Art. 45 Piscine, maneggi e altre strutture pertinenziali per le pratiche sportive
1. Il POiC-MM consente la realizzazione di strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero nelle pertinenze di fabbricati residenziali privati, o ad uso agrituristico, o a servizio di “alberghi rurali”; è ammessa, senza poter prevedere in alcun caso una loro copertura fissa o temporanea, la realizzazione di strutture per le seguenti categorie di pratiche sportive:
- - piscine;
- - campi da tennis o da padel;
- - campi polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcetto, tiro con l'arco, ecc.);
- - maneggi.
2. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono contenere un'adeguata documentazione tesa ad illustrare la posizione del manufatto dai vari punti di visuale, la descrizione dei materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali autoctoni o naturalizzati che si intendono realizzare; devono inoltre essere corredati:
- - da uno studio di inserimento paesaggistico;
- - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
3. Le strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero dovranno attenersi ai seguenti criteri:
- - è consentita la realizzazione di una sola opera autonoma delle suddette categorie per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario;
- - gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare i movimenti di terra e non alterare il contesto ambientale, anche tenendo conto di allineamenti con muri esistenti, filari, siepi, fossi e con gli assetti vegetazionali esistenti;
- - per contenere l'impatto visivo di dette strutture devono essere previste schermature con essenze arboree adulte tipiche del luogo;
- - per le strutture in argomento possono essere realizzati volumi tecnici interrati, di dimensioni strettamente necessarie alla loro funzionalità;
- - i materiali costruttivi e le pavimentazioni a corredo delle nuove strutture devono essere compatibili con il contesto circostante.
4. Per la realizzazione di piscine devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- - deve essere dimostrato un autonomo approvvigionamento idrico;
- - la superficie massima della vasca deve essere inferiore a:
- - 80 mq con profondità massima di 140 cm, se a corredo di strutture private;
- - 120 mq con profondità massima di 200 cm, se a servizio di strutture ricettive (agriturismi o alberghi di campagna);
- - la forma dell'invaso deve adeguarsi alle caratteristiche del sito, evitando eccessivi movimenti di terreno;
- - i nuovi vani tecnici dovranno essere completamente interrati e realizzati in prossimità della vasca (sono esclusi volumi fuori terra, rampe esterne, ecc.);
- - il rivestimento della piscina dovrà essere realizzato in lastre di pietra, o rasante impermeabile colorato in pasta, o con telo in pvc, in tutti i casi nelle tonalità scure del grigio-marrone o del verde olivastro o del verde-petrolio, o cromie similari;
- - il bordo esterno della piscina, di larghezza non superiore ai 150 cm, dovrà essere realizzato con lastroni di pietra naturale locale o in legno;
- - attorno alla piscina non dovranno essere eseguite pavimentazioni di alcun genere;
- - la superficie circostante, onde ridurre l'artificializzazione dell'area e garantire un migliore inserimento paesaggistico del manufatto, dovrà essere mantenuta a tappeto erboso naturale;
- - l'eventuale telo di protezione della vasca dovrà essere di colore tale da mimetizzarsi con quelli dominanti dell'intorno, escludendo rigorosamente materiali lucidi o riflettenti;
- - come opera di mitigazione sia prevista idonea sistemazione di siepi sempreverdi autoctone disposte in modo naturale intorno alla zona in cui è prevista la piscina.
5. I campi da tennis o polivalenti (calcetto, pallavolo, pallacanestro, tiro con l'arco, ecc.) devono essere realizzati esclusivamente con pavimentazioni filtranti, in erba, erba sintetica o terra battuta; la recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta, con altezza massima di 2,00m.
6. I maneggi per la pratica sportiva sono consentiti in aree di pertinenza di fabbricati residenziali o di annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, aventi superficie maggiore di 5.000 mq. e realizzati mediante recinzione con staccionata in legno di altezza adeguata.
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