Art. 47 Destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale

1. Le destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale, ad eccezione delle ARDS per le quali sono disciplinate nella loro specifica normativa, sono le seguenti:

  • - residenziale;
  • - direzionale;
  • - turistico-ricettiva;
  • - attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività commerciali di promozione e vendita di prodotti tipici;
  • - esercizi pubblici;
  • - centri di studio e ricerca;
  • - strutture per l'istruzione;
  • - strutture culturali;
  • - strutture associative;
  • - strutture religiose;
  • - strutture sanitarie e assistenziali, quali residenze sanitarie assistite, ambulatori e centri di primo soccorso, cliniche e laboratori veterinari, ricoveri per animali;
  • - impianti tecnologici.