Art. 49 Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 48, previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico-testimoniale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC oppure, in mancanza, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.5 del Reg.n.63/R/2016.
2. Il POiC-MM contiene la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, compresi quelli di cui al comma 1, disciplinando, se del caso, gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d'uso.