Art. 17 Interventi per antincendio boschivo

1. Sono ammessi, anche in area boscata (si veda il precedente Art.22 c.1 lett.c), gli interventi previsti dal vigente Piano Operativo A.I.B. (di cui all'Art.74 della L.R.n.39/2000) e dai Piani di Gestione del complesso forestale regionale "Colline Metallifere" ricadenti nel territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, ovvero, tra gli altri, quelli finalizzati:

  • - alla gestione del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di opere e infrastrutture connesse alle attività selvicolturale, quali viabilità forestale, condotte, canali temporanei e linee di esbosco o avvallamento del legname, nonché adeguamento o realizzazione ex-novo di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname;
  • - alla tutela del patrimonio agricolo-forestale, in specifico la realizzazione e manutenzione di infrastrutture finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, quali viabilità forestale di interesse strategico A.I.B., viali para-fuoco, manufatti semplicemente appoggiati al suolo (a tal proposito si veda il successivo Art.43 c.5), punti di avvistamento degli incendi o punti di approvvigionamento d'acqua per lo spegnimento degli incendi.