Art. 81 Ripristino ambientale dei siti estrattivi
1. Nell'Appendice 3 il POiC-MM, per ciascun sito estrattivo:
- - prevede la destinazione urbanistica finale del sito estrattivo ed il progetto di coltivazione deve essere orientato a restituire il territorio alle relative destinazioni d'uso;
- - stabilisce le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale dei siti estrattivi, in particolare le opere di recupero ambientale devono essere preferibilmente previste per fasi successive temporalmente individuate, a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione da realizzarsi immediatamente dopo i lavori di coltivazione;
- - dispone, ove tecnicamente possibile, che il progetto di coltivazione e ripristino preveda lotti e fasi di coltivazione e immediato ripristino per fasi successive secondo quanto previsto dall'Art.26 della L.R.n.35/2015.
2. In merito al ripristino ambientale dei siti estrattivi, il POiC-MM prevede in particolare che:
- - il progetto sia teso alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, anche da attività pregressa, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero;
- - la rimodellazione dei versanti sia tesa alla creazione di morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste dagli atti di governo del territorio e dal progetto ed a un reinserimento del sito nell'ambiente circostante tendendo alla massima mitigazione degli impatti visivi;
- - i progetti di recupero tengano conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi dei suoli, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti;
- - il progetto di recupero preveda le modalità di realizzazione della regimazione idraulica superficiale incentivando interventi tesi al mantenimento o al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda e non preveda, per quanto tecnicamente realizzabile, trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico;
- - siano garantite, nelle fasi di coltivazione e ripristino e successivamente a questo, le condizioni di stabilità dei pendii anche attraverso il controllo dei processi erosivi;
- - il progetto di ripristino contenga un programma di manutenzione e monitoraggio da attuarsi successivamente all'ultimazione dei lavori.
3. La risistemazione ambientale dei siti di cava dovrà prevedere quando possibile, elementi di tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità quali la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, limitando quanto più possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare.
4. Il terreno vegetale di scoperchiatura del giacimento dovrà essere accantonato all'interno dell'area autorizzata e riutilizzato solo per i previsti lavori di risistemazione ambientale.
5. Per quanto strettamente necessario a realizzare il ripristino ambientale, oltre ai materiali associati ai materiali principali della cava è consentito l'utilizzo di materiali di provenienza esterna al sito estrattivo nel rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, consentiti dalla normativa ambientale.