Art. 35 Installazione di serre o manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale
1. Per lo svolgimento dell'attività agricola, l'installazione di serre o manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, è disciplinata dall'Art.70 al c.1 ed al c.3 lett.a) della L.R.n.65/2014 e, rispettivamente, anche:
- - per un periodo di installazione non superiore a due anni dall'Art.1 del Reg.n.63/R/2016;
- - per un periodo di installazione superiore a due anni dall'Art.2 del Reg.n.63/R/2016;
2. L'installazione dei manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e), ovvero con riferimento alle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT, è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione:
- - delle aree boscate;
- - delle fasce di rispetto stradale come definite dal "Codice della Strada";
- - dalle aree di rispetto cimiteriale.
3. Per lo svolgimento dell'attività agricola, è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, disciplinata dall'Art.70 c.3 lett.b) della L.R.n.65/2014 e dall'Art.3 del Reg.n.63/R/2016. La suddetta realizzazione è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2. In coerenza con l'art.23, comma 9, del PTC 2010 ora vigente, tali manufatti devono essere ubicati in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi, disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie va comunque garantito il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale; da tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all'allevamento di bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico.
4. In contiguità con gli immobili e le aree schedati nell'Allegato 1, elaborati A.2 - B-5 - B-6 delle presenti norme e nelle aree paesaggisticamente vincolate, le caratteristiche dei manufatti di cui al comma 3 devono essere le seguenti:
- - i silos devono essere realizzati in materiale non riflettente e preferibilmente verniciati in colore verde chiaro o marrone chiaro;
- - le tettoie devono essere realizzate in materiale non riflettente di colore verde o rosso mattone;
- - le serre devono essere costituite da elementi smontabili in prevalenza trasparenti e provviste delle opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche; se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, devono essere comprese nelle aree riservate dal piano strutturale alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.