Art. 22 Disposizioni per il recupero dei manufatti legittimi non costruiti con opere murarie
1. Fatte salve le eventuali limitazioni della normativa del PIT-PPR per le aree paesaggisticamente vincolate, per i manufatti diversi da quelli di cui all'Art.70 della L.R.n.65/2014, comunque legittimi ma privi di qualsiasi valore formale, sia per tipologia che per materiali usati, la cui precarietà è da riferirsi unicamente ai materiali da costruzione e non all'utilizzo limitato nel tempo, in quanto non prevalentemente costruiti con opere murarie, è ammessa la loro rimozione con ricostruzione in muratura.
Le categorie di intervento ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, sono le seguenti:
- a) per manufatti con superficie calpestabile inferiore a 28,00 mq, senza mutamento della loro destinazione d'uso:
- - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h),
- b) per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq, senza mutamento della loro destinazione d'uso:
- - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h);
- c) per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq, con mutamento della loro destinazione d'uso:
- - tutti gli interventi, per quanto applicabili, previsti dall'Art.44 del presente piano, ad eccezione degli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.