Art. 42 Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici
1. Le trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali, nel rispetto, se del caso, del regime autorizzativo in materia di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico.
2. Nelle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola è ammessa la realizzazione di manufatti pertinenziali, comprese le installazioni stagionali di cui all’Art.136 c.2 lett.c-bis) della L.R.n.65/2014 e le opere, interventi e manufatti di cui all’Art.137 c.1 lett.a), inclusi i ricoveri per animali domestici e da cortile aventi superficie coperta fino a 5 mq., in numero massimo di uno per ogni edificio (i ricoveri aventi superficie coperta superiore a 5 mq. sono disciplinati al successivo Art.43), a condizione che sia dimostrata l’impossibilità dell’eventuale riutilizzo di manufatti esistenti nell’area di pertinenza, e che la realizzazione non comporti alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni.
3. Nell’area di pertinenza di edifici con destinazione non agricola, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
- a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
- b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
- c) box in legno della superficie coperta massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
- d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
- - mq.40 di superficie coperta se afferenti a strutture ricettive;
- - mq.20 di superficie coperta se afferenti a fabbricati residenziali privati.