Art. 69 Verde urbano (V), parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico (V1) e verde privato (V2)

1. Il POiC-MM suddivide le aree a verde urbano (V) in quelle esistenti o destinate a parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico (V1) e in quelle a verde privato (V2).

2. Il POiC-MM classifica le aree naturali e i boschi interni al perimetro del territorio urbanizzato come "Parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico - V1", da ritenere elementi essenziali per l'equilibrio degli assetti dei tessuti insediativi.

Nelle aree V1, esistenti o costituenti standard urbanistici di progetto, il POiC-MM prescrive:

  • - la conservazione degli assetti forestali, delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
  • - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree;
  • - la conservazione ed il mantenimento delle formazioni arboree d'argine e di altri elementi di particolare interesse paesaggistico quali conformazioni boschive, filari di alberi, cespugli, muri a secco, e simili.

3. Il POiC-MM classifica le aree a verde urbano non destinate a parchi pubblici ed aree verdi naturali ad uso pubblico come "Aree a verde privato - V2", costituite da aree di proprietà privata non edificate e non destinate a interventi di trasformazione, con esclusione delle aree di pertinenza di fabbricati esistenti.

Nelle aree V2, oltre a prescriversi quanto genericamente stabilito al precedente Art.67, nonché al comma precedente per le aree V1, il POiC-MM ammette l'utilizzazione orticola e l'attività di agricoltura urbana, con possibilità di installare manufatti in materiale leggero semplicemente appoggiati al suolo, finalizzati all'attività agricola non professionale, in ragione di uno per ogni fondo esclusivo e delle dimensioni massime di:

  • - 10,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è compresa tra 50 mq e 100 mq.;
  • - 20,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è compresa tra 100 mq e 200 mq.;
  • - 30,00 mq di superficie calpestabile per fondi la cui superficie è maggiore di 200 mq;

Per un loro corretto inserimento paesaggistico, non dovranno interferire con le visuali panoramiche di pregio verso il centro storico, dovranno essere realizzati in legno, di colorazione marrone o legno naturale, copertura di stesso colore marrone o color cotto toscano.