Art. 87 Le misure di salvaguardia del POiC-MM

1. Le misure di salvaguardia del POiC-MM assumono valenza conformativa della disciplina d'uso del suolo e sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano operativo fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di sua approvazione, e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

2. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente piano fino alla data dalla pubblicazione sul BURT del successivo avviso di sua approvazione, l'organo comunale competente può sospendere ogni determinazione su procedimenti urbanistici o edilizi qualora in contrasto con le disposizioni del POiC-MM adottato, oppure con le misure cautelari di cui all'articolo 13 della L.R.n.65/2014.