Art. 85 Reti tecnologiche
1. Nel rispetto di normative sovraordinate e del contesto paesaggistico di riferimento, in tutto il territorio comunale è ammissibile la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione o la nuova costruzione gli impianti a rete o puntuali e relativi edifici, manufatti o strutture di cui all'Art.34 del presente piano.
2. I depositi per acqua ad uso pubblico e i depuratori -esistenti o in progetto- sono localizzati negli elaborati grafici del presente piano, disponendo per la realizzazione di quelli in progetto il vincolo preordinato all'esproprio nell'area di intervento e per l'eventuale viabilità di accesso.