Art. 27 Le aree boscate
1. Nelle aree boscate, al fine di tutelare la risorsa floristica ed il paesaggio ad essa correlata, nonché la loro fruibilità, in esse:
- a) è vietata la nuova edificazione, fatte salve, una volta ottenute le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e paesaggistico, le opere pubbliche o di pubblica utilità, in tal caso prevedendo il rimboschimento compensativo della superficie oggetto di intervento;
- b) è ammessa, una volta ottenuta l'autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico, l'installazione di strutture semplicemente appoggiate al terreno senza opere edilizie a servizio delle ippovie, del cicloturismo o del trekking, così come disciplinate al successivo Art.44 c.5;
- c) sono ammessi gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, di cui al precedente Art.17.
2. In merito alla localizzazione degli ambiti in cui è presente il Vincolo Paesaggistico di cui all'Art.142 c.1 lett.g) del D.Lgs.n.42/2004, relativo alle aree boscate, laddove non vi fosse una precisa individuazione di tale vincolo, è possibile effettuarne una perimetrazione di dettaglio mediante rilievo topografico e rilievo delle essenze arbustive ed arboree, in conseguenza di quanto stabilito dall'Art.3 della L.R.n.39/2000 e dall'Art.2 del suo Regolamento di attuazione.