Art. 12 I beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici, vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs.n.42/2004, individuati nelle Tavv.U02-A/B_int-2 del presente piano o individuati con nuovi provvedimenti dalla competente Soprintendenza, oppure individuati a seguito di modifiche, integrazioni o rettifiche della cartografia del PIT-PPR, sono tutelati relativamente a quei caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale e regionale, in quanto espressione di valori culturali.

2. Il POiC-MM assicura che gli obiettivi, le strategie, le azioni e gli interventi in esso previsti e disciplinati, con particolare riferimento alla tutela e conservazione dei valori paesaggistici del territorio dei Comuni di Monterotondo M.mo e Montieri, rispettino le disposizioni dettate sia dal D.Lgs.n.42/2004, sia dall'Elaborato 8-b del PIT-PPR, in riferimento agli ambiti vincolati ai sensi dell'Art.142 c.1 lett.b), c), f), g) ed h).

3. In merito ai beni paesaggistici tutelati all'Art.142 c.1 lett.h) del D.Lgs.n.42/2004 (usi civici), quelli individuati nelle Tavv.U02-A/B_int-2 si riferiscono esclusivamente al "demanio collettivo civico" di cui all'Art.2 della L.R.n.27/2014 e della L.1766/1927; in riferimento, invece, ai "terreni pubblici o privati gravati da diritti di uso civico" di cui all'Art.2 della L.R.n.27/2014 e della L.1766/1927, la loro presenza dovrà essere verificata di volta in volta dalle Amministrazioni Comunali in sede di richiesta di parere ex-Artt. 146 e 167 del D.Lgs.n.42/2004 alla Soprintendenza, tenendo presente che ai sensi della L.168/2017 su tali beni il vincolo paesaggistico permane anche in caso di liquidazione dei medesimi diritti.