Art. 36 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale su tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi:

  • a) la manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, c.2, lett.b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati ed all’articolo 136, c.2, lett.a) della L.R.n.65/2014;
  • b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui agli articoli 135, c.2, lett.c) e 136, c.2, lett.a-bis) della L.R.n.65/2014;
  • c) gli interventi di cui agli articoli 135, c.2, lett.a) e 136, c.1, lett.b) della L.R.n.65/2014, necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  • d) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica;
  • e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, c.1, lett.i) della L.R.n.65/2014.

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici, ad eccezione di quelli vincolati dall’Art.10 del D.Lgs.n.42/2004 e di quelli schedati di cui all’Allegato 1 al presente piano per i quali sono consentiti i soli interventi ammessi o non vietati nella relativa schedatura(2), sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

  • a) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, c.2, lett.d) della L.R.n.65/2014, con le specificazioni di cui all’Art.13, commi 3 e 4, delle presenti norme, ivi inclusa la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche di cui al successivo punto h-5) e la realizzazione di scannafossi di cui al successivo punto h-6);
  • b) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, c.2, lett.e) e 136, c.2, lett.a-ter) della L.R.n.65/2014, ivi incluse le cantine seminterrate di cui al successivo punto h-3) ed i forni ad uso cottura di cui al successivo punto h-7);
  • c) le addizioni volumetriche di cui all’articolo 134, c.1, lett.g) della L.R.n.65/2014;
  • d) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 134, c.1, lett.h) della L.R.n.65/2014;
  • e) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, c.1, lettera l) della L.R.n.65/2014;
  • f) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all’articolo 134, c.1, lett.m) della L.R.n.65/2014;
  • g) sempreché non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi;
  • h) sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

    1. 1) interventi di adeguamento igienico-sanitario mediante addizioni volumetriche per realizzazione di wc con antibagno della superficie massima di 8 mq di superficie calpestabile, in quantità massima di una addizione per ogni fabbricato, non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    2. 2) realizzazione di volumi tecnici mediante addizioni volumetriche non computate ai fini della verifica degli indici di edificabilità;
    3. 3) realizzazione di cantine interrate o prevalentemente interrate, da ubicare entro l’area di sedime del fabbricato ad eccezione delle scale di accesso, di superficie calpestabile fino a 20 mq e con altezza utile di m 2,30, con un massimo di una cantina per ogni edificio e di volumetria complessiva massima non superiore al 20% dello stesso edificio; la superficie accessoria non è computata nelle verifiche degli indici di edificabilità, concorrendo alla determinazione della superficie complessiva;
    4. 4) realizzazione di portici e loggiati la cui ampiezza totale non può essere superiore al 40% della superficie coperta degli edifici, inclusa la superficie dei portici o loggiati esistenti; la copertura del portico deve avere le stesse caratteristiche di quella dell’edificio afferente; non costituisce superficie edificabile la porzione di portico o loggiato non eccedente i 2,00 m misurati come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma dello stesso edificio;
    5. 5) rialzamento dell’edificio, per lo spessore necessario e comunque non superiore a 70 cm, per la realizzazione di interventi per adeguamento alle norme anti-sismiche, tipo cordoli di coronamento e simili; i volumi realizzati non sono computati nelle verifiche degli indici di edificabilità;
    6. 6) realizzazione di scannafossi di larghezza massima pari a 70 cm., ispezionabili esclusivamente attraverso aperture di dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 150 cm. di altezza;
    7. 7) realizzazione di forni ad uso cottura, in muratura di pietra a faccia vista con inserti in cotto, delle dimensioni massime di 10 mq ed altezza non superiore a 2,00 m, da ubicare nell’area di pertinenza di residenze rurali o annessi agricoli, in ragione di un forno per ogni area di pertinenza;
    8. 8) nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso agricolo, è ulteriormente ammessa l’installazione di:
      • a) strutture in legno per la rimessa di autoveicoli in esclusiva pertinenza di fabbricati ad uso residenziale o turistico-ricettivo, per quest’ultima ipotesi in ragione di un posto auto per posto letto, con montanti semplicemente infissi nel terreno e con copertura in graticciato o simile;
      • b) strutture in legno per il supporto di pannelli fotovoltaici;
      • c) box in legno della superficie massima di 5 mq., esclusivamente in aderenza a fabbricati esistenti, ad uso di rimessa attrezzi o simile utilizzo;
      • d) strutture in legno a servizio di piscine per uso di spogliatoio o deposito, delle dimensioni massime di:
        • - mq.40 se afferenti a strutture ricettive;
        • - mq.20 se afferenti a fabbricati residenziali privati.
      • 3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all’imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2 lett.g).
      • 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola. 5. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1 lett.e), comma 2, lettere d), e) e di cui al comma 3 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.
      • 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:
        • HMax = 8,00 m.
        • distanza minima dai confini “DC” pari a 5,00 m;
        • - distanza minima tra fabbricati fronteggianti con pareti finestrate “DE” pari a 10,00 m; per gli interventi pertinenziali è altresì ammessa la riduzione della distanza tra fabbricati “DE” sino a m.3,00 o l’edificazione in aderenza, unicamente tra pareti di edifici fronteggianti non finestrate;
        • - distanza dal filo stradale come prevista dal Codice della Strada;
        • - IPmin = 25%.

(2) Qualora la schedatura si riferisca a più edifici, le prescrizioni si intendono espresse per tutti gli edifici che sono inseriti nella stessa schedatura.