Art. 75 Coerenza con la pianificazione sovraordinata

1. Il POiC-MM è redatto in coerenza, oltre che al PSi-CM, alla L.R.n.35/2015 ed al PRC in base a quanto esposto negli articoli seguenti, nello specifico:

  • - in base all'Art.9 della L.R.n.35/2015, perimetra le Aree a Destinazione Estrattiva (ADE) e definisce le relative volumetrie, stabilendo per ciascuna di esse le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area.
  • - rispetta e contiene, in adempimento al PRC, quanto previsto dagli Artt.23, 24, 26, 30, 31 c.1, 32 c.7 e 35 della Disciplina di piano del PRC.

Art. 76 Le Aree a Destinazione Estrattiva (ADE) ed i giacimenti

1. Il POiC-MM, nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri, individua le seguenti Aree a Destinazione Estrattiva (ADE):

Comune di Monterotondo M.Mo

  • "ADE/1*", in loc. Poggio Pelato (cava autorizzata in attesa della definizione dell'Accordo per il Comprensorio n.29)
  • "ADE/2*", in loc. Santa Croce (cava autorizzata in attesa della definizione dell'Accordo per il Comprensorio n.29)
  • "ADE/3", in loc. Pian dei Massoni (cava inserita nel Comprensorio n.44 interno al solo Comune di Monterotondo M.Mo)
  • "ADE/4", in loc. Cornia Sud (cava inserita nel Comprensorio n.44 interno al solo Comune di Monterotondo M.Mo)

Comune di Montieri

  • "ADE/1*", in loc. Poggio Ripi (cava autorizzata in attesa della definizione dell'Accordo per il Comprensorio n.25)

1-bis. Il POiC-MM, nel territorio del Comune di Monterotondo M.Mo ed in coerenza con il PSi-CM, individua i seguenti giacimenti:

  • loc. Agrifoglio;
  • loc. Buca dei Falchi Est.

2. L'individuazione delle ADE, ai sensi dell'Art.26 c.2 della Disciplina di piano del PRC, decade se nel quinquennio di validità del piano operativo non sono rilasciate le relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

3. Le Aree a Destinazione Estrattiva (ADE), oltre che nelle Tavv.U01-A/B_int-2, sono localizzate e normate nella Appendice 3 alle presenti norme.

4. Il POiC-MM, ai sensi dell'Art.9 c.5 della L.R.n.35/2015, individua i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai fini dell'ottenimento di maggiori livelli di sicurezza, del razionale sfruttamento del giacimento e di una più efficace gestione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di estrazione.

5. L'autorizzazione all'attività di cava, da ottenersi in base alla procedura di cui all'Art.16 e seguenti della L.R.n.35/2015, deve verificare il rispetto dell'Articolo 28 della Disciplina di piano del PRC relativamente a quanto previsto per il sito estrattivo e, qualora nella ADE vengano eventualmente individuate aree di pertinenza, dell'Articolo 29 della stessa Disciplina.

6. Il POiC-MM, in taluni casi, individua aree annesse al sito estrattivo in cui svolgere attività di seconda lavorazione, quali quelle finalizzate all'utilizzazione del materiale escavato per ottenere conglomerati e manufatti vari, di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione.

Art. 77 Disposizioni sui metodi di coltivazione e sui trasporti del materiale estratto

1. Per ogni sito destinato ad attività estrattiva, le modalità di coltivazione sono stabilite tenendo conto dei seguenti criteri e finalità:

  • - la migliore predisposizione alla risistemazione ambientale;
  • - la massima mitigazione degli impatti visivi;
  • - l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche;
  • - la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento;
  • - la tutela della salute, nel caso in cui nell'attività di coltivazione emerga la presenza di amianto;
  • - la tutela della sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata, eliminando i rischi legati alla gestione delle cave attraverso specifiche procedure estrattive;
  • - la limitazione dei rumori e delle vibrazioni, anche mediante l'impiego di sistemi alternativi agli esplosivi;
  • - l'abbattimento delle polveri sia in cava, sia nel trasporto di materiali;
  • - gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza dell'area;
  • - il rimodellamento del terreno e gli interventi funzionali alla riutilizzazione finale prevista;
  • - gli interventi di regimazione idraulica superficiale e le opere di drenaggio al fine di evitare fenomeni di erosione, di garantire l'eliminazione di ristagni d'acqua nelle cave in fossa in presenza di falda, nonché di consentire efficaci interventi di sistemazione vegetazionale mediante piantumazione di idonee essenze arbustive o arboree tipiche dei luoghi, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione;
  • - le indicazioni per le fasi di risistemazione ambientale, da attuarsi contestualmente alla coltivazione nelle aree non più soggette alla attività estrattiva.

