Art. 20 Criteri costruttivi generali

1. Gli interventi di nuova edificazione o eseguiti sul patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati secondo le tipologie, i caratteri architettonici ed i materiali tipici dell'architettura rurale toscana, senza in alcun modo prefigurare contesti simili a quelli caratteristici del territorio urbanizzato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Nel territorio rurale, per i nuovi fabbricati o per le ristrutturazioni di quelli esistenti devono essere rispettate le seguenti caratteristiche tipologiche e edilizie:

  • - la progettazione deve favorire la prevalenza delle pareti piene sulle aperture;
  • - la copertura deve essere preferibilmente del tipo a "capanna", impiegando per il manto di copertura esclusivamente il laterizio tipo "embrice-coppo", non consentendo coperture piane;
  • - gli aggetti di gronda devono essere inclinati con struttura o rivestimento in legno o laterizio, non ammettendo soluzioni in cemento armato a faccia vista;
  • - i canali di gronda ed i discendenti devono essere realizzati in rame;
  • - gli infissi devono essere realizzati in legno naturale, in alluminio opacizzato o in PVC con finitura "simil-legno" in colore verde o marrone; sono consentite solo persiane all'"italiana" o tipo "sportellone", escludendo le tapparelle di qualsiasi tipo;
  • - i fabbricati rurali con struttura muraria possono essere intonacati con il sistema tradizionale grezzo o semiliscio, oppure in muratura a faccia vista con pietra locale; per gli stipiti, gli architravi e i davanzali può essere usato il laterizio;
  • - le tinteggiature esterne devono essere realizzate con coloriture tenui terrose;
  • - i comignoli devono essere rivestiti secondo la tecnica usata per le murature o, in alternativa, possono essere rivestite con mattoni in cotto a faccia vista;
  • - non sono consentite terrazze a sbalzo o terrazze posizionate sulla copertura dell'ultimo livello dell'edificio; all'interno di falde di copertura inclinate, è consentito ricavare terrazze "a tasca" delle dimensioni massime di m.3,00 di lunghezza e di m.1,50 di larghezza, a condizione che il parapetto sia realizzato non a semplice sbalzo, ma sia integrato nella falda della copertura;
  • - le scale non possono essere realizzate a sbalzo ma solo con la sottostante muratura;
  • - le corti dei fabbricati devono essere convenientemente sistemate ed arborate solamente con essenze tipiche della vegetazione locale;
  • - l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari-termici, tenendo a riferimento quanto previsto dalla L.R.n.39/2005, deve avvenire esclusivamente in modo aderente o integrato alle coperture degli edifici e, nel caso di impianto solare-termico, il serbatoio di accumulo deve essere collocato all'interno dell'edificio;

3. Nell'ambito degli interventi di cui ai commi precedenti, sono tutelati e quindi sottoposti a sole opere di restauro i seguenti elementi interni o esterni agli edifici che mantengono anche parzialmente caratteristiche di integrità e di originalità:

  • - volte o solai originali, piani o inclinati, costituiti da struttura lignea o mista legno-laterizio;
  • - torrette, loggiati e portici;
  • - beccatelli e mensole;
  • - chiostri;
  • - cornici marcapiano e zoccolature;
  • - aggetti di gronda in materiale lapideo e cornici modanate in intonaco;
  • - lunette, timpani o nicchie decorative;
  • - decorazioni a carattere religioso o profano;
  • - pareti ad affresco, dipinte, a stucco, a pannelli lignei decorati;
  • - infissi interni di valore storico;
  • - altorilievi o bassorilievi;
  • - edicole, targhe commemorative e iscrizioni;
  • - inferriate, ringhiere, cancelli e cancellate;
  • - ferma-imposte, anelli, porta bandiere, ed elementi simili;
  • - vetri piombati e/o colorati;
  • - merlature o aperture murarie, quali finestre e porte e tutto sesto, bifore, trifore veroni;
  • - elementi di arredo, quali fontane e pozzi;
  • - scale monumentali, volte.