Art. 41 L'attività agrituristica e l'agricampeggio
1. Il POiC-MM ammette in tutto il territorio rurale lo svolgimento dell'attività agrituristica, che include anche l'attività di agricampeggio, recependo la disciplina di cui alla L.R.n.30/2003 e del suo regolamento attuativo, in ultimo integrato con D.P.G.R.n.34/R/2021.
2. Per le esigenze di conduzione delle attività agrituristiche, nelle aree di pertinenza degli edifici è consentita l'installazione temporanea di tensostrutture, gazebo, aree ombreggiate, anche per attività ludico-ricreative, di intrattenimento e simili.