Art. 18 Impianti tecnologici e impianti di produzione di energie rinnovabili
1. Nel rispetto di normative sovraordinate e del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio rurale è ammissibile la manutenzione, l'adeguamento o la ristrutturazione o la nuova costruzione di impianti a rete o puntuali e relativi edifici, manufatti o strutture per:
- - approvvigionamento idrico o smaltimento dei reflui;
- - trasporto dell'energia elettrica;
- - trasporto e utilizzazione di fluidi geotermici, quali teleriscaldamento, vapordotti o acquedotti di reiniezione;
- - postazioni di perforazione per ricerca e sfruttamento di fluidi geotermici;
- - altre opere pubbliche o di pubblica utilità.
La nuova costruzione dei suddetti impianti od opere è sottoposta, se del caso, a Conferenza di copianificazione; per gli impianti di produzione tramite FER va comunque preliminarmente verificata la compatibilità ambientale e paesaggistica con il PIT-PPR.
2. Nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento e delle normative sovraordinate, in specifico della L.R.n.39/2005, oltre che di quanto disposto dall'Art.13 c.5 delle presenti norme, in tutto il territorio rurale ed esclusivamente per autoconsumo o scambio sul posto è ammissibile l'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, da installare esclusivamente nell'area di pertinenza degli edifici e preferibilmente nelle coperture degli stessi edifici.
3. Per gli specifici interventi che riguardano la nuova costruzione di linee o impianti elettrici, o impianti di telecomunicazione, al fine di abbatterne gli impatti territoriali e ambientali, devono essere adottati i seguenti criteri:
- a) massima concentrazione spaziale degli impianti e delle linee, anche di diversa natura;
- b) in relazione al PTC 2010 ora vigente, definizione dei tracciati e delle localizzazioni nel rispetto dei caratteri distintivi delle U.M.T. di cui alla Scheda 8 - Sistema Morfologico Territoriale e comunque salvaguardando le interferenze con:
- - emergenze morfo-ambientali di cui all'art.19 delle norme del PTC;
- - aree interessate dai beni storico-culturali di cui all'art.20 delle norme del PTC;
- - fasce di rispetto dei centri antichi di cui all'art.28 delle norme del PTC;
- - aree interessate dalle emergenze geologiche di cui all'art.10 delle norme del PTC;
- - aree interessate da terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti;
- c) uso di tecnologie, materiali, forme, colorazioni e finiture degli apparati e dei sostegni adeguati al contesto.