Art. 11 I beni culturali
1. I beni culturali, vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, in specifico gli edifici di valore storico-artistico individuati nell'Allegato 1 al presente piano, da ritenersi ricognitivo ma non esaustivo, o individuati con nuovi provvedimenti dalla competente Soprintendenza, non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Sono altresì vincolate ope legis, ai sensi dell'Art.10, c.4, lett.g) del D.Lgs.n.42/2004, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
2. Al fine di garantire la conservazione dei beni culturali o altri usi con essi compatibili, è possibile eseguire su tali edifici o manufatti interventi in materia di edilizia pubblica e privata, previa Autorizzazione della competente Soprintendenza e, per essi, rispettando le seguenti disposizioni:
- - è vietata la demolizione, anche parziale, dell'impianto murario esistente e la rimozione dei suoi ornamenti;
- - sono ammessi unicamente, oltre alle opere di consolidamento statico e per la diminuzione del rischio geomorfologico, idraulico o sismico, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. Per le aree archeologiche, vincolate ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004, il presente comma sostituisce quanto stabilito in merito nel PSi-CM dall'Art.18 c.2 lett.e) e dalle relative Tavv.U05-A/B, classificandosi tali aree in questo POiC-MM nella "Carta del potenziale archeologico - Tavv. CPA/A-B" e nella relativa "CPA-Relazione illustrativa" -tenendo altresì conto di quanto previsto per i beni ambientali di cui all'Art.142 c.1 lett.m) del D.Lgs.n.42/2004 e che se, durante i lavori di escavazione eseguiti in una qualsiasi area, si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi dell'Art.90 del dell'Art.733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti-, attuando per esse la seguente graduazione e, per i gradi 3, 4 e 5, la relativa disciplina:
- Grado 1(non rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B): assenza di informazioni di presenze archeologiche note.
- Grado 2 (non rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B):presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive.
- Grado 3 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale BASSO):attestazione bibliografica di rinvenimento precedente o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito; in relazione a questo grado, si prevede che, per ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione, debba essere acquisito il nulla-osta del Settore archeologico della Soprintendenza, mediante cui è disciplinata la procedura per la sorveglianza archeologica.
- Grado 4 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale MEDIO):presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti; in relazione a questo grado, si prevede che, preliminarmente all'acquisizione del titolo abilitativo, per ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione il committente concluda, con la competente Soprintendenza, la procedura di cui all'Art.25 del D.Lgs.n.50/2016.
- Grado 5 (rappresentato nelle Tavv. CPA/A-B come potenziale ALTO):presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico; in relazione a questo grado, oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, si prevede che ogni intervento di movimentazione di terreno o di escavazione, ai sensi dell'Art.21 o dell'Art.146 del D.Lgs.n.42/2004, sia approvato dalla competente Soprintendenza.