2. I metodi di coltivazione, da prevedere in base alle localizzazione delle aree di scavo, sono i seguenti:

  • - nelle aree collinari e montane la coltivazione è prevista per fette orizzontali o gradoni discendenti, iniziando dal limite superiore dell'area autorizzata;
  • - nelle aree di pianura la coltivazione è prevista a fossa, vietando la messa a giorno della falda nei casi in cui si tratti di "acquiferi strategici", di "acquiferi di particolare interesse anche per usi idropotabili, industriale ed irriguo", di "corpi idrici significativi sotterranei di cui al Piano di Tutela delle Acque della Toscana" e "corpi idrici sotterranei riconosciuti a criticità" con Decisione n.1/2006 del Comitato Tecnico del Bacino Toscana Costa, o, infine, di livelli acquiferi comunicanti con gli acquiferi anzidetti. Negli altri casi l'eventuale messa a giorno della falda è condizionata, oltre all'esecuzione di indagini specifiche eseguite nella fase progettuale, ai limiti temporali definiti per l'esercizio dell'attività estrattiva e comunque prevedendo il tombamento della stessa durante la fase di esercizio; nello specifico il tombamento deve avvenire prima della coltivazione di un nuovo lotto avuto o, per comprovate esigenze tecnico-operative, aver avuto inizio ed essere completato per almeno il 50% prima della coltivazione del lotto successivo. È possibile il recupero ed il reinserimento ambientale dell'area interessata dall'attività mediante la conservazione delle aree di invaso (specchi d'acqua) prodotte dagli scavi, da dimostrare, progettualmente, con motivazioni di carattere irriguo-produttivo o naturalistico. Con il tombamento le cave a fossa sono riempite sino al piano di campagna originario o almeno fino alla quota che garantisca lo smaltimento naturale delle acque piovane nella rete idrica circostante.

3. Qualora i mezzi di trasporto del materiale escavato percorrano strade interne ai centri urbani, è cura del titolare dell'autorizzazione fare in modo che non avvenga lo spargimento di materiali o polveri che possano causare pericolo per il pubblico transito o recare disturbo alla popolazione ivi residente. Nell'inerzia di risoluzione di tale inconveniente, il titolare è soggetto alla sospensione dell'attività di cava; il titolare è altresì tenuto al ripristino delle sedi stradali eventualmente danneggiate dal trasporto dei materiali di cava.

4. Le strade a servizio delle cave devono essere costantemente tenute in uno stato manutentivo che consenta il transito in sicurezza dei mezzi che sono autorizzati a percorrerle; gli accessi alla viabilità pubblica devono essere tenuti sgombri da detriti e opportunamente segnalati.

5. Ove la normativa dei singoli siti di cava preveda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di estrazione o la realizzazione e l'utilizzo di strutture di deposito di tali materiali, è fatto obbligo per dette previsioni di conformarsi a disposto in merito dal D.Lgs.n.117/2008 mediante l'approvazione di specifici Piani di gestione e/o Piani di emergenza.

Art. 78 Gli Obiettivi di Produzione Sostenibile (OPS)

1. Il POiC-MM, in base all'Art.10 della L.R.n.35/2015 e all'Art.18 della Disciplina di piano del PRC, stabilisce che, tenendo conto delle vigenti autorizzazioni alla coltivazione, gli obiettivi di produzione sostenibile (OPS), fissati dall'Allegato "A" alla Disciplina di piano del PRC per ciascun sito estrattivo, siano così recepiti(6):

  1. a) per le aree a destinazione estrattiva già autorizzate prima della data di entrata in vigore del PRC o il cui procedimento autorizzativo è stato attivato prima dell'avviso di adozione del PRC(7), l'obbligo di adeguamento agli OPS:
    • - qualora per tale area sia necessario l'accordo di cui all'Art.10 c.2 della L.R.n.35/2015, decorre dalla data di approvazione dello stesso accordo;
  2. b) per le aree a destinazione estrattiva non ancora autorizzate alla data di entrata in vigore del PRC, oppure per quelle in cui sia prevista la loro riduzione o il loro ampliamento, il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla approvazione dell'accordo, qualora necessario, previsto dall'Art.10 c.2 della L.R.n.35/2015.

(6) La distinzione relativa al recepimento degli OPS per le autorizzazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del PRC e i rimanenti casi deriva dall'applicazione dell'Art.10 c.1 della L.R.n.35/2015, in quanto esso recita: "Il Comune prevede nel POC nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'art.7 c.1 lett.b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti, in relazione agli OPS stabiliti dal PRC (fattispecie contemplata alla lettera "b" dell'Art.78 delle Norme di piano, a cui la presente nota si riferisce) e tenendo conto delle autorizzazioni in essere (fattispecie contemplata alla lettera "a" dello stesso Art.78), assicurando in particolare la coerenza con il proprio Statuto del territorio."

