Art. 14 Qualità del territorio rurale

1. Il POiC-MM assicura, attraverso l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale, riconoscendo e promuovendo l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzando l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguendo il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:

  1. a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
  2. b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale, anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
  3. c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  4. d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
  5. e) assicurare che le attività agro-silvo-pastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti aspetti:

  1. a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo (si veda il successivo Art.16);
  2. b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola (si veda il successivo Art.50);
  3. c) la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale (si veda l'Allegato 1);
  4. d) le disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale (si vedano i successivi Artt.22 e 23).

4. Al fine di salvaguardare la qualità del territorio rurale, non sono consentiti depositi, sia occasionale che permanenti, di materiali vari non attinenti all'attività agricola, quali rifiuti, rottamazioni, materiali edili, e simili.