Art. 51 Gli interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici ricadenti nel territorio rurale, da prevedersi nel caso di interventi su edifici aventi aree di pertinenza superiori ad 1 ettaro, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, anche eventualmente contenuti nei programmi aziendali, devono prevedere la manutenzione, la conservazione, il ripristino o l'adeguamento:

  • - delle strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo;
  • - di opere di difesa idrogeologica, di prevenzione degli incendi o di contenimento degli altri fattori di rischio;
  • - dei sistemi vegetazionali quali le formazioni lineari di specie vegetali autoctone, alberi monumentali, così come definiti dalla normativa vigente o riconosciuti tali dalla disciplina comunale;
  • - delle infrastrutture esistenti, tra cui strade vicinali o percorsi pedonali ad uso pubblico;
  • - di sistemazioni agrarie e idrauliche con simili caratteristiche a quelle della zona;
  • - dei muri in pietra di recinzione o lungo le strade campestri.