Art. 47 Destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale
1. Le destinazioni d'uso ammissibili nel territorio rurale, ad eccezione delle ARDS per le quali sono disciplinate nella loro specifica normativa, sono le seguenti:
- - residenziale;
- - direzionale;
- - turistico-ricettiva;
- - attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
- - attività commerciali di promozione e vendita di prodotti tipici;
- - esercizi pubblici;
- - centri di studio e ricerca;
- - strutture per l'istruzione;
- - strutture culturali;
- - strutture associative;
- - strutture religiose;
- - strutture sanitarie e assistenziali, quali residenze sanitarie assistite, ambulatori e centri di primo soccorso, cliniche e laboratori veterinari, ricoveri per animali;
- - impianti tecnologici.