(7) L'avviso di adozione del PRC è stato pubblicato sul BURT n.41, parte I, del 21.08.2019. L'avviso di approvazione del PRC è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n.34, parte II, del 19.08.2020; il PRC è entrato in vigore decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, ovvero in data 19.09.2020.

Art. 79 I Siti Estrattivi Dismessi (SED)

1. Il POiC-MM, nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri, facendo riferimento all'elaborato del PRC "QC10-SITI INATTIVI", che, a sua volta, rimanda per tale aspetto all'ex-PAERP della Provincia di Grosseto, individua i seguenti siti estrattivi dismessi (SED):

Comune di Monterotondo M.Mo

  • - "SED/1", in loc. Pod. Baracca

Comune di Montieri

  • - "SED/1", in loc. Poggetto

2. I Siti Estrattivi Dismessi (SED), oltre che localizzati nelle Tavv.U01-A/B_int-2, sono schedati, ai sensi dell'Art.31 c.6 della Disciplina di piano del PRC, nella Appendice 3 alle presenti norme.

3. I SED devono, nel tempo, essere oggetto di interventi di ripristino morfologico e ambientale che, laddove non comportino attività di coltivazione e commercializzazione dei materiali di cava, ancorché riguardanti un ex-sito estrattivo, non rientrano nel campo di applicazione della L.R.n.35/2015 e dunque nell'ambito della presente disciplina.

Art. 80 I Materiali Ornamentali e Storici (MOS)

1. Il POiC-MM, nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.Mo e Montieri, recepisce i seguenti siti di reperimento di materiali ornamentali e storici (MOS) individuati nel PRC:

Comune di Monterotondo M.Mo - nessun sito

Comune di Montieri

0905301701MOS Cornate di Gerfalco classe di tutela a)
0905301702MOS Cornate di Gerfalco classe di tutela a)
0905301704MOS Poggio Mutti classe di tutela a)
0905301705MOS Grotta ai Falchi classe di tutela b)
0905301706MOS Poggio Mutti classe di tutela a)
0905301707MOS Costa dei Lippi classe di tutela b)

2. Nei siti di reperimento di materiali ornamentali e storici è stabilito che, per quelli di cui al precedente comma inseriti:

  • - nella classe di tutela a), non è consentito alcun prelievo di materiale, in quanto soggetti a tutela assoluta;
  • - nella classe di tutela b), è consentito il prelievo di materiale esclusivamente per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti, per opere pubbliche o per interventi prescritti dalla competente Soprintendenza.

Art. 81 Ripristino ambientale dei siti estrattivi

1. Nell'Appendice 3 il POiC-MM, per ciascun sito estrattivo:

  • - prevede la destinazione urbanistica finale del sito estrattivo ed il progetto di coltivazione deve essere orientato a restituire il territorio alle relative destinazioni d'uso;
  • - stabilisce le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale dei siti estrattivi, in particolare le opere di recupero ambientale devono essere preferibilmente previste per fasi successive temporalmente individuate, a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione da realizzarsi immediatamente dopo i lavori di coltivazione;
  • - dispone, ove tecnicamente possibile, che il progetto di coltivazione e ripristino preveda lotti e fasi di coltivazione e immediato ripristino per fasi successive secondo quanto previsto dall'Art.26 della L.R.n.35/2015.

2. In merito al ripristino ambientale dei siti estrattivi, il POiC-MM prevede in particolare che:

  • - il progetto sia teso alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, anche da attività pregressa, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero;
  • - la rimodellazione dei versanti sia tesa alla creazione di morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste dagli atti di governo del territorio e dal progetto ed a un reinserimento del sito nell'ambiente circostante tendendo alla massima mitigazione degli impatti visivi;
  • - i progetti di recupero tengano conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi dei suoli, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti;
  • - il progetto di recupero preveda le modalità di realizzazione della regimazione idraulica superficiale incentivando interventi tesi al mantenimento o al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda e non preveda, per quanto tecnicamente realizzabile, trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico;
  • - siano garantite, nelle fasi di coltivazione e ripristino e successivamente a questo, le condizioni di stabilità dei pendii anche attraverso il controllo dei processi erosivi;
  • - il progetto di ripristino contenga un programma di manutenzione e monitoraggio da attuarsi successivamente all'ultimazione dei lavori.

3. La risistemazione ambientale dei siti di cava dovrà prevedere quando possibile, elementi di tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità quali la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, limitando quanto più possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare.

4. Il terreno vegetale di scoperchiatura del giacimento dovrà essere accantonato all'interno dell'area autorizzata e riutilizzato solo per i previsti lavori di risistemazione ambientale.

5. Per quanto strettamente necessario a realizzare il ripristino ambientale, oltre ai materiali associati ai materiali principali della cava è consentito l'utilizzo di materiali di provenienza esterna al sito estrattivo nel rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, consentiti dalla normativa ambientale.