dal suddetto D.P.G.R.n.39/R/2018, sono elencati i seguenti parametri:
- - Indice di edificabilità fondiaria "IF" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.7);
- - Superficie edificabile massima consentita in un ambito di trasformazione "SE max";
- - Indice di copertura "IC" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.16, anche definito dai Regolamenti urbanistici "Rapporto di copertura");
- - Percentuale di superficie minima inderogabile "ASP" che deve essere riservata a spazi pubblici, al netto delle aree da destinare a sedi viarie;
- - Altezza massima di un edificio "HMax" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.18);
- - Distanze (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.40):
- - dai confini "DC";
- - tra edifici o costruzioni "DE";
- - dal filo stradale "DS";
- - Superficie minima a parcheggi nelle zone private residenziali "SPAR min" (Art.2 L.122/1989, c.d. "Legge Tognoli");
- - Indice di permeabilità "IP" (D.P.G.R.n.39/R/2018, Art.26).
Art. 8 Classificazione degli interventi edilizi, categorie funzionali e destinazioni d'uso
1. Il POiC-MM prevede la classificazione degli interventi edilizi in base alle definizioni adottate dalla L.R.n.65/2014 agli Artt.134, 135, 136 e 137 in riferimento alle categorie funzionali ed alle destinazioni d'uso di cui all'Art.99 della stessa legge regionale, queste ultime eventualmente specificate con maggior dettaglio nelle presenti norme.
Art. 9 Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi
1. In merito alla realizzazione di interventi mediante strumenti urbanistici attuativi, il POiC-MM, in assenza di specifiche disposizioni, intende che gli interventi siano attuati con intervento edilizio diretto o progetto di opera pubblica, in alternativa prevede la loro realizzazione con Piano Attuativo (PA) o con Progetto Unitario Convenzionato (PUC), come definiti al Titolo V,Capo II, della L.R.n.65/2014; in taluni casi è infine disposto che gli interventi siano attuati mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'Art.28-bis del D.P.R.380/2001.
2. In merito ai titoli ed ai procedimenti abilitativi mediante cui realizzare gli interventi edilizi, il POiC-MM recepisce quanto disposto al Titolo VI,Capo II eCapo III, della L.R.n.65/2014, in combinato disposto con la legislazione nazionale vigente.
3. Con riferimento agli interventi ammissibili nelle aree classificate dal PAI "Toscana Costa" come PFME e PFE, le presenti norme richiamano quanto disposto dagli Artt.13 e 14 delle Norme di piano del suddetto PAI. Al reticolo idrografico, individuato dal PSi-CM ai sensi dell'Art.22 c.2, lett.e) della L.R.n.79/2012, si applicano le disposizioni di cui all'Art.3 della L.R.n.41/2018 di tutela dei corsi d'acqua.
4. I criteri generali di fattibilità delle previsioni, sia sul patrimonio edilizio esistente che di nuova realizzazione, sono riportati nell'elaborato "POG 13 - Norme Geologiche".
Art. 10 Decoro urbano, igiene, sicurezza
1. Le costruzioni, le aree e le strutture ubicate nei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri devono rispondere a requisiti di decoro urbano, di igiene, di sicurezza antincendio e di sicurezza per la pubblica incolumità. In caso contrario il Comune, a seguito di avviso, assegna un congruo periodo di tempo per assolvere al ripristino degli stessi requisiti; se entro tale termine il ripristino non fosse avvenuto, il Comune esegue le opere necessarie con rivalsa di spese sulla parte inadempiente.