Art. 29 Interventi ammissibili nei nuclei rurali
1. Gli interventi all'interno del perimetro del nucleo rurale devono prevedere:
- - la salvaguardia dei rapporti tra edificato e spazi aperti;
- - il mantenimento, ai margini dell'edificato, delle aree libere e a verde;
- - il mantenimento delle visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;
- - la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
- - la valorizzazione e riqualificazione del sistema delle percorrenze storiche;
- - il mantenimento degli assetti agrari tradizionali;
- - la salvaguardia della qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'edificato, realizzando gli interventi ammissibili in contiguità all'esistente mediante il rispetto del rapporto tra "pieni" e "vuoti", ovvero tra costruito e non costruito;
- - nelle zone di margine del nucleo rurale, l'impianto di specie arboree ed arbustive tipiche della cenosi locale.
2. All'interno del perimetro del nucleo rurale non è consentito:
- - realizzare separazioni fisiche che alterino il rapporto consolidato tra edifici e spazi aperti contigui;
- - prevedere interventi su edifici o sistemazioni esterne che introducano tipologie o materiali riconducibili all'edilizia civile o all'arredo di aree urbane;
- - attuare destinazioni d'uso industriali, o artigianali non legate alle produzioni o alle tradizioni agricole.
3. All'interno del perimetro del nucleo rurale, oltre agli interventi previsti dalCapo III e delCapo IV del presente Titolo, sono ammissibili gli ulteriori interventi urbanistico-edilizi di cui nel seguito del presente comma:
- - alle stesse condizioni previste dall'Art.44, c.1, lett.c), punto 1), sono ammesse le seguenti maggiori addizioni volumetriche:
- - entro il 40% del volume legittimo dell'edificio e comunque non oltre 60 mq in aggiunta alla superficie edificata legittima esistente;
- - è consentito, riguardo al mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla realizzazione di residenze non rurali di cui all'Art.48 c.3 lett.c) delle norme di piano, il superamento del limite di n.5 nuove residenze per ciascun fabbricato o per ciascun intervento di sostituzione edilizia; negli interventi di sostituzione edilizia è altresì consentito, per accorpamenti di più fabbricati che insistono sullo stesso fondo, il superamento della condizione di realizzare un unico fabbricato; per gli interventi di sostituzione edilizia che comportano i suddetti superamenti devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- - l'intervento deve essere progettato in modo da prevedere il minimo consumo di suolo e da prevedere aggregazioni volumetriche tipiche di un insediamento rurale; le tipologie edilizie ed i materiali devono parimenti rispettare i canoni dell'architettura rurale toscana;
- - gli spazi aperti devono essere progettati in modo da assicurare la permeabilità minima del 75% del suolo;
- - le aree destinate a parcheggio non possono essere impermeabilizzate con bitume o cemento, ma usando soluzioni con materiali che garantiscano una superficie permeabile minima del 50%;
- - l'illuminazione esterna deve essere realizzata con sistema cut-off e garantire l'illuminamento minimo per ciascun tipo di utilizzo (strade, spazi o vialetti pedonali, parcheggi);
- - l'adeguamento delle opere di urbanizzazione rimane a totale carico del soggetto che realizza l'intervento, così come la loro proprietà, la loro gestione e manutenzione.