Art. 48 Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola
1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007(5) non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare la loro destinazione attuale in una di quelle ammissibili di cui al precedente Art.47, alle condizioni di cui ai seguenti articoli 49 e 50, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.
3. Qualora il mutamento della destinazione d'uso agricola sia finalizzato alla realizzazione di residenze non rurali:
- a) è possibile prevedere unità abitative esclusivamente di superficie edificabile minima pari a 45 metri quadrati ciascuna;
- b) le nuove unità abitative possono essere ricavate anche mediante interventi di sostituzione edilizia, con accorpamento di più fabbricati che insistono nella stessa pertinenza, a condizione di realizzare un unico fabbricato;
- c) il mutamento di destinazione d'uso residenziale può ammettere non più di n.5 nuove residenze per ciascun fabbricato o per ciascun intervento di sostituzione edilizia;
- d) è comunque consentita l'ampliamento della residenza a tutti i soggetti mediante cambi d'uso di volumi già compresi in fabbricati destinati a scopo residenziale per i quali non siano previsti interventi di demolizione e ricostruzione o eccedenti tali interventi.
4. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.
(5) Data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n.5/R.