Art. 21 Altezze massime e distanze minime dei nuovi edifici o di fabbricati derivati da altri interventi urbanistico-edilizi

1. Nel territorio rurale, ad eccezione di quanto specificamente previsto dagli articoli del presente piano per singole fattispecie, ove non diversamente disciplinati, per gli interventi di nuova edificazione o quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi pertinenziali, sostituzione edilizia, addizione volumetrica (inclusi adeguamenti igienico-sanitari o volumi tecnici), recupero di manufatti precari o del patrimonio edilizio abbandonato, ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, eseguiti sul patrimonio edilizio esistente, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • - i fabbricati devono essere realizzati con un massimo di due piani fuori-terra e l’altezza massima non può essere superiore a m.8,00;
  • - le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • - m.10,00 da altri fabbricati esistenti;
    • - m.5,00 dai confini;
    • - la distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal vigente codice della strada.