Art. 65 Parcheggi pubblici (PP)

1. I parcheggi pubblici, ai sensi del D.M.n.1444/1968, concorrono alle dotazioni collettive e agli standard urbanistici e possono essere corredati da piantumazioni arboree e vegetali, da elementi di arredo urbano, da marciapiedi e percorsi pedonali e da colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

2. I parcheggi pubblici di progetto, funzionali agli interventi previsti dal POiC-MM, sono definiti all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alCapo VI del presente Titolo e la loro realizzazione è consentita anche a soggetti privati, previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere, nonché il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle stesse opere.

3. Gli interventi di realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, oltre ad assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada e di quelle in materia di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche, devono essere previsti in funzione del contenimento dell'impatto paesaggistico ed ambientale mediante una progettazione plano-altimetrica che preveda minimi sbancamenti o riporti di terreno e la piantumazione di essenze tipiche della cenosi locale; nella loro realizzazione devono essere utilizzate soluzioni tecniche che riducano l'impermeabilizzazione dei suoli ed utilizzando, per quanto possibile, materiali a minimo impatto visivo.