Art. 37 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, ad eccezione degli edifici vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(3), previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:

  • - trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 71, comma 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014, ad opera dell’imprenditore agricolo non professionale;
  • - ristrutturazioni urbanistiche;
  • - trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1-bis e 2 della L.R.n.65/2014;
  • - trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2 della L.R.n.65/2014, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.4 del Reg.n.63/R/2016.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  1. a) siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale;
  2. b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, dall’Art.5 del Reg.n.63/R/2016.
  3. c) siano rispettati i seguenti parametri:
    • HMax = 8,00 m.
    • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
    • distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altres&igr ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
    • distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
    • IPmin = 25%.

class="small">(3) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.