Art. 26 I corridoi ecologici
1. All'interno dei corridoi ecologici, in specifico le aree boscate ed il reticolo fluviale di cui alle Tavv.U02-A/B del PSi-CM, al fine di salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità della flora e della fauna e la diffusione di specie animali e vegetali, sono vietate opere e infrastrutture che possono interrompere la continuità tra due o più riserve di naturalità; è inoltre vietato l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali ed in genere della vegetazione igrofila, in particolare nella zona delle aree golenali, se non per necessità legate al corretto assetto idrogeologico dell'area.