Art. 9 Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi

1. In merito alla realizzazione di interventi mediante strumenti urbanistici attuativi, il POiC-MM, in assenza di specifiche disposizioni, intende che gli interventi siano attuati con intervento edilizio diretto o progetto di opera pubblica, in alternativa prevede la loro realizzazione con Piano Attuativo (PA) o con Progetto Unitario Convenzionato (PUC), come definiti al Titolo V,Capo II, della L.R.n.65/2014; in taluni casi è infine disposto che gli interventi siano attuati mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'Art.28-bis del D.P.R.380/2001.

2. In merito ai titoli ed ai procedimenti abilitativi mediante cui realizzare gli interventi edilizi, il POiC-MM recepisce quanto disposto al Titolo VI,Capo II eCapo III, della L.R.n.65/2014, in combinato disposto con la legislazione nazionale vigente.

3. Con riferimento agli interventi ammissibili nelle aree classificate dal PAI "Toscana Costa" come PFME e PFE, le presenti norme richiamano quanto disposto dagli Artt.13 e 14 delle Norme di piano del suddetto PAI. Al reticolo idrografico, individuato dal PSi-CM ai sensi dell'Art.22 c.2, lett.e) della L.R.n.79/2012, si applicano le disposizioni di cui all'Art.3 della L.R.n.41/2018 di tutela dei corsi d'acqua.

4. I criteri generali di fattibilità delle previsioni, sia sul patrimonio edilizio esistente che di nuova realizzazione, sono riportati nell'elaborato "POG 13 - Norme Geologiche".