Art. 43 Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici, per esigenze venatorie, a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo

1. Il POiC-MM consente, ad eccezione delle aree di pertinenza degli immobili e delle aree schedate nell’Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, l’installazione di annessi per l’attività agricola amatoriale, mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente alle seguenti condizioni:

  • - l’installazione non genera diritti edificatori ed è consentita per motivate esigenze produttive e previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo relativo alla complessiva superficie di proprietà, secondo uno schema predisposto dall’ufficio edilizia privata, a spese del richiedente, da registrare e trascrivere a favore del Comune, contenente forme di garanzia fideiussorie o bancarie finalizzate alla rimozione di ciascun annesso agricolo al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • - l’ubicazione deve rispettare la maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio rurale, in modo da non interessare i crinali, né superare con il colmo di alcuna parte le linee dei crinali;
  • - deve essere favorita la corrispondenza della situazione insediativa e il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - che siano realizzati interamente in legno, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie; in alternativa alla realizzazione in legno, è altresì consentito che siano realizzati interamente con lamiere in colore opacizzato verde scuro o marrone e finitura “simil-legno”, sempre con struttura semplicemente ancorata a terra senza opere murarie;
  • - è vietato il mutamento della loro destinazione d’uso;
  • - sono vietati in terreni provenienti da frazionamenti di fondi rurali avvenuti dopo l’adozione del presente piano;
  • in essi sono vietate le dotazioni che ne consentano l’utilizzo per funzioni residenziali, commerciali, direzionali o turistico-ricettive, escludendo anche la possibilità di essere dotati di servizi igienici;
  • la dimensione massima dei manufatti, per superfici fondiarie:
    • - uguali o superiori a 3 ha è pari a 80 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 3 ha e superiori ad 1 ha è pari a 60 mq., con altezza massima pari a 3,50 m;
    • - inferiori a 1 ha e superiori ad 0,50 ha è pari a 30 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
    • - inferiori a 0,50 ha e superiori ad 0,10 ha è pari a 20 mq., con altezza massima pari a 3,00 m;
  • non è consentita l’installazione per superfici fondiarie inferiori a 0,10 ha (1.000 mq);
  • le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • - m.10,00 da altri fabbricati esistenti;
    • - m.5,00 dai confini;
    • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

2. Il POiC-MM consente, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente, l’installazione di box necessari al ricovero di animali domestici di bassa corte, felini o cani, aventi superficie superiore a 5 mq. o, se di superficie inferiore a 5 mq., in numero maggiore di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie inferiore a 5 mq. sono disciplinati al precedente Art.42) alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono essere in numero massimo di uno per ogni edificio, avere dimensioni proporzionate al numero ed alla specie di animali da ricoverare, di superficie massima di 20 mq ed altezza massima di 2,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - i manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

3. Il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente l’installazione degli annessi necessari al ricovero di animali quali cavalli, bovini, suini, ovicaprini e simili, secondo le disposizioni dell’Art.13 del Reg.n.63/R/2016, alle seguenti condizioni:

  • - l’attività di ricovero non deve configurarsi come allevamento, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • - non devono essere localizzati nelle aree boscate, nella zona delle aree golenali, nella zona degli alvei fluviali e nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
  • - devono essere realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie ed interni in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • - devono avere dimensioni massime di 50 mq o dimensioni inferiori in proporzione al numero di animali da ricoverare, con altezza massima di 3,50 m; nel caso di necessità del ricovero di animali di specie diversa, è consentita la realizzazione di annessi distinti per specie di superficie massima in proporzione al numero di animali da ricoverare ed in ogni caso non complessivamente superiore a 150 mq, con altezza massima di 3,50 m;
  • - le distanze da abitazioni di proprietà, da altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade devono essere tali da impedire problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica;
  • - devono essere schermati con siepi di specie autoctone;
  • - devono essere dotate, se del caso, di idoneo sistema di smaltimento dei liquami, ammettendo la posa in opera di un sottofondo, interno alla struttura, che abbia la funzione di convogliare i reflui;
  • - non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono;
  • - la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita delle esigenze di installazione, problematiche di ordine igienico-sanitario o disturbo della quiete pubblica.

4. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, il POiC-MM, per comprovati motivi e mediante la presentazione di, idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente consente la installazione dei manufatti per esigenze venatorie di cui all’Art.34-bis della L.R.n.3/1994, secondo le disposizioni dell’Art.13-bis del Reg.n.63/R/2016, della dimensione massima di 60mq. incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50; la formazione del titolo abilitativo è condizionata all’impegno a rimuovere il manufatto nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, lett.a), b) e c) dello stesso Art.13-bis. I manufatti installati ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

5. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata, il POiC-MM, per motivate esigenze e mediante la presentazione di idoneo titolo edilizio secondo la normativa regionale vigente o progetto di opera pubblica, consente l’installazione di manufatti a servizio della sentieristica pubblica pedonale, ciclabile o equestre, o per attività di antincendio boschivo, realizzati in legno o in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie, della dimensione massima di 40mq. di superficie coperta incluso l’eventuale portico e di altezza massima di m.3,50.